Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40985 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5765-2017 proposto da:

Z.E., rappresentata e difesa dall’avv. ERNESTO ROGNONI, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SANT’IGNAZIO SOCIETA’ S.S., in persona del socio amministratore R.D., rappresentata e difesa dall’avv. FRANCESCO DERMARTINI, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 990/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17.11.2004 Z.E., proprietaria di un appartamento sito in *****, e comproprietaria delle parti comuni dell’edificio condominiale sito in *****, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Genova la società Immobiliare Sant’Ignazio S.r.l., a sua volta proprietaria di un immobile compreso nel condominio di cui anzidetto, deducendo che la convenuta ne aveva modificato consistenza e destinazione, in violazione degli artt. 872 e 873 c.c., ed invocando pertanto la sua condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno.

Si costituiva la società convenuta, resistendo alla domanda ed eccependo di aver usucapito il diritto di mantenere la costruzione ad una distanza dal confine inferiore a quella legale.

Con sentenza n. 1360/2012, resa in esito a C.T.U. sullo stato dei luoghi, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ordinando alla società convenuta il ripristino, ma rigettando l’istanza risarcitoria, ritenendo il danno non dimostrato.

Interponeva appello avverso detta decisione Immobiliare Sant’Ignazio S.r.l. e si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame, l’originaria attrice.

Con la sentenza impugnata, n. 990/2016, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta in prime cure dalla Z., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Z.E., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Immobiliare Sant’Egidio soc. semplice, già S.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 871,872,873 c.c. e art. 15.3 delle N. A.T. del P.R.G. del Comune di Bogliasco, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1369 e 1371 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la disposizione contenuta nel P.R.G. Secondo la Corte di Appello, infatti, la norma farebbe riferimento all’art. 873 c.c., e quindi solo alla distanza tra fabbricati, e non alla distanza dal confine, mentre secondo l’appellante essa farebbe riferimento alla distanza dal confine, richiamando la sola distanza di 3 metri prevista dall’art. 873 c.c.

La censura è fondata.

L’art. 15.3 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Bogliasco recita, testualmente, quanto segue: “15.3 DISTANZE – La presente norma fissa le distanze minime cui devono assoggettarsi tutte le nuove edificazioni e gli interventi sull’edificato esistente qualora ne venga mutata la volumetria, salvo prescrizioni particolari, nelle singole Sottozone, Aree di Trasformazione Integrata, secondo le categorie d’intervento e secondo i Criteri generali sull’attuazione degli interventi.

Per quanto non esplicitamente prescritto nella seguente norma, valgono tutte le disposizioni relative a elettrodotti, cavidotti e similari, riportati nelle specifiche normative di legge, nonché le norme relative al regolamento edilizio comunale e alle norme di igiene pubblica.

DISTANZA DAI CORSI D’ACQUA PUBBLICI:

– valgono le prescrizioni di cui alla L.R. 28 gennaio 1993, n. 9, art. 26 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla L. 18 maggio 1989, n. 183” e quelle del D.G.R. n. 2615 del 1998 e sue integrazioni e modifiche, relativamente alle aree a rischio di inondazione.

DISTANZA DAI CIMITERI:

– 50 ml.; entro il raggio di 50 ml. (misurato in proiezione orizzontale) sono ammesse le sole strutture di attività preesistenti, le attività agricole, floro-vivaistiche, le attività di commercio al dettaglio di articoli per il culto dei defunti.

DISTANZA DA PERCORSI CARRABILI: (misurate dal ciglio esterno del marciapiede o, se inesistente, della carreggiata):

– strade definite dal piano come “percorso urbano” e “percorso ai nuclei insediati” (strade di tipo D di cui al D.L. 1 aprile 1968, n. 1404, art. 3) esterne ai centri abitati: 2,00 ml. percorsi definiti dal piano come “percorsi di interesse locale”: ml 1,50 se non diversamente specificato – altra viabilità: come da Nuovo Codice della Strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285.

DISTANZA DA PERCORSI CARRETTABILI:

– ml 1,50 se non diversamente specificato;

– DISTANZE DALLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI – distanze minime fissate dalle categorie di intervento ammesse;

DISTANZA DALLA LINEA FERROVIARIA:

– secondo il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 7535. (misurate dal limite della massicciata ferroviaria);

DISTANZA DAI CONFINI:

– secondo le prescrizioni del Codice Civile (ml 3,00) salvo diversa specificazione”.

