LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36287/2018 proposto da:
N.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Giorgia PICUTI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio TULONE;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
e contro
A.F., L.G.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Andrea MANZI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Salvatore MAGAZZU’;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 1976/2018 della CORTE DI APPELLO di PALERMO, depositata il 5/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. N.R. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1976/18, del 5 ottobre 2018, della Corte di Appello di Palermo, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 3676/13, del 17 settembre 2013, del Tribunale di Palermo – ha confermato l’accoglimento della domanda di accertamento dell’usucapione, proposta da L.G.C. e A.F. nell’ambito di un giudizio di opposizione di terzo al rilascio di immobile sito in *****, già aggiudicato al N. all’esito di procedura per espropriazione immobiliare promossa da altro soggetto contro L.G.S. e G.G..
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver esperito – dopo essersi reso, in precedenza, aggiudicatario dell’immobile suddetto – azione di rilascio dello stesso in danno dell’esecutata G.G., stante la perdurante occupazione del bene divenuto di sua proprietà. Promuovevano, tuttavia, opposizione di terzo L.G.C. (figlia della G.) e il di lei marito A.F., assumendo di aver acquisito per usucapione la proprietà del bene. Nel resistere a tale iniziativa il N. eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione, per non essere stato esteso il contraddittorio nei confronti della G., nonché delle altre parti della procedura esecutiva (ovvero, il creditore procedente e quelli intervenuti con titolo).
Intervenuta in giudizio – dopo che il giudice dell’esecuzione aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio – la sola G. (che contestava il diritto della figlia e del genero, assumendo di aver loro concesso di abitare nell’immobile per mera tolleranza), il primo giudice accoglieva la domanda di accertamento dell’usucapione, con decisione confermata da quello di appello, che respingeva il gravame dell’odierno ricorrente.
3. Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione il N., sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto” e ciò “in relazione al combinato disposto di cui all’art. 102 c.p.c., comma 2 e art. 307 c.p.c.”.
Il ricorrente, sul presupposto che gli opponenti al rilascio non avrebbero adempiuto all’onere di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (segnatamente, il creditore procedente e quelli intervenuti), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha identificato il creditore procedente nel solo aggiudicatario. Siffatta statuizione è contestata dal ricorrente sul rilievo che, avendo le proprie controparti chiesto espressamente la declaratoria di nullità del decreto di trasferimento, siffatta pronuncia non poteva che adottarsi nei confronti di tutte le parti della procedura esecutiva, sicché la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere sanzionata con l’estinzione del giudizio.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto” e ciò “in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1158 e 2697 c.c.”.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel confermare la pronuncia del primo giudice, ha ritenuto esservi tutti i presupposti per l’accertamento dell’avvenuta usucapione.
A tale conclusione, tuttavia, la Corte di Appello sarebbe pervenuta non considerando correttamente un documento ritualmente prodotto in corso di causa, ovvero la scrittura privata autenticata sottoscritta dalla G., attestante che la disponibilità del bene in capo alla L.G. ed all’ A. è stata conseguita soltanto a carattere personale, per i rapporti familiari esistenti, nonché per mera tolleranza dell’avente diritto.
La Corte territoriale, inoltre, ha negato che tale documento avesse rilevanza probatoria, in quanto “inidonea a far venir meno la presunzione di possesso del bene di cui all’art. 1141 c.c., comma 1, in capo agli appellati”, escludendo, altresì, che essa avesse natura confessoria, perché attestante un fatto sfavorevole alla L.G. e all’ A., non alla stessa G..
Assume il ricorrente che il documento in questione doveva essere esaminato unitamente a tutto il materiale probatorio raccolto in giudizio, in quanto i coniugi A. – L.G. non hanno dato prova di aver posseduto “animo domini”.
4. Hanno resistito all’impugnazione, con controricorso, la L.G. e l’ A., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o rigettata.
5. E’ rimasta intimata la G..
6. I controricorrenti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è inammissibile.
7.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
7.1.1. Il motivo, invero, contesta la mancata ottemperanza ad un ordine di integrazione del contraddittorio (che si assume adottato anche nei confronti del creditore procedente all’espropriazione immobiliare – conclusasi con l’adozione del decreto di aggiudicazione del bene in favore dell’odierno ricorrente – e dei creditori intervenuti nella medesima procedura espropriativa), senza che ne sia, però, riprodotto il testo.
Va dato seguito, dunque, al principio secondo cui “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).
7.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
7.2.1. Esso, per vero, si risolve in una censura che investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, donde l’impossibilità di ravvisare – anche solo in astratto – la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c..
Sul punto va, in primo luogo, ribadito che la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01), restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5) del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del “nuovo”” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.).
Ma una censura siffatta non risulta neppure formulata dalla ricorrente.
In secondo luogo, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1158 c.c., deve rilevarsi che essa non è riconducibile neppure in astratto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), se è vero che il vizio di violazione di norme di diritto “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).
Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Orbene, nel caso che qui occupa, è proprio la seconda di tali evenienze quella ricorrente, visto che il presente motivo di impugnazione sollecita, in realtà, proprio un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
8. Le spese del presente giudizip di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando N.R. a rifondere, a A.F. e L.G.C., che liquida in Euro 6.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021