Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41000 del 21/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15481/2019 proposto da:

LA CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL, in persona del curatore, D.A., rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO NOCETTI e dall’avvocato EDOARDO PATINI, domiciliata in Roma presso lo Studio dell’avvocato LICIA D’AGUANNO, via CARLO MIRABELLO n. 36;

– ricorrente –

contro

V.D.;

– intimato –

VERDIGAN SA

– intimata –

avverso la sentenza n. 7124/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 8 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Curatela del Fallimento ***** SRL, assumendo di avere intrapreso un’azione risarcitoria per mala gestio nei confronti di V.D., amministratore della società ***** SRL, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, V.D., T.R.M. e la società Verdigan SRL, per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, ovvero l’accertamento della simulazione, dell’atto con cui V.D. aveva conferito tutto il suo patrimonio immobiliare nella società Verdigan, costituita in Lussemburgo, di cui il conferente era socio sovrano.

V.D. si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del Tribunale di Cassino, deduceva, in aggiunta, che, al momento della stipulazione del negozio impugnato, non aveva alcun debito, che tutti i debiti della ***** verso terzi erano stati oggetto di transazione, che quando aveva costituito la società Verdigan non poteva immaginare che la Curatela della ***** avrebbe agito nei suoi confronti per mala gestio.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 144/2014, rigettava tanto l’eccezione di difetto di giurisdizione quanto la domanda attorea, ritenendo che l’azione revocatoria avrebbe dovuto essere esperita nel giudizio risarcitorio, rilevando, peraltro, che non risultava prodotto in atti l’atto di citazione in giudizio di V.D. e che al fine di provare le proprie ragioni di credito nei confronti di V.D. la Curatela fallimentare avrebbe dovuto ottenere l’accertamento giudiziale delle stesse.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7124/2018, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello proposto, in via principale, dalla Curatela del Fallimento della società *****, previa modificazione della motivazione della decisione resa dal Tribunale di Cassino, nel senso che per proporre azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di un credito litigioso, ma, aggiungendo, che non era stata fornita la prova dell’effettiva instaurazione del giudizio per l’accertamento delle ragioni creditorie che legittimavano la Curatela del Fallimento della società ***** ad agire, non essendo stato prodotto un atto di citazione con relata di notifica o con attestazione dell’avvenuta notifica, né i verbali della causa dai quali desumere l’esistenza della lite sul credito. Dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da V.D. sulla questione della giurisdizione e passata in giudicato la sentenza di prime cure nei confronti di T.R.M.. In ragione della reciproca soccombenza, compensava le spese di lite.

La Curatela del Fallimento della società ***** ricorre avverso la suddetta decisione, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da V.D. e dalla società Verdigan.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione al concetto di credito condizionale e dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione di tutti gli elementi contenuti nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La questione in diritto che esso pone è stata più volte affrontata da questa Corte, la quale con un orientamento che si è consolidato, ha affermato che, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito; e, ai fini che più specificamente rilevano nella fattispecie per cui è causa, “senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito” o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. del 19/02/2020, n. 4212). Al fine di soddisfare il presupposto dell’azione è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, e che esso non appaia manifestamente pretestuoso, non occorrendo la preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, non essendo tale accertamento l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. 05/02/2019, n. 3369) La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare del principio affermato da Cass., Sez. Un., del 2004, n. 9440, pur avendo richiamato espressamente detto precedente. Con tale pronunciamento, è stato sostenuto, infatti, che la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell’azione revocatoria per cui non vi e’, da parte del giudice di quest’ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all’azione. L’occasione della pronuncia era stata quella consistente nel l’applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria. Questa Corte enunciò il principio secondo cui il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c., annullando l’ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione, in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria, e affermando che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Come già rilevato in altre occasioni da questa Corte, nell’enunciazione di siffatti principi la Corte di legittimità non ha mai richiesto che l’attore in revocatoria provasse di aver preventivamente introdotto il giudizio di accertamento delle sue ragioni creditorie.

Le ragioni sottese alla censura formulata con questo motivo appaiono dunque, fondate, dovendosi ritenere che il fallimento della società ***** ben poteva agire in revocatoria a tutela di un credito in relazione al quale non aveva ancora promosso un giudizio di accertamento, avendo comunque compiutamente allegato nell’atto di citazione una ragione di credito prima facie non pretestuosa (Cass. 4212/2020).

2. Con il secondo ed ultimo motivo è imputata alla sentenza gravata la violazione degli artt. 115,167 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tesi sostenuta dalla Curatela del Fallimento della società ***** è che non essendo mai stata specificamente contestata da parte di V.D. la pendenza della lite per mala gestio, avendo quest’ultimo solo contestato la sussistenza di alcuna sua responsabilità relativamente ai fatti oggetto dell’azione di responsabilità, la Corte territoriale, in applicazione dell’art. 167 c.p.c., che impone alle parti di prendere specifica posizione sui fatti di causa, e art. 115 c.p.c., che fa carico al giudice di prendere in considerazione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, avrebbe dovuto ritenere provata la titolarità di una ragione di credito da parte della Curatela del fallimento nei confronti di V.D.. Ad una conclusione diversa non avrebbe potuto condurre la contumacia della società Verdigan, perché l’art. 115 c.p.c., non è formulato nel senso che la non contestazione debba provenire da tutte le parti, anche di quelle non costituite in giudizio, perché il principio di non contestazione riguarda solo fatti noti alla parte e nel caso di specie la società non avrebbe potuto che formulare, ove si fosse costituita censure generiche, e perché la mancata costituzione in giudizio di una delle parti non può avere come conseguenza l’esonero della parte costituita di contestazione specifica.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472