LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25519/2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato INGRID BARTOLI;
– ricorrente –
contro
G.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2858/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. B.M. citava dinanzi il Tribunale di Como G.M.C. ex convivente more uxorio chiedendo che venisse accertata la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra quest’ultima e la società Meanto immobiliare e che, verificata la propria qualità di effettivo acquirente, venisse dichiarata la nullità o inefficacia dell’intestazione alla convenuta e, dunque, l’esclusiva proprietà in capo a sé dell’immobile in oggetto con ordine alla convenuta di rilascio. In via subordinata l’attore chiedeva la condanna della convenuta a restituire in suo favore a titolo di arricchimento senza causa tutte le somme versate per l’acquisto dell’immobile pari ad Euro 213.680, più Euro 15.000 di spese notarili, frazionamento ed accatastamento ed Euro 7282 per spese di arredamento ed opere di miglioria, oltre i frutti civili connessi all’utilizzo del bene. In via di ulteriore subordine in caso di ritenuta ricorrenza di una donazione l’attore insisteva affinché tale donazione fosse dichiarata nulla per difetto di forma o revocata per ingratitudine.
1.1 Si costituiva G.M.C. deducendo la configurabilità di una donazione indiretta.
2. Il Tribunale respingeva le domande attoree ravvisando nel contratto di compravendita oggetto di causa una donazione indiretta effettuata dall’attore in favore della convenuta.
3. B.M. interponeva appello avverso la suddetta sentenza.
4. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’impugnazione.
La Corte d’Appello evidenziava che l’intento di liberalità doveva essere rigorosamente provato in presenza di uno schema tipico di contratto a carattere oneroso. In particolare, doveva risultare rigorosamente provato l’intento esclusivo della parte di porre a disposizione di un altro soggetto la provvista di denaro necessaria ad effettuare l’acquisto con lo scopo di procurare un arricchimento patrimoniale per puro spirito di liberalità in assenza di un obbligo specifico.
L’onere probatorio incombeva sul donatario e, dunque, nella specie il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale di Como non doveva ritenersi congruo, avendo ritenuto per esclusione e con palese inversione del suddetto onere, di poter desumere la configurabilità di una donazione indiretta dalla mancata prova ad opera del B. dei presupposti idonei a consentire un diverso inquadramento giuridico del caso, con particolare riferimento alla fattispecie dell’intestazione fiduciaria o dell’intestazione fittizia.
Non si poteva ravvisare neanche la sussistenza di un animus donandi nel solo fatto che all’epoca dell’acquisizione immobiliare fosse in corso tra le parti da circa tre anni un rapporto di convivenza more uxorio, operando la regola ermeneutica stabilita dall’art. 1362 c.c., comma 2, che, in materia negoziale consente di tener conto del comportamento complessivo dei contraenti nella ricerca della comune intenzione degli stessi. Nella specie doveva ritenersi che non vi fosse alcun elemento positivamente acquisito da cui trarre conferma che il signor B. aveva messo a disposizione della convenuta le somme necessarie all’acquisto della casa per mero spirito di liberalità. Vi erano, anzi, circostanze che inducevano ad escludere tale ipotesi. Innanzitutto, il periodo di tre anni di convivenza tra le parti all’epoca in cui fu concluso il contratto, periodo non così lungo da far presumere l’interesse a un atto di liberalità. D’altra parte, la stessa parte appellata aveva affermato che l’immobile era destinato ad abitazione comune, e che con l’acquisto si volevano soddisfare esigenze abitative proprie anche dell’appellante, oltre che dell’appellata. Tale circostanza induceva fondatamente ad escludere non solo che l’intento fosse di incrementare gratuitamente il patrimonio della convenuta con relativa diminuzione del proprio ma anche che l’elargizione fosse sorretta da animus donandi, emergendo piuttosto la diversa volontà dell’appellante di destinare l’immobile, ancorché esclusivamente intestato a G.M.C., a luogo di vita in comune in attuazione dell’obbligo anche morale di concorrere così alle esigenze della vita di coppia. Non poteva ritenersi sussistente pertanto una donazione indiretta.
Quanto alla dedotta simulazione mancava la prova scritta del patto dissimulato necessario, trattandosi di una compravendita immobiliare non essendo, dunque, possibile provare la simulazione con testimoni. Neanche era possibile ricorrere all’eccezione di cui all’art. 1417 c.c., in quanto lo scopo di evitare ripercussioni sugli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli non era sufficiente ad attribuire il carattere di illiceità alla compravendita. Anche volendo configurare il patto come negozio fiduciario, lo stesso doveva risultare da atto scritto. Neanche poteva ricorrersi all’azione residuale di arricchimento senza causa, sussistendo la possibilità di agire per ottenere l’accertamento dell’accordo simulatorio del negozio fiduciario il cui rigetto era stato determinato soltanto dalla mancanza di prova.
5. B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
6. G.M.C. è rimasta intimata.
7. B.M. con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per motivazione totalmente non intellegibile, tanto da risultare assente e conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2.
