Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41173 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1788-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

N.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1740/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. N.B. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di liquidazione, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta per la registrazione della sentenza nr 386/04 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 6/4/2004 di condanna del N. al risarcimento dei danni, a sua volta oggetto di ricorso che veniva rigettato dalla competente CTP con sentenza passata in giudicato.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, sull’impugnazione dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l’appello rilevando che l’imposta non poteva essere chiesta al N. stante l’intervenuta integrale riforma della sentenza di condanna del contribuente costituente titolo dell’atto liquidativo dell’imposta del registro che, quindi, veniva meno.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 nonché dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che essendo passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto il ricorso avverso l’atto prodromico alla cartella di pagamento la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità dell’iniziativa giudiziaria contro la cartella deducendosi vizi che investivano il prodromico avviso di accertamento.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere l’impugnata sentenza erroneamente annullato la cartella di pagamento sulla base della intervenuta sentenza della Corte di appello di Lecce nr 605/09 senza tuttavia verificare il passaggio in giudicato che non era avvenuto in quanto la decisione della corte distrettuale salentina è stata annullata dalla Cassazione con rinvio per un nuovo esame.

2. I due motivi da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati.

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 131 del 1986, art. 37 “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta”.

2.2 Al riguardo la giurisprudenza di questo Collegio ha avuto modo di puntualizzare che “la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicché, l’ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell’imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione”. (cfr. Cass. 12023/2018, 12736/2014, 9835/11, 6116/11, 23468/2007, 12757/2006, 6943/2001 e 6952/1996).

2.3 La CTR, nell’annullare la cartella esattoriale emessa su un avviso di liquidazione divenuto definitivo, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha riformato la sentenza di primo grado di condanna al risarcimento dei danni, non passata in giudicato in quanto, a sua volta, annullata dalla Cassazione, ha disapplicato i suesposti principi elaborati da questa Corte.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunci anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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