LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 627/2016 proposto da:
P.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RITA LAZZARA, SALVATORE CAPUTO;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.), AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PENNISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 639/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19.11.14 la corte d’appello di Messina, in riforma di sentenza del 2011 del tribunale di Patti, ha rigettato l’opposizione della contribuente in epigrafe avverso la cartella con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi gestione commercianti dal 1997 al 2007.
In particolare, la corte ha escluso la natura artigianale dell’attività di autoscuola della ricorrente sulla base della domanda della stessa di iscrizione alla gestione commercianti (presentata dopo il rigetto della domanda di iscrizione alla gestione artigiani), ritenendo che tale domanda presentata nel 2002 con decorrenza 1997-operasse quale riconoscimento di debito contributivo per il periodo pregresso, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.
Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi, cui resiste Riscossione con controricorso; l’INPS ha depositato procura alle liti.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2934293529432945 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 9, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55 e art. 416 c.p.c., per aver la corte territoriale trascurato il decorso della prescrizione per i contributi fino al 10.3.04 (essendo la notifica della cartella del 10.3.09 e difettando atti interruttivi medio tempore).
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per avere addossato all’opponente l’onere della prova della natura dell’attività in questione.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115116 e 112 c.p.c., per avere disatteso le richieste istruttorie sulla natura dell’attività.
E’ fondato il primo motivo di ricorso, in ragione della prescrizione parzialmente maturata.
E’ infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la corte non ha invertito l’onere della prova, ma ha ritenuto provata la natura dell’attività sulla base della domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti fatta dalla ricorrente.
E’ fondato il terzo motivo di ricorso, essendo state disattese le richieste istruttorie della contribuente senza motivazione ed in quanto – nelle circostanze del caso di specie – la domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti non può avere natura decisiva, sia perché non è stata accettata nei termini, sia perché la contribuente aveva chiesto in precedenza anche l’iscrizione alla gestione artigiani, sicché occorre pur sempre verificare – sulla base delle prove richieste dalle parti – la natura oggettiva dell’attività.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021