Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41082 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31221 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

A.L., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Marco Manfredi (C.F.:

MNF MRC 63M08 A895K) e Claudio Coggiatti (C.F.: CGG CLD 56M19 H501K);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Sergio Gronda (C.F.: GRN SRG 66E15 A859R);

– controricorrente –

nonché

B.P.R., (C.F.: *****);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 734/2018, pubblicata in data 19 aprile 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da A.L. nei confronti di B.P.R., la figlia della debitrice esecutata, M.A., ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c. deducendo di avere acquistato dalla madre il compendio immobiliare pignorato e assumendo l’inopponibilità del pignoramento nei propri confronti, per la nullità dello stesso e della sua trascrizione.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Biella.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’ A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la M..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con la memoria di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., per il mancato deposito – da parte del ricorrente – della relazione di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22 ottobre 2018.

In primo luogo, la notificazione del ricorso è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita in data 19 ottobre 2018, quando la notificazione della sentenza impugnata non si era ancora perfezionata: del tutto correttamente la ricorrente ha, quindi, dichiarato nel ricorso stesso che non vi era stata la suddetta notificazione, proponendo peraltro l’impugnazione tempestivamente, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. Non sussiste d’altronde, nella specie, nessuna questione di tempestività dell’impugnazione rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., essendo stata la notificazione del ricorso addirittura richiesta prima dell’inizio della decorrenza di tale ultimo termine.

In ogni caso, è la stessa controricorrente che dà atto di avere prodotto la relazione di notificazione della sentenza impugnata, con la memoria di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., il che, anche sotto tale profilo, esclude in radice ogni questione di procedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto la copia della decisione impugnata, con la relazione di notificazione, è disponibile in atti, consentendo alla Corte (per quanto possa occorrere) di verificare la tempestività del ricorso (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).

2. Non sussistono i presupposti per la sospensione – richiesta dalla controricorrente – del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza del giudizio di reclamo in relazione alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo nel corso del quale è stata proposta la presente opposizione (controversia attualmente pendente in sede di rinvio, come dichiara la stessa controricorrente, essendo stata cassata da questa Corte la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo).

Non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c. e quello di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., trattandosi di controversie aventi oggetto del tutto differente: l’esito dell’opposizione del terzo che rivendica la proprietà dei beni pignorati ai sensi dell’art. 619 c.p.c. non dipende, né sul piano logico né sul piano giuridico, da quella sull’estinzione del processo esecutivo, mentre non può avere in proposito alcun rilievo la mera eventualità pratica (del resto sempre possibile, specie con riguardo alle opposizioni di cui agli artt. 617 e 619 c.p.c.) che le vicende del processo esecutivo possano, in determinati caso, determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2665 c.c. in relazione alla insussistenza di incertezza invalidante nella nota di trascrizione (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è per un verso infondato e per altro verso inammissibile.

Il ricorrente contesta la valutazione operata dalla corte di appello in merito all’idoneità dell’inesatta indicazione dei dati catastali dei beni pignorati nella nota di trascrizione del pignoramento ad indurre incertezza sull’individuazione degli stessi. Sostiene che l’indicazione di tali dati era in realtà stata semplicemente effettuata con riferimento alla precedente numerazione catastale dei medesimi beni, che aveva subito variazioni e che, peraltro, era quella presente nei titoli di provenienza.

Occorre in primo luogo ribadire che, secondo i principi di diritto ampiamente consolidati nella giurisprudenza di questa Corte ed ai quali va certamente data continuità: a) la valutazione dell’idoneità di eventuali omissioni e/o inesattezze nell’indicazione dei dati catastali contenuti nella nota di trascrizione del pignoramento ad indurre incertezza sull’individuazione dei beni pignorati costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se sostenuto da adeguata motivazione (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018, Rv. 648808 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 22/04/1997, Rv. 503870 – 01); b) “per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei registri immobiliari” (ex multis: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10774 del 14/10/1991, Rv. 474196 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 22/04/1997, Rv. 503870 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 31/08/2009, Rv. 609584 – 01; Sez. 6 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012, Rv. 624441 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4726 del 19/02/2019, Rv. 652832 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019, Rv. 654615 01).

In effetti, il ricorrente non mette in discussione tali principi di diritto ma sostiene che la motivazione posta dalla corte di appello a sostegno dell’indicato giudizio di fatto non sarebbe adeguata, non avendo questa tenuto conto del fatto che l’indicazione dei dati catastali degli immobili pignorati non poteva ritenersi “erronea”, trattandosi semplicemente del riferimento ad una precedente numerazione catastale, il che non poteva indurre alcuna incertezza sull’individuazione dei predetti beni.

