LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12518/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
I.S., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Cocilovo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 19 dicembre 2018 n. 11018/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 19 dicembre 2018 n. 11018/04/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2010, in dipendenza del recupero a tassazione di maggiori ricavi, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di I.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino il 23 novembre 2016 n. 1751/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il contribuente avesse giustificato la provenienza delle somme imputate a ricavi non dichiarati ed avesse documentato i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime per la costruzione di un fabbricato. I.S. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’onere della prova contraria alla presunzione induttiva a favore dell’amministrazione finanziaria fosse stato assolto dal contribuente con la dimostrazione della provenienza e della copertura delle risorse transitate sul conto “cassa contanti”.
Ritenuto che:
1. Posto che si deve disattendere l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione in relazione alla presunta inapplicabilità per l’amministrazione finanziaria della sospensione straordinaria dei termini di impugnazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, dal momento che il legislatore non ha stabilito alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla fruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario (da ultima: Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, n. 8681), il motivo e’, comunque, inammissibile sotto vari profili.
1.1 La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d, a tenore del quale: “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: (…) d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
1.2 Per costante insegnamento di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 3, 17 gennaio 2018, n. 907; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27117; Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2020, n. 4676; Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2020, n. 28749; Cass., Sez 5, 17 marzo 2021, n. Cass., Sez. 5, 10 agosto 2021, n. 22581; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2021, n. 27669) 1.3 Peraltro, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 settembre 2020, n. 19787).
1.4 Nella specie, il mezzo, per un verso, introduce questioni mai prospettate nei gradi di merito e, per un altro verso, non coglie la ratio della decisione impugnata, essendo incentrato (nonostante la corretta deduzione della norma di cui si assume la violazione o la falsa applicazione) – anche attraverso il richiamo a precedenti di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 5, 7 giugno 2017, n. 14066) – sull’onere probatorio relativo all’effettività di finanziamenti infruttiferi dei soci ad una società, là dove la motivazione è fondata sulla prova documentale di apporti di liquidità strumentale all’esercizio di un’impresa individuale da parte del contribuente in senso contrario alle presunzioni poste a fondamento dell’accertamento con metodo sintetico.
2. Ne deriva che il ricorso è inammissibile sia per violazione del divieto assoluto di nova nel giudizio di legittimità, sostanziandosi nella deduzione di temi mai trattati nei giudizi di merito che esulano dalla configurazione assunta dalla controversia, sia per mancanza di specificità e concretezza in relazione ai fatti oggettivamente controversi, limitandosi alla prospettazione di una doglianza incoerente ed incongruente con le questioni di diritto e di fatto che sono poste a fondamento della sentenza impugnata.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021