Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4116 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21311-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO n. 63, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA AIRO FARULLA, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO AMOROSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, di conferma di una sentenza della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso del contribuente A.A. avverso il diniego di un’istanza di rimborso IRAP, da lui pagata per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per insussistenza dei presupposti di legge.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata era assolutamente priva di motivazione, essendo le argomentazioni svolte inidonee a rivelare la ratio decidendi; invero ogni autorità giudicante aveva l’obbligo di fornire un’adeguata e sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione adottata; al contrario la CTR si era limitata a riportare le argomentazioni prospettate dall’ufficio, assumendole in senso negativo e dunque come prove contrarie rispetto a quelle che in realtà esse avevano inteso rappresentare;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e art. 3, comma 1, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, risultava evidente in capo al contribuente, esercente la professione di avvocato; invero il contribuente aveva percepito elevati compensi per la propria attività professionale (Euro 100.065,00 nel 2009; Euro 84.486,00 nel 2010; Euro 119.627,00 nel 2011 ed Euro 121.463,00 nel 2012); aveva sostenuto in quegli anni spese notevoli (Euro 47.680,00 nel 2009; Euro 46.979,00 nel 2010; Euro 94.778,00 nel 2011; Euro 86.210,00 nel 2012) ed aveva esercitato la sua attività in un locale esteso ben 100 mq; inoltre aveva svolto la propria attività attraverso la collaborazione e l’assistenza legale resa da società specializzate; e per utilizzo di lavoro altrui era da intendere non era solo quello prestato da lavoratori dipendente, ma anche quello prestato da soggetti terzi, in quanto anche il ricorso al lavoro di terzi integrava i presupposti dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata; i costi elevati sostenuti dal contribuente deponevano a favore dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, tale da potenziare ed accrescere la capacità produttiva del contribuente; la sentenza impugnata non aveva poi tenuto conto del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui spettava al contribuente e non al fisco fornire la prova che la sua autonoma organizzazione non fosse tale da far luogo al pagamento dell’IRAP; ed in tal modo la CTR era incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c.;

che il contribuente A.A. si è costituito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017), nel processo tributario, una sentenza della CTR intanto può ritenersi nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto sia completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto dalla parte appellante;

che, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di confermare quanto statuito dalla CTP in ordine all’insussistenza dei presupposti per ritenere che il contribuente, esercente la professione di avvocato, fosse tenuto al pagamento dell’IRAP negli anni in contestazione, avendo ritenuto, in modo succinto ma chiaro, che nè l’ammontare elevato dei compensi percepiti, nè la dimensione dello studio professionale, nè il ricorso a consulenze esterne costituissero elementi dai quali desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione lavorativa, necessario presupposto per il pagamento dell’IRAP e che, inoltre, neppure poteva essere utilizzato allo scopo l’indizio costituito dalla sussistenza di beni strumentali di valore superiore al minimo indispensabile, per non essere stata indicata la sussistenza di beni strumentali esorbitanti in tal senso;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso;

che, invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12079 del 2009; Cass. n. 10151 del 2010; Cass. n. 23761 del 2010; Cass. n. 22674 del 2014) è concorde nel ritenere che anche l’impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare l’esistenza di un’autonoma organizzazione; è pertanto soggetto all’IRAP il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della sua attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del medesimo di personale dipendente; e, nella specie, l’Agenzia delle entrate ha rilevato come il contribuente avesse svolto la sua professione di avvocato mediante l’impiego non occasionale di società specializzate in infortunistica stradale, retribuite a percentuale, alle quali il contribuente aveva erogato, negli anni in contestazione, rilevanti compensi (Euro 47.680,00 nel 2009; Euro 46.979,00 nel 2010; Euro 94.778,00 nel 2011; Euro 86.210,00 nel 2012); e non può dubitarsi che l’attività affidata a dette società sia strettamente collegata a quella oggetto della professione di avvocato svolta dal contribuente; ed ai fini dell’individuazione di un’organizzazione imprenditoriale, è da ritenere indifferente il mezzo giuridico con cui essa viene attuata, se cioè con personale dipendente, con società di servizi, ovvero tramite un’associazione professionale;

che, pertanto, respinto il primo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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