LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28952/2018 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia, n. 82 presso lo studio dell’avvocato Recanatesi Mauro che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell’avvocato Visconti Carlo rappresentato e difeso dall’avvocato Armati Stefano;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6320/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue:
FATTI DI CAUSA
P.S. impugna, con ricorso affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 6320 pubblicata il 04/10/2017, che, nel ricostituito contraddittorio con l’ente impositore Comune di Grottaferrata, ha rigettato l’impugnazione avverso sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva, in primo grado, rigettato l’opposizione, proposta dal P., al precetto notificato ad istanza dell’ente pubblico territoriale, fondato su ordinanza ingiunzione, per consumi idrici e interessi di mora non pagati (per oltre novemila Euro).
Resiste con controricorso il Comune di Grottaferrata.
Per l’adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e la sola parte ricorrente deposita memoria in via telematica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 6320 pubblicata il 04/10/2017, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 30/09/2021, data in cui era già stata emanata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Roma doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 615,617,618 e 323 c.p.c., nonché del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 sexies conv. con modif. in L. 22 novembre 2002, n. 265 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b) in punto di delega alla riscossione, e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di fatto decisivo e si appunta in particolare sulla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello di cui al n. 1, lett. a) della citazione in appello.
Il secondo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 615,617,618 e 323 c.p.c., nonché del D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies conv. con modif. in L. n. 265 del 2002 in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della L. n. 296 del 2006, art. 1 e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di fatto decisivo e si appunta in particolare sulla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello n. 1, lett. c) della citazione in appello.
Il terzo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 615,617,618 e 323 c.p.c., nonché del R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3 e della L. n. 265 del 1999, art. 10 e degli artt. 137 e 139 c.p.c. e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di fatto decisivo e si incentra sulla dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello n. 2, lett. a) e lett. b) della citazione in appello.
Il quarto motivo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3, dell’art. 2697 c.c. e, con riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, omesso esame di fatto decisivo e si appunta in particolare sul rigetto del motivo di appello n. 1, lett. b) della citazione in appello.
Il quinto, e ultimo, mezzo ribadisce censura di violazione e (o) falsa applicazione del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 2 e 3 e delinea censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2948 c.c., n. 4, e, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di fatto decisivo e si appunta in particolare sul rigetto del motivo di appello n. 3 della citazione in appello.
I cinque motivi nei quali il ricorso si articola non sono adeguatamente specifici, in quanto in essi mancano adeguati riferimenti alla domanda così come essa era stata proposta in primo grado e in particolare se essa era una vera e propria opposizione all’esecuzione, ossia se in essa, così come prospettato dal P., mancasse qualsivoglia motivo di opposizione agli atti esecutivi.
Inoltre, non si riesce a comprendere, dalla semplice lettura dei motivi del ricorso, se l’ordinanza ingiunzione sia stata emanata nel 2008 o se, invece, essa fosse stata già in precedenza notificata al P., precisamente nell’anno 2006 e non fosse stata in alcun modo opposta (e tanto risulterebbe acclarato dalla parte finale, pag. 3 della sentenza d’appello).
Un’ulteriore ragione di inadeguata formulazione del compendio censorio è da ravvisarsi nel riferimento costante al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che allo stato della legislazione processuale vigente non consente il radicarsi fruttuoso di censure sulla motivazione in quanto tale, bensì sull’omessa considerazione di fatti specifici e non di motivi di appello, con la conseguenza che più consona prospettazione sarebbe stata, verosimilmente, quella di cui allo stesso art. 360 codice di rito, n. 4.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, si fondano, poi, su un’errata applicazione del cd. principio dell’apparenza, in quanto essi postulano che il giudice superiore sia vincolato irrevocabilmente alla qualificazione data dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il che è ampiamente smentito dalla giurisprudenza (Cass. n. 12872 del 22/06/2016 Rv. 640421 – 01). Viceversa la sentenza impugnata ha correttamente ribadito detto principio dell’apparenza, nel senso che ha vagliato le ragioni di doglianze prospettate dal P. seguendo la qualificazione di esse prospettata dal Tribunale, così giungendo alla conclusione che i capi della sentenza di primo grado afferenti vizi del precetto di carattere meramente formale (quali quelli vertenti sull’avere il Comune di Grottaferrata conferito l’incarico di procedere alla riscossione ad un avvocato e sulla richiesta in precetto delle spese per detto incarico, sulla violazione del termine di novanta giorni di cui all’art. 481 c.p.c., sulla mancata vidimazione dell’ordinanza ingiunzione, a norma dell’art. 2 del R.D. n. 689 del 1910, sulla notifica di essa a mezzo di messo comunale, sul richiamo alla L. n. 265 del 1999, art. 10 e sugli artt. 137 e segg. c.p.c.) non potevano essere oggetto di cognizione in grado di merito, dovendosi ad essi applicare il regime dell’opposizione agli atti esecutivi, con conseguente impugnazione in unico grado di legittimità ed ha, pertanto, dichiarato inammissibile l’appello.
La decisione della Corte d’Appello laddove ha dichiarato inammissibile l’appello, perché si trattava (nelle fattispecie sopra richiamate) di motivi di un’opposizione agli atti esecutivi (e non di un’opposizione all’esecuzione) non è adeguatamente censurata dalla difesa del P., limitandosi il ricorso a prospettare una diversa qualificazione dell’impugnazione di merito rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale.
Deve, peraltro, rilevarsi, con riferimento alle censure prospettate dai tre ulteriori motivi di ricorso (nella parte in cui essi non sono espunti dall’ambito motivazionale del giudice di merito perché relativi a vizi formali) che il motivo d’appello relativo alla mancata vidimazione dell’ordinanza ingiunzione è stato ritenuto, pure con motivazione non adeguatamente censurata dal P., inammissibile dalla sentenza impugnata in considerazione della circostanza che l’ordinanza ingiunzione, pacificamente emanata dopo il 01/06/1999, non poteva più essere vidimata dal Pretore, per la semplice ragione che detto organo giudiziario era stato soppresso e pertanto, a norma del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 229 gli atti amministrativi dovevano ritenersi esecutivi di diritto, senza previa vidimazione pretorile.
Non risulta, pure, adeguatamente censurata la decisione della Corte territoriale in punto di rigetto dell’eccezione di prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4, laddove essa afferma che il consolidamento dell’ingiunzione fiscale, per decadenza a seguito della mancata opposizione nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua notifica, risalente al 21/02/2006, precludeva l’esame della domanda relativa all’insussistenza del credito, e ciò conformemente alla giurisprudenza (anche) nomofilattica (Sez. U n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641632 – 01, specificamente richiamata dalla sentenza impugnata), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare seguito.
Il ricorso è pertanto, inammissibile, con riferimento a tutte le censure formulate e tale deve essere dichiarato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 137 - Notificazioni | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 323 - Mezzi di impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 615 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 617 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile