LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22038/2019 proposto da:
A.G., A.M. nella qualità di erede di AL.GI., elettivamente domiciliati in Roma, Via D. Chelini 5, presso lo studio dell’Avvocato Fabio VERONI, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Massimo CECIARINI;
– ricorrente –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 74, presso lo studio dell’Avvocato Letizia LOMBARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Francesca FOCIANI;
– controricorrente –
e contro
PO.AN., PO.IW.;
– intimate –
Avverso la sentenza n. 1089/2019 della CORTE DI APPELLO di Firenze, depositata il 9/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. A.G. e M. (il secondo, quale unico erede di Al.Gi.) ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1089/19, del 9 maggio 2019, della Corte di Appello di Firenze, di rigetto del gravame esperito da A.G. e Gi. avverso la sentenza n. 480/16, del 15 giugno 2016, del Tribunale di Grosseto, che aveva condannato, nella misura di un quarto ciascuno, gli eredi di M.M. – tali essendo anche i predetti A.G. e Gi., oltre a B.C. e M. – a risarcire, ad P.A. e Po.An. e I., il danno conseguente all’uccisione della loro madre, Po.Wi..
In particolare, la sentenza oggi impugnata, rigettando l’appello, confermava che Po.Wi. era stata vittima di omicidio perpetrato tra il *****, con una coltellata al cuore, dal predetto M.M., successivamente suicidatosi, quella stessa notte, con una fucilata al petto.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, radicato il giudizio risarcitorio, dai figli di Po.Wi., nei confronti degli eredi del M. (peraltro, resosi omicida, sempre nella notte tra il *****, della propria genitrice, della quale la Po. era la badante), i convenuti – oltre a dedurre che nulla escludeva la possibilità che la donna si fosse essa stessa inferta la ferita mortale, visto che poche ore prima della morte aveva tentato di impiccarsi ad un albero – eccepivano il difetto di capacità di intendere e di volere del proprio dante causa, al momento dei fatti, in quanto affetto da una sindrome schizofrenica da molti anni.
Istruita la causa mediante l’escussione di testi e lo svolgimento di CTU medico-legale, il primo giudice (dopo aver estromesso la convenuta B.M., in ragione di intervenuto accordo stragiudiziale con la parte attrice), accoglieva la domanda risarcitoria – in relazione ai danni sia “iure proprio” che “iure hereditatis”, fatti valere dagli attori condannando, come detto, ciascuno degli eredi del M. al pagamento, nella misura di un quarto ciascuno, delle somme liquidate a titolo di ristoro dei danni.
Esperito gravame dai soli A.G. e Gi. (e non pure da B.C.), il giudice di appello dichiarava inammissibili, ex art. 342 c.p.c., i primi tre motivi dello stesso e non fondato il quarto.
3. Avverso la sentenza della Corte toscana hanno proposto ricorso per cassazione A.G. e M., sulla base come detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.”.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto privi di specificità, e quindi inammissibili ex art. 342 c.p.c., i primi tre motivi di appello, così omettendo di esaminarli nel merito.
Nel riprodurre il contenuto del proprio atto di appello, i ricorrenti – non senza richiamarsi a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, circa la corretta interpretazione dell’art. 342 c.p.c., in particolare nel sottolineare che nel caso in cui “le argomentazioni della sentenza impugnata” con l’appello “dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”, essendo, per contro, “logico” che “la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01) – assumono di aver rivolto censure specifiche alla decisione del primo giudice.
