LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1456-2019 proposto da:
COMAP CONSORZIO OPERE MARITTIME ATTIVITA’ PORTUALI SRL, elettivamente domiciliata per le notificazioni presso la cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli Avvocati DAVIDE RAFFA, GIACOMO MALFA;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 320, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO MALATESTA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
M. FLLI SPA, B.G., elettivamente domiciliata per le notificazioni presso la cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall’Avvocato FEDERICO NULLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 239/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. La società C.O.M.A.P-Consorzio Opere Marittime Attività Portuali S.r.l. (d’ora in poi, “COMAP”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 239/18, del 25 maggio 2018, della Corte di Appello di Trieste, che – rigettando il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 1409/15, del 30 ottobre 2015, del Tribunale di Udine – ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento danni proposta dall’odierna ricorrente, nei confronti della società F.lli M. S.p.a., nonché di B.G. e della società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Unipolsai”), in relazione all’irreversibile danneggiamento dell’elemento G17 di un’autogrù dalla stessa noleggiata alla società M..
2. Riferisce, in punto di fatto, COMAP – sul presupposto di aver noleggiato alla società F.lli M. la predetta autogrù, con contratto del 23 agosto 2012 che prevedeva un c.d. “noleggio a caldo” (ovvero, comprendente le prestazioni di due operatori specializzati per la manovra del mezzo) – che il successivo 4 ottobre un trattore con rimorchio, di proprietà della F.lli M. e condotto dal dipendente della stessa B.G., durante l’operazione di carico del dell’elemento G17 dell’autogrù, urtava violentemente lo stesso, danneggiandolo in modo irreversibile. Radicato il giudizio risarcitorio nei confronti della F.lli M. e del B., oltre che della Unipolsai quale assicuratrice per la “RCA”, i primi due convenuti eccepivano che i rapporti tra le partì erano retti non dal contratto suddetto, ma da altro del 31 agosto 2012, in forza del quale la F.lli M. era stata manlevata per tutti i danni causati all’autogrù, tramite apposita assicurazione stipulata da COMAP.
Per quanto qui ancora di interesse, con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, l’allora attrice deduceva – proponendo domanda in tal senso,- e comunque sollevando la relativa eccezione – la simulazione del contratto del 31 agosto 2012, giacché teso a simulare un nolo “a freddo” (rispetto a quello “a caldo”, effettivamente voluto dalle parti), nonché la nullità e/o inefficacia del c.d. “patto di manleva”, ovvero l’inoperatività dello stesso verso Unipolsai e il B.. Infatti, nella prospettazione dell’allora attrice, quello che i convenuti qualificavano come “patto di manleva”, altro non era che una clausola – denominata significativamente “Assicurazioni” – recante la descrizione della copertura assicurativa della quale l’autogrù avrebbe goduto, per i danni eventualmente subiti, copertura stipulata da COMAP a proprio favore. Detta manleva, infatti, si sarebbe sostanziata nel fatto che, realizzatosi il danno, esso sarebbe stato risarcito dall’assicurazione, sicché COMAP non avrebbe avuto ragione di rivolgersi a M., in tal senso “manlevata” da ogni responsabilità.
Ciò detto, nella memoria di cui sopra, COMAP eccepiva la nullità di tale clausola per varie ragioni. Innanzitutto, perché il pagamento dell’indennizzo assicurativo comporta, ex art. 1916 c.c., l’automatica surrogazione dell’assicuratore nei diritti spettanti all’assicurato verso il danneggiante, di talché l’azione di rivalsa non poteva ritenersi nella disponibilità di COMAP, e dunque formare oggetto di rinuncia. In ogni caso, il cd. “patto di manleva” integrerebbe un contratto atipico, la cui validità – da valutarsi a norma dell’art. 1322 c.c. – richiederebbe un interesse meritevole di tutela, nella specie tuttavia mancante, non comprendendosi quale possa essere stato l’interesse dell’odierna ricorrente all’assunzione della manleva, ovvero il vantaggio conseguito a fronte dell’onere assunto. La nullità della clausola, inoltre, viene dedotta sotto altri profili: per l’indeterminatezza del suo ammontare massimo (in applicazione analogica dell’art. 1938 c.c.); per violazione di norme di ordine pubblico, in quanto l’esonero avrebbe ad oggetto un’ipotesi di responsabilità aquiliana; per violazione dell’art. 1229 c.c., comma 1, n. 1), perché il patto, essendo formulato in maniera generica, indeterminata ed omnicomprensiva, dovrebbe ritenersi stabilito anche in relazione alla responsabilità per dolo e colpa grave; infine, in quanto avrebbe dovuto rivestire le forme ex art. 1341 c.c., trattandosi di patto limitativo della responsabilità.
