Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41046 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28903/2020 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Molise n. 16, presso lo studio dell’avv. Ximenes M. C., che lo rappresenta e difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto da J.S., cittadino gambiano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver partecipato con tutto il villaggio ad una manifestazione contro gli scavi all’interno di cave di sabbia, che creavano delle pozze d’acqua malsana. Nel corso di tale manifestazione un camion era stato incendiato e successero altri danneggiamenti. Arrivò la polizia ed arrestarono diverse persone ed il ricorrente riuscì a scappare e,consigliato dalla madre, decise di lasciare il paese.

A sostegno delle ragioni di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorrente non credibile, perché la vicenda narrata è generica e poco circostanziata. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con atto costituzione.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione degli artt. 1, 3, 19, 20 e 22 della Convenzione dei diritti del fanciullo (New York 20.11.89), del reg. CEE n. 604/2013, D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e per il vizio di omessa motivazione su aspetto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte d’appello non aveva considerato che il ricorrente era arrivato in Italia minorenne; in particolare, la posizione del richiedente asilo va valutata al momento della presentazione della domanda; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 10 Cost., comma 2 (rectius 3), unitamente del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, dell’art. 6 dir. CEE n. 115/08, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla richiesta del diritto di asilo; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4 dir. CEE 16.12.2008 n. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sulla violazione del principio di non respingimento; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato, perché la valutazione dei requisiti della domanda si fa all’attualità (in ogni caso, il 2.5.17, quando ha formalizzato la domanda – v. p. 2 del ricorso – il ricorrente risultava maggiorenne) ed è anche inammissibile, perché chiede un nuovo giudizio di merito.

Il secondo motivo è infondato, in quanto il diritto di asilo è già compiutamente disciplinato dalla normativa sulla protezione internazionale ed umanitaria.

Il terzo motivo è inammissibile, perché la Corte d’appello ha accertato l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e il ricorrente contesta sostanzialmente nel merito tale accertamento. Il medesimo ricorrente non ha censurato il giudizio di non credibilità.

Il quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perché il ricorrente contesta in maniera generica la valutazione comparativa ed esprime dissenso sul merito della ricostruzione della vicenda personale, dal punto di vista delle situazioni di vulnerabilità riferibili al ricorrente. La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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