LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34902/2018 proposto da:
G.E., elettivamente domiciliato in Roma P.za B. Cairoli 6, presso lo studio dell’Avvocato Guido ALPA, lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Pierluigi TIRALE, e Maria VALENTE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1295/2018 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. G.E. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1295/18, del 20 luglio 2018, della Corte di Appello di Brescia, che – accogliendo il gravame esperito, in via incidentale, dal Ministero della Giustizia, avverso la sentenza n. 3903/12, del 28 dicembre 2012, del Tribunale di Brescia, dichiarando, invece, assorbito quello principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (quale successore “ex lege” di Equitalia Nord S.p.a., già Equitalia Esatri S.p.a.) – ha rigettato l’opposizione proposta dallo G. contro cartella esattoriale, condannandolo al pagamento delle spese di ambo i giudizi di merito, nei confronti di entrambi gli appellanti.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver esperito opposizione avverso cartella esattoriale, deducendo sia che nessuno dei suoi atti presupposti gli era stato notificato, sia – per quanto qui ancora di interesse – la carenza di ogni motivazione nella cartella, contestando anche la debenza della somma di cui gli era stato intimato il pagamento.
Costituitosi in giudizio il concessionario alla riscossione (in origine, come detto, Equitalia Esatri S.p.a.), lo stesso veniva autorizzato a chiamare in causa il Ministero della Giustizia, in quanto solo destinatario – a dire dell’allora convenuto – di ogni eccezione relativa al ruolo, emesso “per recupero di spese di giustizia” e “di spese anticipate per volture catastali”. Costituitosi in giudizio, il Ministero precisava che le spese da recuperare corrispondevano, nel loro ammontare, a quelle annotate dall’ufficio recupero crediti, nell’apposito foglio notizie, nel corso di processo penale celebrato a carico dello G.. Costui, per parte propria, contestava la rilevanza probatoria del foglio notizie, sia perché i criteri di liquidazione delle spese ivi esposte non erano indicati ed erano privi di supporto motivazionale, sia perché tale documento riguardava altro procedimento penale (contrassegnato con il n. 19195/2005) svoltosi innanzi al Tribunale di Milano, e non quello – il n. 4390/2007 – all’esito del quale era stata adottata sentenza di applicazione su richiesta nei suoi confronti.
Il primo giudice accoglieva l’opposizione, dichiarando nulla la cartella per carenza di motivazione. Esito al quale perveniva sul presupposto che la prova della pretesa creditoria, di cui alla cartella impugnata, fosse costituita da un foglio relativo – come sostenuto dallo G. – ad un procedimento diverso da quello in cui era intervenuta la sentenza a suo carico, rilevando come agli atti del giudizio non vi fosse “alcuna prova per dimostrare la fondatezza di quanto dedotto dal Ministero della Giustizia”, non avendo esso prodotto “alcun documento atto a dimostrare che il procedimento n. 4390/07” (ovvero, quello conclusosi con la pronuncia ex art. 444 c.p.p., a carico dell’allora attore) “fosse derivato dal procedimento 19195/05”.
Esperito gravame, in via di principalità, da Agenzia delle Entrate Riscossione (nella già ricordata qualità), nonché, in via incidentale, dal Ministero, il giudice di appello accoglieva quest’ultimo, dichiarando assorbite le censure proposte dall’appellante principale, ritenendo – diversamente dal Tribunale – che il procedimento penale celebrato a carico dello G. fosse effettivamente uno stralcio di quello cui si riferiva il foglio notizie prodotto in giudizio. Il giudice di appello poneva, inoltre, a carico dell’odierno ricorrente le spese di entrambi a gradi di giudizio, e ciò in favore di ciascuno degli appellanti.
3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha proposto ricorso per cassazione lo G., sulla base – come detto – di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia “error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, e ciò “per omessa pronuncia sulla domanda con cui era stata contestata la mancanza di prova del credito azionato dall’ente impositore”.
Il ricorrente assume che la Corte territoriale, dopo aver appurato che il procedimento n. 4390/2007 era uno stralcio del procedimento 19195/2005, avrebbe dovuto esaminare il motivo, formulato sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, articolato negli scritti difensivi successivi e reiterato con l’appello, con cui egli aveva contestato la debenza delle spese, sia perché non riferite al processo penale in cui aveva assunto la qualità di imputato, sia perché, in ogni caso, non documentate.
Esclude, infine, che fosse suo onere riproporre appello incidentale, al fine di ottenere l’esame della suindicata ragione di impugnazione, dal momento che il Tribunale aveva accolto il motivo, dichiarando in dispositivo “nullo per carenza di motivazione circa il pagamento per cui è causa”.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.
Il ricorrente, assumendo essere “pacifica” la circostanza che la cartella esattoriale, oggetto di opposizione, sia stata “il primo atto con cui il creditore ha quantificato le proprie pretese, limitandosi, tuttavia, solo ad indicare la somma complessiva di cui era chiesto il pagamento”, nonché procedendo ad un “sintetico riferimento al “ruolo numero 2009/2777 reso esecutivo in data 21.05.2009 ruolo ordinario”, per “recupero spese di giustizia e di spese anticipate per volture catastali””, rileva di essere stato, pertanto, impossibilitato a verificare la legittimità della pretesa, neppure potendo farlo “attraverso la sentenza penale di condanna su cui si fondava, poiché nella stessa non erano quantificate le spese”.