Il primo giudice, tuttavia, rigettava la domanda, sul rilievo che non vi fosse prova sufficiente sulla effettiva quantificazione del danno vantato, non senza, tuttavia, escludere sia l’ammissibilità della domanda di simulazione, sia la sussistenza di motivi per negare la validità del patto di manleva.
Esperito gravame, in via di principalità, dall’attrice soccombente e, per quanto ancora di interesse, dalla società M. (in questo caso, per censurare la disposta compensazione delle spese del primo grado), il giudice di appello rigettava il primo – sul rilievo che la domanda volta a far valere la nullità del patto di manleva dovesse ritenersi nuova, ex art. 345 c.p.c. – e accoglieva, invece, il secondo.
3. Avverso la sentenza della Corte giuliana ha proposto ricorso per cassazione la COMAP, sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “falsa applicazione per travisamento dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 183 c.p.c., comma 6”.
La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale consistita nel ritenere nuova la domanda di nullità del patto di manleva, evidenziando di aver proposto la stessa già in primo grado (subordinatamente a quella di simulazione della scrittura del 31 agosto 2012), con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, e dunque a integrazione del “thema decidendum” e in risposta alle eccezioni dei convenuti, richiamandosi, pertanto, ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte (e’ citata Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310).
Di qui, dunque, l’ipotizzata violazione dell’art. 345 c.p.c., censura a corroborare la quale la ricorrente richiama la decisione del primo giudice, giacché essa – nel pronunziarsi sulla validità del patto di manleva – ha ritenuto la domanda, evidentemente, ammissibile.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – denuncia “omesso esame circa il fatto decisivo, costituito dalla dedotta nullità dell’accordo di manleva, oggetto di discussione tra le parti”.
In questo caso, la ricorrente si duole del fatto che la Corte giuliana abbia contravvenuto al principio che, imponeva di esaminare “ex officio” la dedotta nullità del patto di manleva, atteso che il rilievo della nullità è sempre obbligatorio per il giudice (salvo che la pretesa attorea non sia rigettata in base ad un’individuata ragione più liquida), ed a maggior ragione lo era nel caso di specie, posto che la questione sulla validità della clausola era stata specificamente sollevata.
3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia “nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in relazione al mancato esame dell’eccezione di nullità dell’accordo di manleva”.
La censura investe la sentenza impugnata per non aver reso alcuna motivazione sulle ragioni per cui essa ha ritenuto di non rilevare “ex officio” la nullità e/o di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata.
4. La società M. e il B. hanno resistito, con il medesimo controricorso, all’avversaria impugnazione.
Assumono, in particolare, i predetti controricorrenti la non fondatezza del primo motivo di ricorso, sottolineando come la Corte territoriale si sia specificamente confrontata con l’arresto delle Sezioni Unite citato in ricorso. Non fondati sarebbero, inoltre, anche i motivi secondo e terzo, atteso che il giudice di appello ha ritenuto, in punto di validità del patto di manleva, di non discostarsi dalla valutazione del Tribunale.
5. Anche la società Unipolsai ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato.
L’inammissibilità è argomentata sotto innumerevoli profili.
Innanzitutto, si reputa violato il principio c.d. di “autosufficienza” del ricorso, atteso che lo stesso – oltre a non recare alcun esplicito riferimento né alle richieste, eccezioni e difese di ciascuna delle parti in giudizio, né alle argomentazioni della sentenza impugnata – non riferirebbe neppure il preciso svolgimento dei fatti oggetto del giudizio, né indicherebbe i motivi per i quali essa COMAP ha appellato la pronuncia del Tribunale di Udine, né conterrebbe sufficienti riferimenti alla decisione della Corte territoriale.
