Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4114 del 17/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20062-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.P., L.M.N., D.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1537/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR di Venezia, di accoglimento dell’appello proposto in riassunzione dagli eredi del contribuente L.I., a seguito della sentenza n. 26731 del 2016, con la quale questa Corte aveva cassato una precedente sentenza della medesima CTR, con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto;

che il contribuente, poi deceduto, era un ex dirigente in quiescenza della s.p.a. “ENEL”, il quale aveva aderito fin dal 1986 ad un fondo previdenziale integrativo, gestito in forma diretta dalla s.p.a. “ENEL” e nel 2000 aveva optato per il riscatto al 100% del capitale maturato con detto fondo;

che, su detta somma, il sostituto d’imposta aveva applicato al contribuente una trattenuta IRPEF per l’anno 2000 con aliquota del 36,83%;

che il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla sua richiesta di restituzione di detta IRPEF per un importo pari alla differenza fra l’aliquota praticata (36,83%) e quella più favorevole, che gli sarebbe spettata, a suo dire, in quanto l’erogazione effettuata dalla s.p.a. “ENEL” era una prestazione in forma di capitale, alla quale doveva applicarsi la più favorevole ritenuta d’imposta del 12,50%;

che sia la CTP di Venezia, sia la CTR del Veneto avevano accolto il ricorso del contribuente e l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR; che la Cassazione, con la sentenza sopra citata, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, chiedendo che venisse accertato il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo dalla s.p.a. “ENEL” e dal contribuente, odierno ricorrente;

che questa Corte, con precedente sentenza n. 30757 del 2011, aveva cassato con rinvio un’altra precedente sentenza emessa dalla medesima CTR sulla controversia in esame, chiedendo alla CTR di accertare quali delle somme restituite al contribuente provenissero da investimenti sul libero mercato, si da assoggettarle alla più favorevole ritenuta del 12,50%.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 384 c.p.c., comma 2, per mancata attuazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione in sede di rinvio, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.Lgs. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e art. 42 (ora art. 45), della L. n. 482 del 1985, art. 6, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, in sede di rinvio, avrebbe dovuto applicare i principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l’aliquota del 12,50% era applicabile solo alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo di previdenza complementare aziendale, del capitale accantonato; e la remunerazione del capitale investito era configurabile solo quando il rapporto previdenziale fosse stato basato sul nuovo sistema a capitalizzazione, introdotto in epoca successiva al 30 marzo 1998 e caratterizzato dalla costituzione di posizioni individuali, rappresentative di una quota del fondo e rapportate ai contributi versati; pertanto i principi enunciati da questa Corte con sentenza SS.UU. n. 13642 del 2011 erano in sostanza inapplicabili ai soggetti, quali l’odierno contribuente, già collocato a riposo prima del 31 marzo 1998, il quale fruiva di una pensione integrativa, poi liquidatagli sotto forma di capitale “una tantum”, in base alla pregressa PIA (Previdenza integrativa aziendale); e l’aliquota agevolata del 12,50% avrebbe potuto essere applicata al contribuente solo con riferimento ai rendimenti maturati sulla quota a lui attribuita dal *****, sulla base della posizione da lui acquisita nella precedente PIA, dalla data del passaggio al nuovo Fondo (1.4.98) alla data del 31 dicembre 2000, in cui era entrato in vigore il nuovo regime fiscale, introdotto dalla L. n. 47 del 2000, al personale ancora in servizio al 31 marzo 1998 e transitati dalla PIA al *****; e poichè nella specie era emerso che il contribuente poi deceduto era stato iscritto dal 1 gennaio 1986 alla c.d. “PIA” (Previdenza integrativa aziendale) e che la risoluzione del suo rapporto di lavoro risaliva al 1 luglio 1997, era evidente che la tassazione corretta da applicare al contribuente era quella separata applicatagli dall’ufficio e non quella agevolata del 12,50%; ed il giudice di rinvio non aveva percepito l’evidente carenza della prova offerta dal contribuente, il quale aveva prodotto una certificazione, peraltro proveniente dall’ENEL e non dal *****, dalla quale non emergeva nè il quantum dell’investimento di capitale effettuato nei diversi anni, nè la tipologia degli investimenti eventualmente da lui effettuati e, conseguentemente, neppure l’eventuale rendimento netto, che tale investimento avrebbe generato per il contribuente; la CTR aveva dunque dato per scontato e presupposto proprio un dato che condizionava la sussistenza del diritto del contribuente alla tassazione agevolata, atteso che la s.p.a. “ENEL” non aveva impiegato i contributi accantonati dal contribuente sul mercato, ma si era limitata ad accantonare in bilancio detti contributi, maggiorandoli della somma presumibilmente necessaria per far fronte ai gravosi impegni contrattuali, secondo le tecniche assicurative; era quindi un rendimento meramente teorico e non conseguente al concreto impiego di capitali sul mercato finanziario;

che l’intimato non si è costituito;

che il motivo di ricorso è fondato, atteso che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità con la sentenza di rinvio n. 26731 del 2016, non avendo essa proceduto all’esatta quantificazione del rendimento derivante dall’impiego, sul mercato dei capitali, degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo pensione ENEL dal contribuente e da quest’ultima società; invero la tassazione agevolata del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, era riservata unicamente alle somme derivanti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato; ed il calcolo di tale ultimi importi richiedeva l’espresso riferimento ad autonome e specifiche operazioni sul mercato finanziario e non poteva essere determinato, come fatto dalla CTR, con mere modalità di calcolo matematico-attuariali, peraltro svolte dall’ENEL unicamente con riferimento al coacervo delle operazioni finanziarie da essa svolte (cfr., in termini, Cass. n. 15854 del 2018; Cass. n. 12267 del 2017; Cass. n. 10285 del 2017);

che la CTR ha disapplicato, in sostanza, il principio di diritto enunciato da questa Corte, ritenendo che non poteva farsi riferimento a specifici investimenti fatti dall’ENEL sul mercato mobiliare, riferibili ai contributi erogati dal contribuente, in quanto, all’epoca, il fondo PIA (Previdenza integrativa aziendale), al quale il contribuente aveva partecipato, non era dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale, distinta da quella dell’ENEL; secondo la CTR quindi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 12,50%, poteva farsi riferimento ai capitali effettivamente accantonati ed investiti dall’ENEL per la totalità dei suoi dipendenti, per mezzo della metodologia delle riserve matematiche; il che non è condivisibile, in quanto trattasi di calcoli differenti rispetto a quelli ipotizzati dalla norma in esame, la quale fa esplicito riferimento agli investimenti sul mercato mobiliare degli importi costituiti dal coacervo dei contributi erogati proprio dall’odierno contribuente;

che la CTR non si è dunque attenuta ai principi di diritto, enunciati da questa Corte in sede di cassazione con rinvio;

che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472