Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.41077 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25204-2017 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratrice di TOWER FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio legale dell’Avvocato TEODORO CARSILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., in proprio e quale socio accomandatario della società C.S. & C. SAS, elettivamente domiciliato presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO BARBAGALLO;

– controricorrente –

e contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALITA DI SAN NICOLA DI TOLENTINO 1, presso lo studio legale dell’Avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dall’Avvocato FILIPPO PIETRO PRIZZI;

– controricorrente –

e contro

N.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALITA DI SAN NICOLA DI TOLENTINO 1, presso lo studio legale dell’Avvocato DOMENICO NASO, rappresentata e difesa dall’Avvocato FILIPPO PIETRO PRIZZI;

– controricorrente –

e contro

M.N., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANIA, depositata il 21/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO, che ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto, nel senso del rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La società Italfondiario S.p.a., procuratrice della società Tower Finance S.r.l., a sua volta cessionaria – ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 – del credito spettante alla società Sicilcassa S.p.a., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, in data 21 aprile 2017, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi da essa promosso.

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che, instaurata procedura per espropriazione immobiliare (incardinata su istanza della società Sicilcassa, in forza della notificazione di atto di pignoramento, in data 25 settembre 1989, in danno dei debitori G.S. e N.S.), la stessa veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale etneo, con ordinanza del 17 giugno 2013, per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento e mancato deposito della documentazione ipocatastale.

Proposta da essa Italfondiario opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, l’adito giudicante – dopo aver ordinato, il 26 ottobre 2016, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società IAS S.r.l., di G.S., Gr.Gi. e N.S. – dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio verso uno dei creditori intervenuti, la predetta Gr.Gi..

3. Avverso tale ordinanza – della quale si assume la natura sostanziale di sentenza, trattandosi di provvedimento idoneo a definire il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. propone ricorso per cassazione Italfondiario, sulla base di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 102,140 e 177 c.p.c..

Sul presupposto che la notificazione alla Gr. risulta essere stata correttamente effettuata già in sede di instaurazione del giudizio di opposizione, ex art. 140 c.p.c. (avendo l’ufficiale giudiziario provveduto “illo tempore” al deposito dell’atto presso la Casa comunale e all’affissione dell’apposito avviso, oltre che all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento), la ricorrente censura l’impugnata ordinanza per l’erroneità dell’ordine di integrazione del contraddittorio. Nella specie, infatti, difetterebbero i presupposti per la sua adozione, ovvero la mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o la nullità della notificazione dello stesso, né dell’uno né dell’altro essendo stata affermata, peraltro, la ricorrenza nel provvedimento di estinzione del giudizio oggetto del presente ricorso.

Orbene, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato che, in difetto dei presupposti per l’emanazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, la mancata ottemperanza ad esso è irrilevante, non potendo determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, essendo, anzi, il giudice tenuto a revocare tale ordinanza, senza che alla stessa possa essere ricollegata alcuna decadenza, la ricorrente ha concluso per la cassazione del provvedimento impugnato.

Essa, infine, “per mero scrupolo di completezza”, evidenzia come l’unico litisconsorte che non risulta evocato in giudizio sia la società, IAS, ma ciò in ragione del fatto che la stessa è stata dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della procedura fallimentare, donde l’applicazione del principio secondo cui la cancellazione nelle more del giudizio comporta l’inapplicabilità dei principi che stanno alla base del litisconsorzio necessario, visto che essa costituisce ostacolo a qualsivoglia forma di successione.

4. N.S. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone il rigetto.

La controricorrente, in particolare, sottolinea come nessuna notifica risulta mai eseguita nei confronti della Gr., giacché l’ufficiale giudiziario – dopo averla ricercata, in data 8 giugno 2016, presso via *****, senza rinvenirla provvedeva agli adempimenti indicati dall’art. 140 c.p.c., senza però che agli atti dell’odierno giudizio sia stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi della disposizione suddetta, atteso che l’avviso prodotto da controparte riguarderebbe la notifica nei confronti di tale Ca.Ma..

Tale essendo la situazione riscontrata dal giudice dell’opposizione, lo stesso, nella sostanza, avrebbe disposto la rinnovazione della notifica alla Gr., senza, tuttavia, che l’odierna ricorrente abbia neppure tentato di ottemperare a tale ordine.

La controricorrente, inoltre, eccepisce l’inammissibilità della produzione documentale relativa alla società IAS, al fine di dimostrarne la dichiarazione di fallimento, giacché non avvenuta nel giudizio di merito.