Si deduce, inoltre, che il ricorso tenderebbe ad un non consentito riesame del fatto.
Quanto, poi, ai singoli motivi, il primo di essi prospetta, secondo la controricorrente, un vizio di falsa applicazione di norme di diritto non riconducibile neppure astrattamente al c.d. “vizio di sussunzione”. Si sottolinea, inoltre, come entrambi i giudici di merito abbiano – fondatamente – contestato all’odierna ricorrente di avere sollevato l’eccezione di nullità del patto di manleva con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, mentre tale incombente sarebbe stato da espletare entro e non oltre la prima udienza di cui al citato art. 183.
Quanto ai restanti due motivi, si evidenzia come la nullità del contratto sia rilevabile d’ufficio nel giudizio di appello a condizione che la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né che lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la relativa questione. Nella specie, il Tribunale si era espresso in merito alla validità dell’accordo di manleva, escludendo così i convenuti da ogni responsabilità. Il giudice di appello ha dato atto di tale circostanza, ciò che escluderebbe la ricorrenza dei vizi di omesso esame e omessa motivazione lamentati dalla ricorrente.
6. Fissata la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso va rigettato.
6.1. Il primo motivo è inammissibile.
6.1.1. La ricorrente si duole del fatto che l’eccezione di nullità della c.d. “clausola di manleva” sia stata ritenuta “nuova”, ex art. 345 c.p.c., quando, invece, da essa formulata nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, e ribadita in appello.
Essa omette, però, di riprodurre il contenuto della clausola (e del motivo di appello teso a ribadirne la nullità), ciò che comporta l’inammissibilità della censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in applicazione del principio secondo cui “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).
6.2. Il secondo motivo – che lamenta l’omesso di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’eccezione di nullità della clausola di manleva – e’, del pari, inammissibile.
6.2.1. Al riguardo, va premesso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – può essere proposto a condizioni ben precise.
Esso è ipotizzabile, infatti, quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) e, come tale, non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).
Nella specie, per contro, la denunciata “omissione” riguarderebbe la nullità della clausola, e dunque una “quaestio iuris”, fermo restando, poi, che la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare tale questione, ma ha ritenuto la stessa inammissibile, sul presupposto che si trattasse di questione nuova, come tale preclusa dall’art. 345 c.p.c..
6.3. Le considerazioni appena svolte conducono a ritenere il terzo motivo di ricorso non fondato.
6.3.1. Invero, la Corte giuliana ha esplicitato le ragioni inammissibilità, per novità, dell’eccezione – che l’hanno portata a non dare rilievo all’iniziativa di eccepire la nullità della clausola, così soddisfacendo la necessità di fornire adeguata motivazione alla propria decisione.
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il sindacato di questa Corte è destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), essendo il vizio motivazionale ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, sussistente, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
D’altra parte, e conclusivamente, la motivazione – nella “logica” della sentenza impugnata, come si dirà di seguito risulta anche corretta, dal momento che, come questa Corte ha di recente precisato, “in assenza di una domanda di accertamento della nullità già avanzata in primo grado”, non risulta possibile “addivenire alla relativa declaratoria in grado di appello, alla luce della regola che vieta la proposizione di domande nuove in grado di appello, e che opera anche nel caso in cui il rilievo della nullità avvenga d’ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 9 settembre 2019, n. 22457, Rv. 655219-01). Difatti, una volta ritenuta l’impossibilità per questa Corte – non avendo la ricorrente ottemperato alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di esaminare il primo motivo di ricorso, teso a dimostrare come la domanda di nullità fosse stata, in realtà, proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, viene meno ogni possibilità di sindacare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui tale domanda sarebbe stata proposta per la prima volta in appello: affermazione che deve, pertanto, darsi per indiscussa (o meglio, indiscutibile), con le conseguenze sopra delineate.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
8. Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a carico della ricorrente sussiste, infine, l’obbligo di versare, se dovuto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società C.O.M.A.P. Consorzio Opere Marittime Attività Portuali S.r.l. a rifondere, alla società F.lli M. S.p.a., a B.G. e alla società Unipolsai Assicurazioni S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida per i primi due, unitariamente considerati, e per la terza, nell’eguale importo di Euro 4.100,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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