Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41212 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24420-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEBORA MARIA PETTINATO;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI, 12 presso lo studio dell’avvocato VALERIA FORTUNA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE SPECCHI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2907/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania ha accolto l’appello di C.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro la cartella di pagamento che aveva per oggetto le somme di cui all’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2005.

La sentenza impugnata ha accolto le ragioni del contribuente che, per quanto qui di particolare interesse, aveva dedotto di non aver ricevuto la notifica dell’accertamento presupposto dalla cartella, eccependo la relativa decadenza.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sub iudice. All’esito, la nuova proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha prodotto nuova memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60, per avere la CTR ritenuto la decadenza dell’Amministrazione e dell’agente della riscossione in conseguenza dell’omessa notifica, entro il 31 dicembre 2011, dell’avviso d’accertamento presupposto dalla cartella di pagamento impugnata.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere nulla la notifica dell’avviso d’accertamento, eseguita tramite messo, per la mancata prova della ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.) con la quale, in conseguenza della temporanea assenza del destinatario e di altre persone legittimate a ricevere la consegna, è stata spedita dal notificatore la comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.) del plico da notificare presso il Comune.

Infatti, secondo la ricorrente, sarebbe stata sufficiente, a ritenere perfezionata la notifica, la circostanza del decorso di dieci giorni dalla spedizione della c.a.d. (avvenuta il 13 settembre 2011), senza che il destinatario abbia ritirato l’atto depositato.

Sarebbe invece irrilevante l’ulteriore circostanza, pure documentata in atti, che la raccomandata, con la quale è stata inviata la c.a.d. in questione, sia stata restituita alla mittente Agenzia delle entrate, senza che il relativo a.r. sia stato compilato nelle parti relative alla consegna e sottoscritto da parte dell’agente postale e dal destinatario; ma unitamente alla busta verde di spedizione, sulla quale risultava annotato che il destinatario era sconosciuto, con data (14 settembre 2011) e firma dell’agente postale.

Il motivo è infondato.

E’ vero, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. E, con la successiva sentenza n. 258 del 2012, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 (corrispondente all’attualmente vigente comma 4) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, alinea comma 1, e lett. e)”.

Con la conseguenza che “nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, stesso art. 26, u.c., in forza del quale – come visto “Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto decreto” n. 600 del 1973, art. 60, e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c., cui anche rinvia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alinea del comma 1.” (Corte Cost., sentenza n. 258 del 2012).

Tanto premesso, deve considerarsi che in ordine alla necessità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della c.a.d., le S.U. di questa Corte, componendo il contrasto tra diversi orientamenti, hanno chiarito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).

Il riferimento del principio appena citato alla notifica “tramite servizio postale” ed alla L. n. 890 del 1982, art. 8, non esclude la rilevanza della pronuncia anche rispetto alla notifica effettuata tramite Ufficiale giudiziario ex artt. 139 e 140 c.p.c., ed alla raccomandata con avviso di ricevimento con la quale, ai sensi del ridetto 140 c.p.c., viene data notizia al destinatario del deposito presso la casa comunale della copia dell’atto da notificare. A sua volta, lo stesso art. 140 c.p.c., per effetto del rinvio operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 e ss. c.p.c., con le seguenti modifiche:(…)”) si applica in materia di notifica degli atti tributari, ed in particolare, per quanto qui interessa, dell’accertamento (cfr., ex plurimis, in materia di irreperibilità relativa del destinatario, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10057 del 26/11/1994; Cass. sez. 5, Sentenza n. 7268 del 17/05/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7067 del 17/03/2008; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10519 del 15/04/2019).

Infatti la motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ravvisando tra le stesse un “pendant logico-giuridico” ed un'”evidente analogia”, ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, adottata già da questa Corte proprio a proposito dell’art. 140 c.p., che individua come consolidata.

Vale la pena trascrivere il relativo passaggio della motivazione:

“Peraltro, riprendendo il filo dell’interpretazione costituzionalmente orientata che si va illustrando, in detta sentenza della Corte costituzionale vi è tuttavia in nuce un ulteriore argomento che va valorizzato, consistente nella comparazione della procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140 c.p.c., tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario. Ed in effetti il pendant logico-giuridico tra le due procedure notificatorie, a causa della loro evidente analogia, risulta piuttosto chiaro e porta senz’altro ad utilizzare la seconda (art. 140 c.p.c.) quale tertium comparationis, secondo una consolidata tecnica di valutazione delle questioni di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza.

Di conseguenza viene inevitabilmente in considerazione un’altra successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost., sent. n. 3/2010) appunto dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede(va) il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o rifiuto di ricevere” del destinatario (e delle persone addette alla casa) sul presupposto della sola spedizione della “raccomandata informativa” dell’avvenuto deposito dell’atto notificando (presso la Casa comunale), invece che con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di 10 giorni dalla sua spedizione. Orbene, risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass., n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 – 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 – 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. Cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U, 627/2008).

Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo-non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).

Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento.

Va quindi affermato che solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato-giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, cit., in motivazione, al punto 7).

La pronuncia in questione si pone quindi in relazione di continuità (oltre che con i precedenti in essa citati) anche con Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, che accomuna nell’interpretazione, per quanto qui interessa, le due fattispecie notificatorie al destinatario relativamente irreperibile, in particolare in ordine alla relazione tra perfezionamento della notifica al destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa e necessità della produzione dell’avviso di ricevimento di quest’ultima: “In ordine a quanto affermato nelle suindicate pronunce, si osserva che non può non convenirsi che nel procedimento disciplinato dalla L. n. 890 del 1992, art. 8, come in quello di cui all’art. 140 c.p.c., dopo l’intervento della sentenza n. 3 del 2010 della Corte Cost. che procede nella linea della omogeneizzazione dei due tipi di notifica, in caso di mancato ritiro del piego la notificazione si compie comunque per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata.

Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5077 del 21/02/2019, cit., in motivazione, punto 3.8; nello stesso senso, a proposito della notifica ex art. 140 c.p.c., cfr. altresì, ex multis, Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 2683 del 30/01/2019, in motivazione, ai punti 10-13; Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 458 del 13/01/2005).

Tanto premesso in ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quo sia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale produzione è avvenuta, unitamente a quella della relativa busta, rivelando però che la consegna della raccomandata contenente la c.a.d. non è avvenuta, essendo risultato “sconosciuto” il destinatario (come attestato sulla busta, mentre l’a.r. è rimasto in bianco).

Nell’ipotesi sub iudice, quindi, piuttosto che difettare la prova del perfezionamento della fattispecie notificatoria a formazione progressiva, vi è la prova diretta che essa non si è mai perfezionata.

Vale a dire che l’effetto provvisorio o anticipato della spedizione della raccomandata informativa non si è consolidato con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze hanno smentito che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata, visto che hanno attestato che il destinatario era “sconosciuto”, e quindi non solo temporaneamente assente, nel luogo ove la c.a.d. è stata indirizzata.

Ed invero è evidente, già sul piano logico, che la necessaria produzione dell’avviso di ricevimento della c.a.d., al fine di dimostrare il perfezionamento della notificazione, non ha una finalità meramente formale, che possa ritenersi soddisfatta solo perché un a.r. sia stato versato in atti, finanche se non compilato o se attestante che la consegna della raccomandata non è stata possibile per irreperibilità assoluta del destinatario. La necessaria produzione dell’a.r. della c.a.d. è invece funzionale alla dimostrazione che la fattispecie di notificazione a formazione progressiva sia stata integrata e che sussistano quindi i presupposti dai quali deriva la presunzione legale di conoscenza dell’atto notificato, dato che la produzione documentale nel caso di specie esclude. Pertanto non ha errato la CTR nell’affermare che “l’avviso d’accertamento su cui è fondata la cartella di pagamento non è mai stato correttamente notificato”, traendone ogni ulteriore conseguenza.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Errore e travisamento dei fatti e dei documenti- omessa o apparente o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5. Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

L’inammissibilità consegue innanzitutto alla contemporanea prospettazione di diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che comporta l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, cumulati formalmente nella rubrica del primo motivo di ricorso, non risultano, nel contenuto di quest’ultimo, censure ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e quindi autonomamente individuabili, senza la necessità di un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Inammissibile è poi la denuncia della pretesa insufficienza della motivazione, fattispecie estranea all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, oltre che in insanabile contraddizione con la contemporanea deduzione del difetto della motivazione, perché omessa o meramente apparente.

Il secondo motivo, comunque, è anche infondato. Invero esso, nel suo complesso, non si differenzia dal primo, in quanto, in merito alla documentazione relativa all’attività notificatoria, propone la medesima ricostruzione in relazione alla quale la CTR – senza errare in diritto, per quanto già esposto- ha ritenuto non perfezionata la notifica dell’avviso d’accertamento, in ragione della mancata consegna della raccomandata con a.r. contenente la c.a.d., per essere risultato “sconosciuto” il destinatario.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’assenza effettiva della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe trascurato di prendere in considerazione le difese mosse dall’appellata ed avrebbe argomentato solo per relazione acritica con le censure dell’appellante.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità, non concentrandosi la critica su puntuali carenze della motivazione della sentenza impugnata, correlate alle difese delle parti.

Esso è comunque anche infondato.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso di specie, nel quale la CTR ha argomentato in modo logico e comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della sua decisione.

4.Le spese di lite relative a questo giudizio si compensano, in considerazione del definitivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale citato con il recente intervento delle S.U. di questa Corte.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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