Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40980 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19377-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILOTEO ALBERTINI 77, presso lo studio dell’Avvocato Riccardo CECCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Alessandro CALDARONI;

– ricorrente –

contro

M.A., V.G., elettivamente domiciliati in Roma via Nicandro 55 presso lo studio dell’avvocato Barbara D’ANGELO che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Gaetano PALOMBO, Francesco SPIRITO;

– controricorrenti –

nonché contro C.E., C.P., M.R., tutti nella qualità di erede di C.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7860/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. M.L., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7860/18, del 5 dicembre 2018, della Corte di Appello di Roma, che – respingendo il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 104/11, del 19 gennaio 2011, del Tribunale di Cassino – lo ha condannato a restituire la somma di 12.911,00 in favore di V.G., di Euro 7,750.00 in favore di C.B. e di Euro 10.000,00 in favore di M.A., ponendo a suo carico anche le spese del grado.

2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce che i predetti V., M. e C. (all’ultimo dei quali sono subentrati, in corso di causa, gli eredi Mo.Ro., nonché P. ed C.E.) ebbero a convenirlo in giudizio per ottenere la restituzione delle somme di cui sopra, assumendo di avergliele corrisposte poiché richieste dal medesimo quale ricompensa per ottenere, da una persona di sua conoscenza, un posto di lavoro per i rispettivi figli, posto dagli stessi mai conseguito.

Nel costituirsi in giudizio l’allora convenuto deduceva, innanzitutto, di essere stato contattato dagli attori di loro iniziativa, e non di averli contattati, nonché di essersi limitato a metterli in relazione con tale Ca.Co. (del quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa), presentatogli da un proprio amico.

Assume, pertanto che i predetti C., V. e M. avrebbero interagito esclusivamente con il Catapiano, concordando con il medesimo l’importo da versargli e poi provvedendo al pagamento direttamente nei confronti dello stesso, senza che alcunché risulti essere stato erogato ad esso M.L..

La domanda di restituzione veniva accolta dall’adito Tribunale (che riteneva provata l’erogazione delle somme al M.), la cui decisione era confermata in appello, essendo stato respinto il gravame all’uopo esperito dal convenuto soccombente.

3. Avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione il M., sulla base di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e omessa applicazione dell’art. 2035 c.c., sul rilievo che, sebbene i due giudici di merito abbiano ravvisato una nullità assoluta del contratto, in forza del quale venne eseguito il pagamento, in ragione della illiceità della causa per contrarietà all’ordine pubblico, non ne avrebbero tratto, però, la corretta conseguenza, ovvero l’applicazione dell’art. 2035 c.c. e, con essa, la non ripetibilità di quanto versato.

3.2. Il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione di una norma processuale, oltre che vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale su un punto decisivo della controversia, lamentando, in particolare, la mancata escussione dei testi d.T.C. e L.L., sebbene l’allora convenuto/appellante avesse prospettato di essere venuto in contatto con gli stessi soltanto nelle more della decisione di primo grado (donde l’impossibilità di richiederne l’escussione a tempo debito, oltre che l’indispensabilità della nuova prova, ex art. 345 c.p.c.).

3.3. Il terzo motivo denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione di una prova processuale su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver palesemente errato nella valutazione delle prove, essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare esclusivamente l’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, “non conferendo invece il giusto significato a quelle rese dall’unico testimone veramente neutrale rispetto ai fatti ed alle persone di causa”, ovvero Z.A..

4. Hanno resistito all’impugnazione, con controricorso, M.A. e V.G., chiedendone l’inammissibilità – anche per difetto di specificità – e, comunque, il rigetto.

5. Sono rimasti, invece, solo intimati gli eredi di C.B..

6. La trattazione del presente ricorso, disposta in origine per l’adunanza camerale della Sesta Sezione del giorno 16 luglio 2020, è stata rinviata, all’esito della stessa, in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico della questione oggetto del primo motivo.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei tre motivi in cui si articola.

8.1. Inammissibile e’, infatti, il primo motivo di ricorso, alla stregua di quanto si legge nell’atto di impugnazione.

8.1.1 Invero, nel riportare il contenuto della sentenza di primo grado, il ricorso attesta che il Tribunale di Cassino affrontò espressamente la questione della riconducibilità della vicenda in esame all’art. 2035 c.c., ciò che, tuttavia, escluse (nelle pagine 4 e 5 de ricorso è riprodotta, infatti, la relativa motivazione).

L’essersi il primo giudice pronunciato in modo espresso sulla questione esigeva, per evitare il formarsi del giudicato interno sul punto, che l’appello attingesse la relativa statuizione.

Orbene, parte ricorrente omette, nell’illustrazione del presente motivo, di riferire se (e come) egli svolse gravame sul punto. Ne’ alcunché si evince, al riguardo, dalla scarna esposizione del fatto, di cui al punto 4 della pagina 3 del ricorso.

Già tale carenza rende, pertanto, il motivo inammissibile, in quanto esso, per potere essere proposto al lume della riferita motivazione della sentenza di primo grado, esigeva che il ricorrente precisasse di avere appellato, sul punto, la sentenza. E ciò al fine di dimostrare la mancata formazione di giudicato interno sulla relativa parte di sentenza (art. 329 c.p.c., comma 2), e, dunque, di evidenziare che la questione – tanto se, in ipotesi, di mero diritto, quanto se implicante, invece, anche una “quaestio facti” – fosse stata devoluta in appello e fosse appartenuta ai doveri decisori del secondo giudice.

La carenza riscontrata integra un profilo di inammissibilità del ricorso, perché non risulta dimostrato che la critica svolta in questa sede alla sentenza di appello sia effettivamente ammissibile, o, invece, preclusa da un intervenuto giudicato.

Questo rilievo si giustifica sulla sola base della lettura del ricorsdo, anche perché l’illustrazione del motivo non rivela alcunché che evochi una motivazione del giudice di appello sulla questione.

Se poi si passa alla lettura della sentenza di appello, si constata che in essa: a) si dice espressamente – a pag. 4 – che “sostiene l’appellante, con l’odierno appello, che il Tribunale ha errato nella valutazione dei fatti per avere privilegiato le testimonianze di parte avversa, etc.”; b) si dice, altrettanto espressamente, nella seconda proposizione della pagina 5, “che l’appellante non contesta la qualificazione dell’azione data dal Tribunale alla stregua dell’art. 2033 c.c., bensì contesta il convincimento che il Tribunale ha tratto dall’esito delle prove”.

Entrambi questi passi della sentenza non fanno che confermare, dunque, che l’appello – come anche eccepito dagli odierni controricorrenti – non si era esteso alla questione della mancata applicazione dell’art. 2035 c.c. e, dunque, l’esistenza di un giudicato interno.

8.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

8.2.1. Esso non coglie l’effettiva “ratio decidendi” in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, motivata a prescindere da ogni riscontro sulla sua indispensabilità o meno, bensì sulla scorta della non ammissibilità dei capitoli di prova, fermo restando, inoltre, che l’odierno ricorrente non ha dimostrato di aver ribadito la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01).

8.3. Infine, pure il terzo motivo è inammissibile.

8.3.1. Esso sollecita, infatti, un sindacato sulla valutazione delle risultanze probatorie, mentre l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass., Sez. 3, sent, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).

9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico del ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando M.L. a rifondere, ad M.A. e V.G., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472