In particolare, con il primo motivo di appello – che denunciava erronea ricostruzione del fatto, in ordine della causazione della morte Po., sotto il profilo dell’erronea attribuzione della stessa alla condotta del M. evidenziano di aver contestato il ragionamento presuntivo operato dal Tribunale grossetano. Difatti, con il motivo, si assumeva che gli “elementi indiziari” – dal primo giudice valorizzati per accreditare la versione dell’omicidio della donna, piuttosto che del suicidio della stessa – fossero “sicuramente gravi”, rilevandosi, però, che “altrettanto numerosi e gravi” fossero “quelli che portano ad opposte conclusioni, così da privare i primi dei requisiti di univocità precisione e concordanza”, come avrebbe attestato una serie di “considerazioni ingiustamente disattese (anzi neppure prese in considerazioni, dal tribunale)”. Affermazione, questa degli allora appellanti, alla quale seguiva l’indicazione degli elementi comprovanti la tesi del suicidio, quali il precedente tentativo compiuto dalla donna – nella stessa giornata – di impiccarsi (confermato dal teste Br.Al.), l’esistenza di un movente per lo stesso, ovvero le liti frequenti con il M. e le avances che costui le aveva rivolto in passato, la presenza, sul corpo della donna, di segni di una precedente colluttazione, da ascrivere ad un fatto che si assumeva diverso dalla morte conseguente alla pugnalata. Sulla base, dunque, di tali elementi gli A. avevano censurato la decisione del primo giudice, evidenziando come “l’onere di provare in modo convincente e non meramente dubitativo il nesso causale incombe sugli attori, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale”, sicché “il non aver dato prova persuasiva dell’omicidio e non potendosi escludere la medesima modalità come sintomatica di un suicidio (già tentato poche ore prima), dovevano indurre il Tribunale al rigetto della domanda”. Orbene, tanto rivelerebbe la erroneità della decisione della Corte fiorentina di ritenere il primo motivo di appello inammissibile, conclusione assunta addirittura sul presupposto che nello stesso non fosse “dato cogliere una specifica censura al ragionamento logico-giuridico che aveva portato il Tribunale a ritenere provata la dinamica del fatto”.
Errata sarebbe, inoltre, anche la valutazione di inammissibilità del secondo motivo di appello, con il quale si era denunciata la erroneità dell’accertamento della capacità di intendere e di volere del M.. Secondo la Corte territoriale, infatti, “era sugli elementi probatori tenuti in considerazione dal Tribunale (la deposizione dello specialista che aveva avuto in cura il M., quelle dei vicini di casa che dichiaravano come i giorni precedenti il delitto il M. apparisse tranquillo) che avrebbero dovuto appuntarsi le critiche degli appellanti” essendosi, invece, costoro “limitati ancora una volta a denunciare la ricostruzione del Tribunale come gravemente errata illogica e contraddittoria”, generiche risultando anche le “critiche formulate avverso la consulenza tecnica d’ufficio”.
Per contro, gli odierni ricorrenti sottolineano che con il secondo motivo di appello avevano contestato come “grave errata, illogica e contraddittoria e soprattutto contraria alle emergenze processuali” la “ricostruzione del fatto e del concetto di incapacità di intendere e di volere” operata dal Tribunale.
In particolare, essi avevano censurato la CTU, assumendo che quella fornita dall’ausiliario non fosse “una risposta adeguata alla gravità e complessità del caso”, sottolineando come “il giudizio del Professor N.” – il consulente tecnico d’ufficio – “sembrava essersi basato unicamente su uno stato di apparente remissione della malattia desumibile da impressioni superficiali tratte nel corso dei controlli periodici di routine ricavate dalle stesse dichiarazioni del M. di cui ai documenti in atti”. La CTU, dunque, non avrebbe tenuto conto “non solo della natura e gravità dell’affezione psichica da cui il M. era cronicamente ed inguaribilmente affetto, ma neppure dei principi in materia di rilevamento dell’imputabilità”, trascurando “dati di fatto emergenti dagli atti processuali” i quali avrebbero deposto “nel senso opposto a quello della tranquillità e inoffensività” del M.. A sostegno di tale tesi, gli allora appellanti si richiamavano, in particolare, all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, al fine dell’esclusione o della riduzione dell’imputabilità, è necessario accertare un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da lui compiuta, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, “abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso”.
Quanto, invece, all’inammissibilità del terzo motivo di gravame, con cui era stato contestato il riconoscimento agli attori anche del danno “iure hereditatis”, la censura allora formulata si sostanziava nell’avere il Tribunale violato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15330), secondo il quale, “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis”. Si censurava, in particolare, la decisione del Tribunale per aver distinto fra danno morale terminale e danno biologico terminale, atteso che, nella specie, la morte risulta essere stata pressoché istantanea, sicché “non vi è stato spazio temporale sufficiente per potersi affermare l’esistenza di un’agonia cosciente e di una consapevolezza della morte imminente”.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre degli artt. 2046 e 2697 c.c., e dell’art. 85 c.p..
Si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa, nel dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello, ha anche respinto la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, relativa alla gravità della schizofrenia da cui il M. era affetto e alla sua incidenza sul delitto addebitatogli.
