LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 31624 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: *****), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
G.F., (C.F.: *****), M.M.G., (C.F.:
*****), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Enrico Santilli (C.F.:
SNTNRC58R13H282U);
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2795/2018, pubblicata in data 26 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
Sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (costituito da una sentenza di condanna della Corte dei Conti al risarcimento del danno erariale), il Ministero dell’Interno ha promosso l’esecuzione forzata su alcuni beni immobili di proprietà di G.F..
Il G., unitamente al coniuge M.M.G., ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., facendo valere l’impignorabilità di tali beni immobili in quanto costituiti in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il Ministero dell’Interno, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso il G. e la M..
Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione/falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 167 c.c., comma 1 e art. 170 c.c., in una con l’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Il ricorso è infondato.
Il ministero ricorrente sostiene che il credito fatto valere in via esecutiva non avrebbe potuto essere considerato estraneo ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c., in quanto esso era sorto in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa del G..
La corte di appello, in proposito, ha osservato che l’obbligazione risarcitoria del G. derivava dalla sua accertata responsabilità erariale, quale vicedirettore del SISDE, in relazione all’acquisto, con fondi pubblici riservati, di un immobile da destinare a nuova sede del Servizio, per una cifra notevolmente superiore al suo valore di mercato e senza le necessarie autorizzazioni, con grave danno per lo Stato, che non aveva infine neanche potuto ottenere la proprietà del bene.
Ha, quindi, ritenuto che il danno erariale provocato e la conseguente responsabilità risarcitoria del G., benché effettivamente determinatisi in occasione dello svolgimento della sua attività lavorativa, si ponevano in relazione solo indiretta con le esigenze familiari, non sussistendo la prova che, attraverso la indicata condotta illecita, fosse confluito danaro al fondo patrimoniale ovvero che lo stesso G. avesse ottenuto una posizione di maggior prestigio lavorativo, idonea ad incrementare lo stesso fondo.
Secondo il Ministero ricorrente, in realtà, ai fini della possibilità di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale rileverebbe esclusivamente la finalizzazione del fatto generatore dell’obbligazione fatta valere al contributo allo sviluppo della vita familiare, non invece il riscontro oggettivo del vantaggio o comunque dell’arricchimento apportato al fondo. Di conseguenza, secondo tale assunto, l’inerenza ai bisogni della famiglia sussisterebbe sempre, almeno di regola, in caso di obbligazione contratta in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, attività per definizione volta a contribuire al mantenimento ed al progresso delle condizioni di vita familiare, e ciò anche in caso di obbligazione risarcitoria derivante da illecito commesso semplicemente in occasione dello svolgimento della stessa attività lavorativa, a prescindere dalla oggettiva realizzazione in concreto di un effettivo vantaggio per la famiglia. Inoltre, anche a volere ammettere la possibilità di dimostrare la finalizzazione dell’illecito commesso in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a soddisfare esigenze meramente personali del suo autore e non esigenze familiari, il relativo onere della prova graverebbe su chi faccia valere il limite di pignorabilità previsto dall’artt. 170 c.c..
Tali assunti non possono ritenersi fondati.
La corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di opponibilità ai creditori del vincolo di destinazione derivante dalla costituzione di determinati beni in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, ai sensi degli artt. 167 e 170 c.c..
E’ stato infatti, in proposito, ripetutamente chiarito che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui – in linea generale – anche le obbligazioni risarcitorie da illecito possono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, purché la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano comunque inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (cfr.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003, Rv. 563931 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18248 del 26/08/2014, Rv. 631886 – 01).
Va altresì ribadito, sempre in linea generale, che spetta effettivamente al debitore opponente dimostrare l’estraneità ai bisogni familiari delle obbligazioni per cui si procede in via esecutiva (nonché la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, profilo peraltro non investito dalle censure di cui al ricorso).
Nella specie, la corte di appello non ha deciso in modo difforme da tali principi di diritto: essa ha infatti ritenuto raggiunta la prova dell’estraneità ai bisogni della famiglia della fonte e della ragione dello specifico rapporto obbligatorio per cui si procedeva in via esecutiva, in virtù della ricostruzione del preciso fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria gravante sul G., mediante un accertamento di fatto sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede (per l’espressa affermazione secondo cui le ragioni poste a sostegno della riconducibilità o meno del debito alle necessità della famiglia costituiscono espressione di un tipico accertamento in fatto, non suscettibile di revisione in sede di legittimità, cfr. la già richiamata Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003, Rv. 563931 – 01, cui del resto anche la successiva Sez. 3, Sentenza n. 18248 del 26/08/2014, Rv. 631886 – 01 pare in sostanza conforme).
