Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41015 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5156-2020 proposto da:

U.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3338/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2019 R.G.N. 3127/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza pubblicata il 16.09.2019, respingeva il ricorso proposto da U.M., cittadino del ***** avverso il provvedimento con il quale il tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria o benefici di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, proposta dall’interessato.

La Corte aveva ritenuto che:

2. l’appello era inammissibile poiché tardivamente proposto, avendo, la corte, negato la rimessione in termini in quanto da escludere la causa di forza maggiore.

3. Il ricorrente proponeva ricorso avverso detta decisione.

4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva e depositava memoria al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

5.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, 2 e 3, art. 25 Cost., la violazione delle norme in materia di competenza per materia. Lamenta che a seguito progetto organizzativo la causa era stata assegnata ad altro giudice (ordinario) rispetto alla Sezione specializzata competente.

La censura è priva di pregio poiché questa Corte ha chiarito che “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio” (Cass. n. 21744/2016; Cass. n. 7227/2017; Cass. n. 11332/2019).

5.2 Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., per aver, il ricorrente, dimostrato di aver tardato a proporre appello per causa a lui non imputabile. Ha allegato in proposito che il ritardo era stato causato da un disguido degli operatori del centro di accoglienza presso cui era ospite.

Questa Corte, con riferimento alla possibilità di rimessione in termini ha in più occasioni chiarito che ” L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà”(Cass. 27726/20).

Ha poi soggiunto recentemente che “La rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima e dell’immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. (Cass. n. 22342/21; Cass. 27726/2020).

Gli orientamenti richiamati evidenziano la necessità che il giudice, al fine di addivenire alla richiesta rimessione in termini, accerti la presenza sia di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e quindi tale da essere estraneo alla sua sfera di azione che ne consenta la “governabilità”, che la circostanza ulteriore della immediatezza della reazione diretta a superare il fatto ostativo.

Nel caso in esame tali principi non risultano essere stati valorizzati dalla corte territoriale allorché ha escluso che la dichiarazione resa dal responsabile dell’area legale del centro di accoglienza e la proposizione dell’appello dopo pochi giorni dallo scadere del termine non potessero integrare l’ipotesi astratta dell’istituto in questione, come rappresentato dalla giurisprudenza di questa Corte. Il motivo deve pertanto essere accolto e cassata, sul punto la sentenza con rinvio alla corte territoriale veneziana in diversa composizione, per la decisione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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