Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41129 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.I., B.O., B.A., e R.C., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Rosella Gostoli, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec del difensore;

– ricorrenti –

contro

C.A., L.R., e L.R., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Pietro Usai, elettivamente domiciliate presso l’indirizzo pec del difensore;

– controricorrentie –

avverso la sentenza n. 618 della Corte di appello di Cagliari, depositata il 19.7.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.11.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 618 del 19.7.2016 la Corte di appello di Cagliari, decidendo sulla domanda proposta da L.A. nei confronti di B.R. e B.A., confermò la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità della scrittura privata di permuta del 14.9.1977 sottoscritta dalle parti, per indeterminatezza del bene immobile trasferito al L., indicato in contratto con la sola superficie (mq. 500) e con un solo confine, facente parte di un più ampio appezzamento di terreno di proprietà dei Barca e, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarò in favore di C.A., L.R. e L.R., eredi di L.A., l’acquisto per intervenuta usucapione ventennale della “porzione di terreno, sita in *****, interessata dallo scavo” e la titolarità in capo ai comparenti della servitù di passaggio sulla strada che collegava il fondo alla strada provinciale. Per quanto qui interessa, la Corte distrettuale motivò la conclusione accolta ritenendo provata la circostanza che il L. era stato immesso, subito dopo la scrittura privata del 1977, nel possesso del terreno, almeno con riferimento alla porzione in cui aveva eseguito uno scavo e realizzato una stradella di collegamento, e che altresì le prove testimoniali avevano confermato che egli aveva utilizzato e si era preso cura per oltre un ventennio dell’area in questione.

B.I., B.O., B.A. e R.C., eredi di B.R. e B.A., con atto notificato il 10.2.2017, ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione di questa sentenza, notificata il 13.12.2016.

Resistono con controricorso C.A., L.R. e L.R..

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai ricorrenti, per essere stato tale atto notificato all’indirizzo pec del loro difensore, avv. Pietro Usai, e non presso lo studio dell’avv. Franco Usai, presso cui essi avevano eletto domicilio.

L’eccezione va respinta per la ragione assorbente che la dedotta nullità della notifica del ricorso, a prescindere dalla sua ricorrenza, risulta ad ogni modo sanata dalla costituzione in giudizio dei controricorrenti, per cui l’atto ha raggiunto comunque il suo scopo, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 3.

Il primo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione dell’art. 1159 c.c., censurando la decisione impugnata per avere dichiarato l’usucapione ai sensi dell’art. 1159 c.c., che disciplina una fattispecie affatto diversa da quella evocata in giudizio, cioè l’istituto della usucapione abbreviata decennale in caso di acquisto in buona fede dell’immobile da chi non ne è proprietario.

Il motivo è inammissibile per difetto di decisività, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente che la Corte ha affermato il perfezionamento dell’acquisto per usucapione per possesso ventennale dell’immobile, applicando la disciplina dell’usucapione ordinaria di cui all’art. 1158 c.c., con l’effetto che la menzione dell’art. 1159 deve ascriversi ad un mero errore materiale di scrittura, che non ha esercitato alcuna influenza sul decisum, come del resto riconosciuto dai ricorrenti nella memoria depositata, che hanno definito l’errore un refuso ma hanno tuttavia hanno insistito per la riforma (recte: cassazione) della sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e art. 100 c.p.c., sostenendo che, avendo la parte proposto domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto della proprietà del terreno in forza della scrittura privata del 1977, la domanda di usucapione, congiuntamente proposta, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per incompatibilità con la prima.

Il mezzo appare manifestamente infondato, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che la Corte di appello, nell’esercizio del suo potere di interpretazione della domanda, ha ritenuto che la domanda di usucapione fosse stata avanzata in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto in forza del contratto di permuta.

Il terzo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione degli artt. 1140,1142 e 1158 c.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la sentenza è nulla per indeterminatezza dell’oggetto usucapito, individuato nella porzione di terreno interessata dallo scavo, senza ulteriori indicazioni in ordine alla sua certa identificazione.

Sotto altri profili il mezzo censura la decisione impugnata per avere dichiarato l’usucapione sulla base della sola circostanza che la controparte aveva iniziato il possesso, senza accertare, ai fini del periodo intermedio, il possesso attuale del bene, e per contraddittorietà della conclusione accolta con le ragioni in forza delle quali la stessa Corte aveva dichiarato la nullità della scrittura privata del 1977 e, in particolare, con l’affermazione secondo cui lo scavo del terreno non era dato “sufficiente a dimostrare dove era dislocata, rispetto allo scavo, la restante parte del fondo venduto”.

Il mezzo è fondato.

La sentenza impugnata ha dichiarato, sul presupposto esplicito che il possesso non si era esteso su tutto il terreno oggetto della domanda ma solo su una parte di esso, l’acquisto per usucapione in favore degli eredi di L.A. della ” porzione di terreno, sita in *****, interessata dallo scavo”. L’individuazione così effettuata appare tuttavia insufficiente ad identificare il predetto bene, non emergendo dalla lettura della decisione altri dati o caratteristiche dei luoghi in grado di identificarlo con un adeguato grado di certezza, quali la superficie di detta porzione ed i suoi confini, la profondità dello scavo e quindi il dislivello esistente con le altre parti del fondo o altri elementi idonei allo scopo. Appare inoltre incerta la distinzione tra la porzione del bene di cui si è riconosciuta la proprietà in favore degli attori, rispetto alle altre parti per cui invece la domanda di usucapione è stata respinta e che sono pertanto rimaste in proprietà dei convenuti, porzioni tutte ricomprese negli stessi mappali.

La Corte di appello richiama un precedente arresto di questa Corte, che ai fini dell’accertamento dell’usucapione di beni immobili, ha ritenuto non indispensabile l’indicazione, in sentenza, dei dati catastali, necessaria ai fini della sola trascrizione (Cass. n. 16853 del 2005). Il richiamo è esatto ma del tutto incompleto, atteso che in tale occasione questa Corte si è premurata altresì di precisare che, al fine di superare tale mancanza, è però indispensabile che la sentenza dichiarativa dell’usucapione individui esattamente la consistenza del bene, vale a dire lo identifichi con elementi tali che, seppure diversi dai dati catastali, consentano comunque di individuarlo agevolmente. Indispensabilità che si collega, necessariamente, agli effetti della sentenza di usucapione ed alla necessaria imprescindibile relazione sostanziale tra diritto reale e bene, non potendosi configurare un diritto di proprietà o altro diritto reale se non con riferimento ad un bene determinato.

Le altre censure sollevate dal motivo si dichiarano assorbite.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, come precisato in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo e secondo motivo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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