I giudici di merito, al di là delle espressioni utilizzate, hanno infatti chiaramente ritenuto che, in considerazione della natura e dei caratteri del fatto generatore della responsabilità del G. per danno erariale, fosse stata in concreto raggiunta la prova che la sua condotta illecita non rispondesse ad una finalità avente inerenza immediata e diretta al soddisfacimento di esigenze connesse con i bisogni e le esigenze (intesi in senso ampio) della famiglia; esclusivamente in tale ottica è stato effettuato (del tutto correttamente) lo stesso rilievo per cui dalla indicata condotta illecita non potevano in alcun modo derivare vantaggi alla famiglia né direttamente, né indirettamente, neanche per il tramite di un miglioramento della posizione lavorativa dello stesso autore dell’illecito.
Secondo l’assunto sostenuto dal Ministero ricorrente, la mera sussistenza di una sorta di rapporto di “occasionalità necessaria” tra l’illecito commesso dal G. e la sua attività lavorativa sarebbe sufficiente a determinare una presunzione di inerenza dell’obbligazione risarcitoria ai bisogni familiari, presunzione superabile solo dalla prova (a carico di parte opponente, ai sensi dell’art. 2697 c.c.) di una specifica diversa finalità (egoistica o comunque non inerente ai bisogni della famiglia) dell’autore dell’illecito nel porre in essere la relativa condotta. Tale assunto non è peraltro conforme al consolidato indirizzo di questa stessa Corte per cui l’inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell’attività nel cui contesto l’obbligazione è sorta (e, in particolare, non può ritenersi di per sé sussistente in caso di obbligazioni attinenti all’attività professionale di uno dei coniugi), ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze anche in senso ampio – della famiglia (per l’affermazione che la suddetta finalità “non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge”, cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01; conf.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 – 01, secondo la quale l’inerenza dell’obbligazione ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono “circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”; addirittura più rigorosa in proposito risulta poi la recente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021, Rv. 660523 – 01, in cui si pone a carico del creditore opposto la prova che i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, i quali non assolvono di norma ai bisogni familiari, siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata; è il caso di osservare che eventuali disarmonie ravvisabili tra gli indirizzi appena richiamati in relazione alla distribuzione dell’onere della prova non potrebbero avere rilievo nella presente fattispecie, in quanto si tratta di questione non decisiva ai fini dell’esito del ricorso, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, avendo la corte di appello ritenuto comunque raggiunta la prova in concreto della non inerenza dell’obbligazione fatta valere dall’amministrazione alle esigenze familiari, a prescindere dalla distribuzione del relativo onere probatorio).
D’altra parte, in base all’espresso e letterale disposto normativo (art. 170 c.c.), il fatto che giustifica l’esenzione dall’esecuzione forzata dei beni del fondo patrimoniale e che, quindi, deve essere provato dall’opponente, è un fatto negativo, e cioè l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, mentre non è affatto richiesta la prova positiva della diversa specifica finalità concretamente perseguita nell’assunzione del debito stesso, come parrebbe in qualche modo pretendere l’amministrazione ricorrente: è dunque ben possibile che l’accertamento di fatto in proposito, riservato al giudice del merito, venga effettuato sulla base del riscontro dell’assenza, nella vicenda in concreto esaminata, di elementi che ragionevolmente possano indurre a ritenere sussistente una finalità riconducibile ad esigenze familiari nella condotta illecita posta in essere, senza che con ciò possa ritenersi in alcun modo violata la disposizione di cui all’art. 2697 c.c..
E’ opportuno sottolineare, infine, che le censure di cui al ricorso non mettono in discussione i presupposti interpretativi fatti propri (quanto meno implicitamente) dalla corte di appello in ordine all’estensione, in astratto, del divieto di azioni esecutive previsto dall’art. 170 c.c., anche ai crediti aventi titolo in obbligazioni di fonte non negoziale ed anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale (questioni in effetti controverse e che avrebbero potuto eventualmente implicare diverse valutazioni e soluzioni), né investono (come già osservato) il presupposto soggettivo della conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ma riguardano esclusivamente l’oggettiva inerenza, in concreto, dello specifico credito fatto valere nei confronti del G. ai bisogni della sua famiglia, nonché la relativa prova. Ciò limita la cognizione di questa Corte all’esame di tale ultimo profilo.
2. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna l’amministrazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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