4. Il solo P.A. ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o rigettata.
5. Sono rimaste, invece, solo intimate Po.An. e I..
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va accolto.
6.1. Il primo motivo e’, infatti, fondato.
6.1.1. Al riguardo, deve premettersi che il presente motivo di ricorso – con cui si censura la decisione del giudice di appello di ritenere privi di specificità, ex art. 342 c.c., i primi tre motivi di gravame degli allora appellanti – soddisfa la condizione di ammissibilità prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Difatti, chi censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di chiarire, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma dovendo riportarne il contenuto – come avvenuto, appunto, nel caso che qui occupa – nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; in senso analogo, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388-01).
6.1.2. Ciò premesso, il presente motivo, oltre che ammissibile, è pure fondato.
Invero, i motivi di gravame, con cui gli allora appellanti censuravano la decisione del primo giudice, rispettivamente, per aver ritenuto provata l’uccisione della Po. (e non il suicidio della stessa), nonché, subordinatamente, la capacità di intendere e di volere del M. al momento del fatto, e, infine, l’assenza delle condizioni – essendo stato il decesso della donna pressoché immediato, rispetto al momento in cui le sarebbe stata inferta la pugnalata letale – per il risarcimento dei danni “iure hereditatis”, non erano affatto carenti del requisito della specificità.
Al riguardo, infatti, occorre muovere dalla constatazione che l’art. 342 c.p.c., come pure il successivo art. 434 dello stesso codice di rito, vanno “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n. 13535, Rv. 648722-01).
Invero, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio”, giacché quanto “viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”, il tutto, inoltre, “senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.).
D’altra parte, poi, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21401, Rv. 662214-01), sicché l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01).
Inoltre, deve rilevarsi – per concludere sul punto – che allorché il ricorrente censuri la sentenza con cui il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità “non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cass. Sez. 5, sent. 1 dicembre 2020, n. 27368, Rv. 659696-01).
6.1.3. Orbene, alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che la critica indirizzata, dagli allora appellanti, contro la decisione del giudice di primo grado, risulta essere andata (almeno per due, dei tre motivi di gravame ritenuti, invece, non specifici) persino oltre tale, pur lecita, richiesta di rinnovata valutazione delle prove già raccolte.
Difatti, con il primo motivo di appello – come sopra meglio ricostruito – gli A. ebbero a contestare analiticamente, per carenza dei requisiti di “univocità, precisione e concordanza”, il ragionamento presuntivo compiuto dal Tribunale per pervenire alla conclusione della morte della Po. per mano del M., e non in ragione di atto suicidario, mentre la censura oggetto del terzo motivo e’, addirittura, tutta articolata in diritto, essendosi richiamato l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15330 del 2015 per addebitare al Tribunale grossetano di aver disatteso il principio secondo cui, in caso di morte istantanea, deve ritenersi precluso il ristoro del danno (morale) c.d. “catastrofale” o da “lucida agonia”.
D’altra parte, anche il secondo motivo di appello, che pure, effettivamente, si risolveva in una critica delle conclusioni raggiunte dal CTU – e poi recepite dalla sentenza del primo giudice – circa la capacità di intendere e volere dell’omicida, presentava carattere sufficientemente circostanziato. Invero, attraverso tali critiche, la parte appellante aveva posto “il giudice superiore” – secondo il ricordato insegnamento del Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.) – “in condizione di comprendere con chiarezza” quale fosse “il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice” e “indicando il perché queste” fossero “censurabili”. E ciò, in particolare, ove si consideri che non può ritenersi “aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata” (Cass. Sez. 2, ord. 19 marzo 2019, n. 7675, Rv. 653027-01). Infatti, gli allora appellanti – nel caso che qui occupa – avevano evidenziato come, al fine dell’esclusione o della riduzione dell’imputabilità, fosse necessario accertare (accertamento al quale si sarebbe, invece, sottratto il Tribunale grossetano) un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche riscontrate nel M. e il determinismo dell’azione delittuosa da lui compiuta, dovendo il giudice chiarire se il complesso delle anomalie psichiche, al quale era stato riconosciuto il valore di malattia (nella specie, la schizofrenia dal quale l’uomo era affetto), avesse “avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso”.
Anche tale censura, quindi, era connotata da specificità.
6.2. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto (con assorbimento del secondo) e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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