La norma, nella parte relativa alla disciplina delle distanze, fa chiaramente riferimento, da un lato, ai confini, e, dall’altro lato, a tre metri lineari. Il richiamo alle “prescrizioni del Codice Civile” va necessariamente inteso in senso rafforzativo del contenuto precettivo della disposizione, che pertanto conserva piena efficacia.

La Corte di Appello, invece, ha interpretato detto richiamo ignorando il due significativi elementi contenuti nella norma regolamentare (ovverosia il riferimento ai confini e l’indicazione della distanza di tre metri lineari) e ravvisando nel richiamo alle “prescrizioni del Codice Civile” un rinvio al contenuto precettivo dell’art. 873 c.c., che prevede il diverso obbligo di rispettare la distanza di tre metri lineari nella distanza tra edifici. Tale ipotesi si fonda sulla circostanza che “… il codice civile non contiene disposizioni statuenti l’osservanza delle distanze dai confini, quanto piuttosto, all’art. 873 c. c., la previsione della distanza tra costruzioni (non inferiore a mt. 3,00)”(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

In sostanza, la Corte distrettuale ha ritenuto che, in presenza di un richiamo al codice civile e dell’indicazione della distanza di tre metri, la norma secondaria avesse inteso richiamare l’art. 873 c.c., perché solo in tale disposizione è prevista, nell’ambito della normativa codicistica in tema di distanze, una distanza minima di tre metri lineari. Così argomentando, tuttavia, il giudice di merito ha attribuito valore significativo, nell’ambito dell’interpretazione della norma regolamentare, solo ad alcuni degli elementi in essa contenuti, tralasciando di considerare il chiaro riferimento alla “Distanza dai confini”.

Inoltre, la Corte territoriale non ha considerato il fatto che, anche se il codice civile non contempla un obbligo generale di rispetto di una distanza minima dal confine, detto vincolo può ben essere previsto dalla norma secondaria applicabile nell’ambito di un determinato territorio. Sul punto, è opportuno ribadire che “Mentre ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali stabilite dall’art. 873 c.c. e dalle disposizioni dei regolamenti locali da esso richiamate, deve farsi riferimento alle costruzioni che, essendo erette sopra il suolo, ne sporgano stabilmente (essendo escluse dal rispetto delle distanze legali soltanto i manufatti completamente interrati), viceversa ai fini del rispetto delle norme contenute nei regolamenti edilizi, che stabiliscono le distanze tra le costruzioni e di esse dal confine, essendo esse volte non solo ad evitare la formazione di intercapedini nocive fra edifici frontistanti ma anche a tutelare l’assetto urbanistico di una data zona e la densità degli edifici in relazione all’ambiente (finalità, quest’ultima, che viene realizzata dalle norme regolamentari stabilendo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal citato art. 873 c.c.),di modo che ciò che rileva è la distanza in sé delle costruzioni a prescindere dal loro fronteggiarsi o meno e dal dislivello dei fondi su cui insistono ripartire la fattispecie” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19350 del 04/10/2005, Rv. 584412; in senso conforme, Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014, Rv. 629629 e Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22054 del 11/09/2018, Rv. 650320).

Da quanto precede deriva che l’erroneità dell’ipotesi ermeneutica proposta dalla Corte distrettuale: la disposizione di cui all’art. 15.3 delle norme tecniche attuative del P.R.G. del Comune di Bogliasco, infatti, non si risolve nel mero richiamo del contenuto precettivo dell’art. 873 c.c., ma introduce un ulteriore obbligo di rispetto di una distanza minima dal confine del fondo di tre metri lineari.

L’accoglimento, nei termini indicati, del primo motivo implica l’assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 871,872,873 c.c., 15.3 delle N. A.T. del P.R.G. del Comune di Bogliasco e della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe di fatto optato per una interpretazione disapplicativa della norma regolamentare locale, in contrasto con i principi che limitano il potere di disapplicazione ai soli atti ritenuti illegittimi.

Del pari assorbito è il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e delle norme in tema di distanze in generale, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte distrettuale erroneamente affermato l’inesistenza di costruzioni antistanti a quella della Immobiliare Sant’Ignazio S.r.l., senza considerare che dalla C.T.U. emergeva che la stessa era stata realizzata ad una distanza di mt. 1,87 da una scaletta in muratura; ergo, di fronte all’edificio in questione vi erano costruzioni, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito.

In definitiva, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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