A parere del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe talmente contraddittoria da non raggiungere quel livello di sufficienza richiesto dalla legge. Infatti, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale della convenuta che chiedeva di qualificare come donazione indiretta il contratto di compravendita stipulato dal B.. Nella sentenza d’appello si nega sussistere una donazione indiretta senza tuttavia annullare la sentenza. L’attribuzione patrimoniale, dunque, sarebbe priva di causa. L’unica causa dedotta nel contratto era l’animus donandi che tuttavia è stata esclusa e l’assenza di causa di un negozio conduce alla sua nullità.
Nella sentenza impugnata si legge che l’immobile sarebbe stato acquistato per adibirlo al luogo di vita della coppia ma non si dice perché sia stato intestato alla convenuta. La situazione avrebbe effetti paradossali perché i figli del ricorrente non potrebbero neanche invocare la lesione della legittima e non potrebbero agire per la revoca della donazione.
Anche la motivazione sul rigetto della simulazione o della domanda subordinata di arricchimento senza causa sarebbe solo apparente. Da un lato, infatti, si nega l’accordo simulatorio per mancanza delle controdichiarazioni scritte e dall’altro si nega l’azione di arricchimento perché si poteva agire con l’azione simulatoria. La negazione della possibilità di far valere la simulazione per carenza della forma scritta del patto dissimulato avrebbe dovuto comportare la possibilità di far valere l’azione di arricchimento senza causa per l’impossibilità di vedersi accogliere un’azione quale quella di simulazione fondata su un patto invalido perché privo di un suo elemento essenziale.
1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo.
La motivazione della Corte d’Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice.
La Corte d’Appello ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla interpretazione del contratto da parte del giudice di primo grado come donazione indiretta e, ciò nonostante, ha rigettato l’appello. In particolare, si legge nella sentenza che “non è condivisibile il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Como che, per esclusione, e con palese inversione dell’onere della prova, ha ritenuto di poter desumere la configurabilità di una donazione indiretta dalla mancata prova, ad opera del B. dei presupposti idonei a consentire un diverso inquadramento giuridico del caso, con particolare riferimento alla fattispecie dell’intestazione fiduciaria o dell’intestazione fittizia”.
Secondo la Corte d’Appello mancava anche l’animus donandi e ogni altro elemento dal quale desumere che il B. aveva messo a disposizione della signora G. le somme necessarie all’acquisto della casa per mero spirito di liberalità. Anzi gli elementi agli atti inducevano a ritenere infondata tale conclusione, emergendo piuttosto la volontà dell’appellante di destinare l’immobile, ancorché esclusivamente intestato a G.M.C., a luogo di vita in comune in attuazione dell’obbligo, anche morale, di concorrere alle esigenze di vita di coppia.
Con tale affermazione la Corte d’Appello sembrerebbe fare riferimento, quale causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale alla G., all’adempimento di un’obbligazione naturale quale esecuzione spontanea di un dovere morale del ricorrente in qualità di convivente more uxorio, ma non di meno tale affermazione si pone in contrasto con quella svolta a pagina 5 della sentenza dove si legge che la durata del periodo di convivenza di soli tre anni non si era protratto così tanto a lungo da far fondatamente presumere che il B. intendesse compiere un atto di liberalità. In ogni caso, la motivazione della Corte d’Appello su tale punto, oltre ad essere fortemente contraddittoria, è meramente apparente, essendo limitata ad un mero cenno al dovere morale senza alcuna verifica del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che regolano i rapporti di natura patrimoniale tra conviventi allorché si configuri l’adempimento di un’obbligazione naturale, (Sez. 1, Sent. n. 1266 del 2016). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tal caso è ammissibile l’azione generale di arricchimento qualora sia possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Sez. 3, Ord. n. 14732 del 2018, Sez. 3, Sent. n. 11330 del 2009).
Nel caso di specie, ciò che rende evidente l’intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d’Appello di Milano è l’espressa affermazione di fondatezza della doglianza proposta con il primo motivo di appello (pag. 4 della sentenza) e la conferma integrale della sentenza di primo grado, senza offrire una giustificazione causale alla circostanza non contestata dell’acquisto dell’appartamento da parte del B. con denaro proprio e con formale intestazione del bene alla G..
In tal modo non risultano percepibili quale siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull’esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice, in particolare nella parte in cui dopo aver espressamente affermato la fondatezza del motivo di gravame circa l’inesistenza di una donazione indiretta ha poi rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Un tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una “motivazione apparente”, comunque inficiata da un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, tanto da presentarsi come “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 13251350,20412042 c.c..
L’attribuzione patrimoniale alla convenuta sarebbe priva di causa e dunque doveva essere accolta l’azione di arricchimento esperibili dopo l’esito negativo dell’azione tipica.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 91 c.p.c..
La censura attiene alla regolamentazione delle spese nonostante il rigetto della domanda di accertamento che avrebbe dovuto condurre ad una riforma della sentenza con regolamentazione nuova delle spese processuali.
3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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