Orbene, i giudici del merito, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio all’uopo disposta, hanno in realtà rilevato, con riguardo ai dati catastali delle tre unità immobiliari pignorate riportati nella nota di trascrizione del pignoramento, che: i dati catastali riferiti alla prima unità immobiliare (catasto fabbricati, foglio 14, mappale 176, subalterno 1, natura A4) non erano mai esistiti nella banca dati dell’Agenzia del Territorio; i dati catastali riferiti alla seconda unità immobiliare (catasto fabbricati, foglio 14, mappale 177, subalterno 1, natura A4) non consentivano l’identificazione del bene, in quanto al mappale 177 erano attribuiti soltanto i subalterni 4) e 5); i dati catastali riferiti alla terza unità immobiliare (catasto terreni, foglio 14, mappale 175, natura fabbricato rurale) individuavano, infine, un mappale soppresso con generazione di altro mappale (420) e di ulteriori nuove particelle.

Hanno di conseguenza ritenuto che i dati catastali riportati nella nota di trascrizione del pignoramento non fossero tali da escludere l’incertezza sull’individuazione dei beni pignorati.

Si tratta, a giudizio di questa Corte, di un accertamento di fatto sostenuto da motivazione adeguata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Ciò sarebbe sufficiente ad escludere la fondatezza delle censure di violazione dell’art. 2665 c.c. formulate con il motivo di ricorso in esame.

E’ comunque opportuno ulteriormente sottolineare che lo specifico assunto del ricorrente, secondo cui i dati catastali contenuti nella nota di trascrizione del pignoramento erano semplicemente quelli precedentemente attribuiti ai medesimi beni e, come tali, essi erano comunque idonei ad individuare gli immobili pignorati senza far ricorso ad elementi estrinseci rispetto a quelli contenuti nella nota stessa (come sarebbe pure possibile: cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628 – 02), non trova assolutamente riscontro negli incensurabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio e più sopra già richiamati, dai quali emerge che, in realtà, i predetti dati catastali presentavano comunque inesattezze tali da impedire una sicura individuazione dei beni, anche attraverso la ricostruzione della storia catastale delle unità immobiliari oggetto del pignoramento (ferma restando l’irrilevanza di eventuali analoghe indicazioni contenute negli atti di provenienza, dovendo in proposito attribuirsi rilievo esclusivamente alle effettive risultanze del catasto).

Anche sotto questo aspetto, pertanto, le censure finiscono per risolversi nella diretta contestazione di incensurabili accertamenti di fatto riservati ai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

4. Con il secondo motivo si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’impossibilità di configurare quale “errore” il semplice utilizzo nella nota di trascrizione delle vecchie numerazioni catastali (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, (disposizione applicabile alla fattispecie, avendo il giudizio di appello avuto inizio dopo il settembre 2012), in quanto la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado e, in tal caso, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

Per completezza espositiva e’, comunque, opportuno osservare che, in realtà, il “fatto” di cui il ricorrente assume l’omesso esame (e cioè il fatto che l’indicazione dei dati catastali contenuta nella nota di trascrizione del pignoramento era semplicemente riferita a dati catastali precedenti, ma comunque idonei ad individuare i beni pignorati), come già chiarito in relazione al primo motivo del ricorso, è stato in realtà preso in esame dalla corte di appello (quanto meno implicitamente, ma senza possibilità di equivoci) e dalla stessa escluso sulla scorta sulla base di un incensurabile accertamento di merito, fondato sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in definitiva, sotto qualunque aspetto esse siano prese in considerazione ed in qualunque modo possano essere qualificate, si risolvono in realtà nella riproposizione dei medesimi argomenti a fondamento degli altri due motivi di ricorso, cui quindi può farsi rinvio.

5. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2665 c.c., in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni rese dall’opponente nei propri atti di acquisto ad escludere qualsiasi incertezza invalidante della nota di trascrizione (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorrente, senza mettere in discussione il principio di diritto già richiamato, secondo cui, ai fini della valutazione dell’opponibilità ai terzi dell’atto trascritto deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza la possibilità di esaminare anche il contenuto dei relativi titoli, sostiene che, nella specie, la circostanza che la M., proprio nell’atto di acquisto dei beni immobili di cui si controverte, si era espressamente dichiarata edotta dell’esistenza del pignoramento per cui è causa, dimostrerebbe che non potevano sussistere incertezze sull’individuazione dei suddetti beni.

L’assunto è manifestamente infondato, onde le censure di cui al motivo di ricorso in esame finiscono per risolversi, ancora una volta, in una inammissibile contestazione di un accertamento di fatto adeguatamente motivato dai giudici del merito. Come si è ampiamente chiarito, infatti, la validità della nota di trascrizione del pignoramento, ai fini della sua opponibilità ai terzi, ai sensi dell’art. 2665 c.c., deve essere valutata esclusivamente sotto il profilo oggettivo e non può, dunque, attribuirsi in proposito alcun rilievo agli stati soggettivi ed alla eventuale mancanza di buona fede da parte dei terzi.

Per quanto riguarda, poi, la correttezza dell’accertamento di fatto operato dalla corte di appello in merito all’idoneità dell’inesatta indicazione dei dati catastali dei beni pignorati nella nota di trascrizione del pignoramento ad indurre incertezza oggettiva sull’individuazione degli stessi, non può che farsi rinvio a quanto già ampiamente esposto in relazione al primo motivo del ricorso.

6. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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