Ciò posto, la Corte di Appello avrebbe dovuto affermare essere onere dell’ente impositore fornire la prova in ordine alla fondatezza del credito esecutivamente azionato, dimostrando, innanzitutto, che gli importi richiesti con la cartella esattoriale fossero corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali lo G. era stato condannato e comuni ai reati ascritti agli altri coimputati, per i quali era intervenuta condanna nel procedimento numero 4890/2006, sicché, omettendo di pronunciarsi su tale motivo, essa avrebbe violato anche l’art. 2697 c.c..
3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, ritenendo sufficiente – al fine dell’affermazione della legittimità della cartella esattoriale – l’accertamento che il procedimento n. 4390 del 2007 era uno stralcio del numero 19195 del 2005, “e’ incorsa in un errore di fatto”.
La Corte territoriale avrebbe dovuto, invero, concludere che l’onere probatorio non era stato in alcun modo assolto dall’ente impositore, esaminando i seguenti fatti:
– che il documento n. 2, depositato in primo grado dal Ministero, era costituito da due distinti fogli notizie, di cui il primo riferito al procedimento penale n. 19195/2005, il secondo, invece, riferito al procedimento penale n. 4390/2007;
– che le spese elencate nel foglio notizie relative al procedimento stralcio erano complessivamente pari a Euro 293,36;
– che il procedimento “madre” n. 19195/2005 era ancora in corso alla data di emissione della cartella esattoriale;
– che la sommatoria di tutte le voci indicate nei fogli notizie non conduceva all’importo di cui era stato ingiunto il pagamento;
– che alcun giustificativo a corredo del foglio notizie era stato depositato dall’ente impositore.
3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia “erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”.
Si censura la sentenza impugnata per aver condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, anche delle spese di primo grado, quantunque la statuizione relativa alla compensazione delle stesse non fosse stata da esso impugnata.
4. Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il Ministero, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o rigettata.
5. E’ rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione.
6. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo motivo non è fondato.
7.1.1. Esso lamenta – come si è detto – “omesso esame”, da parte del giudice di appello, del (anche se nel suo sviluppo, a pag. 12 del ricorso, la doglianza pare essere formulata, invece, come “omessa pronuncia sul”) motivo di opposizione con cui lo G., in primo grado, aveva contestato la debenza delle spese, sia perché non riferite al processo penale di cui era stato parte, sia perché, in ogni caso, non documentate.
In particolare, secondo l’odierno ricorrente, il giudice di appello – una volta ritenuto, diversamente dal primo giudice, che il procedimento n. 4390/2007 fosse uno stralcio del procedimento 19195/2005 – avrebbe dovuto scrutinare il motivo di opposizione suddetto, in relazione al quale lo G. assume di avere avuto, in appello, solo l’onere della riproposizione, ex art. 346 c.p.c..
Ciò detto, risulta, innanzitutto, evidente che la censura relativa alla mancata riferibilità delle spese per cui è a causa al processo penale celebrato a carico dello G. (avendo il Ministero fondato la propria pretesa creditoria sul “foglio notizie” – da esso indicato come – concernente tale processo) non presentava, in realtà, alcuna autonomia rispetto a quella che contestava la riferibilità del documento in questione anche al procedimento penale n. 4390/2007, e non al solo procedimento penale n. 19195/2005.
Sotto questo profilo, dunque, non ricorre alcun “omesso esame”.
Quanto, poi, alla censura relativa al fatto che il giudice di appello non avrebbe pronunciato sul motivo di opposizione secondo cui le spese, in ogni caso, non sarebbero state documentate, una volta confermata l’idoneità “ex se” del foglio notizie a fungere da prova delle spese (idoneità sulla quale si veda, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 5 aprile 2019, n. 9660, Rv. 653689-01), deve darsi seguito al principio secondo cui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito”, essendo, in particolare, “sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Sez. 5, ord. 2 aprile 2020, n. 7662, Rv. 657462-01).
7.2. Il secondo motivo e’, invece, inammissibile.
7.2.1. Si è già detto come la sentenza impugnata – sulla base del rilievo che il procedimento penale celebrato a carico dello G. fosse, effettivamente, uno stralcio di quello cui si riferiva il foglio notizie prodotto in giudizio – abbia ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza del credito del Ministero, sicché la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. (formulata assumendo che la Corte bresciana avrebbe dovuto affermare essere onere dell’ente impositore fornire la prova in ordine alla fondatezza del credito esecutivamente azionato) appare, per così dire, “fuori fuoco”.
Difatti, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile” – come rammenta lo stesso ricorrente – “soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, ovvero quanto accaduto nel caso che occupa, siffatta censura “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del “nuovo”” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.).
Il ricorrente, tuttavia, non formula alcuna censura sotto il profilo del difetto di motivazione, donde l’inammissibilità della presente motivo, non correlandosi lo stesso all’effettivo “decisum” della Corte bresciana.
7.3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
7.3.1. Esso, per vero, formula una censura di “omesso esame” che non è riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto investe una pluralità di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, anche nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma teste’ menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) “e’ evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01; in senso analogo, in motivazione, più di recente, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01).
Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito l’inammissibilità di quel tipo di censura “che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).
7.4. Infine, il quarto motivo non è fondato.
7.4.1. Non vi è stata, nella specie, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di appello condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, anche delle spese di primo grado, quantunque la statuizione relativa alla compensazione delle stesse non fosse stata da esso impugnata.
Infatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, “il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (tra le tante, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 gennaio 2017, n. 1775, Rv. 642738-01; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2020, n. 14916, Rv. 658671-01).
8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. In ragione del rigetto del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando G.E. a rifondere, al Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021