Rileva, infine, come Italfondiario non avesse provveduto ad integrare il contraddittorio neppure verso G.S., donde la correttezza, anche sotto questo profilo, della disposta estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

5. Anche G.G. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità nei suoi confronti.

Egli assume, infatti, di non essere il debitore esecutato, rilevando, altresì, come il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non risulti essere stato incardinato nei suoi confronti.

Riferisce, inoltre, di essere figlio (ed erede) del defunto G.S., ma di aver rinunciato puramente e semplicemente all’eredità relitta del proprio genitore.

6. Pure C.S. ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità.

Assume, infatti, che l’ammissibilità del ricorso sia da circoscrivere ai provvedimenti che decidono il merito della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c., ai quali non sarebbe riconducibile, dunque, l’ordinanza estintiva oggetto della presente impugnazione.

7. Rilevata da questa Corte la mancata notificazione del ricorso all’altro erede dell’esecutato G.S., ovvero G.A., con ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2020, n. 27599 essa ha ordinato il rinnovo della notificazione, adempimento al quale la ricorrente risulta avere ottemperato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso è inammissibile.

8.1. A tale esito, tuttavia, non conduce il rilievo – espresso dal controricorrente C. – fondato sulla non impugnabilità del provvedimento oggetto di ricorso.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere circa la natura decisoria dell’ordinanza di estinzione del giudizio, giacché essa – quando venga adottata dal tribunale in composizione monocratica – ha natura sostanziale di sentenza (in questo senso, quale “leading case” Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2002, n. 14889, Rv. 558000-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, sent. 28 aprile 2004, n. 8092, Rv. 572384-01; Cass. Sez. 1, sent. 7 ottobre 2011, n. 20631, Rv. 619909-01; Cass. Sez. 1, sent. 3 settembre 2015, n. 17522, Rv. 636764-01, fino a Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2016, n. 2837, Rv. 638931-01, citata dal ricorrente), come tale soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, e, dunque, nel caso in cui essa intervenga all’esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al ricorso per cassazione.

8.2. Nondimeno, il ricorso è egualmente inammissibile, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

8.2.1. La ricorrente, infatti, non ha provveduto a trascrivere il contenuto della relata di notificazione, ex art. 140 c.p.c., dell’atto di citazione in opposizione diretto nei confronti della Gr., così contravvenendo alla norma sopra richiamata.

Occorre, infatti, qui ribadire quanto affermato da questa Corte al suo massimo livello nomofilattico, ovvero che “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). D’altra parte, questa Corte ha pure affermato, specificamente, che la necessità della trascrizione, nel ricorso, della relata di notificazione sussiste tutte le volte in cui la regolarità del procedimento notificatorio formi oggetto del motivo di impugnazione in sede di legittimità (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22235, non massimata).

Nella specie, neppure il primo degli adempimenti, indicato come necessario dalle Sezioni Unite, risulta essere stato effettuato, ciò che sarebbe stato vieppiù necessario, anche alla stregua dei rilievi svolti dalla controricorrente N. e secondo cui la notificazione non risulterebbe mai eseguita nei confronti della Gr., giacché l’ufficiale giudiziario – dopo avere ricercato la destinataria dell’atto, in data 8 giugno 2016, presso via *****, senza rinvenirla – provvedeva agli adempimenti indicati dall’art. 140 c.p.c., senza però che agli atti dell’odierno giudizio sia stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ai sensi della disposizione suddetta, atteso che l’avviso prodotto da controparte riguarderebbe la notifica nei confronti di tale Ca.Ma..

8.2.2. Ne’, d’altra parte, avrebbe potuto ostare alla necessità che il ricorrente provvedesse a trascrivere tale atto la constatazione che il motivo si sostanzia nella deduzione di un “error in procedendo” (rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20716, Rv. 650015-02). Se è vero, infatti, che in questi casi “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 8 gennaio 2020, n. 134, Rv. 656823-01).

8.2.3. Il rilievo dell’inammissibilità del ricorso assorbe, dunque, l’eccezione del Procuratore Generale circa il difetto di produzione del plico contenente l’avviso ex art. 140 c.p.c., ovvero prova che il procedimento notificatorio nei confronti della Gr. si sia perfezionato in data 18 giugno 2016 (come sostenuto nel ricorso – in virtù della compiuta giacenza del plico contenente); omissione che avrebbe comportato l’improcedibilità della presente impugnazione, ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4).

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da. dispositivo.

10. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, a carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolò di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società Italfondiario S.p.a., quale procuratrice della società Tower Finance S.r.l., a rifondere – a C.S., N.S. e G.G. – le spese del presente giudizio, che liquida, per il primo, in Euro 6.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per la seconda e il terzo, in Euro 9.000,00 cadauno, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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