LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18738/2019 proposto da:
T.T., P.F., T.B., tutti rappresentati e difesi dall’avvocato GABRIELE CATARINACCI, domiciliati in Roma presso lo Studio degli avvocati ALESSANDRO PERSIA, e MAURO ERMINI, via dei SETTE METRI n. 13/A;
– ricorrenti –
contro
XL INSURANCE COMPANY SE, in persona del legale rappresentante, F.S., rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANZO RICCIARDI, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell’avvocato GIULIA ADOTTI, via RUBICONE, n. 27;
– controricorrente –
e nei confronti di:
ROYAL & SUNALLIANCE ASSICURAZIONI;
– intimata –
e contro
AVIVA ITALA SPA, già COMMERCIAL UNION SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2965/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 7 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
T.T., T.B. e P.F., eredi di T.B., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, XL Insurance Company LTD, Royal & Sunalliance Assicurazioni, Aviva Italia Spa, già Commercial Union SPA, per chiederne la condanna al pagamento della somma di Euro 145.925,00.
A tal fine assumevano; che T.B., mentre si trovava al lavoro presso gli Uffici dell’Agenzia Spaziale Europea di *****, decedeva a seguito di un malore; che la società per la quale lavorava, la *****, aveva stipulato per i propri dipendenti un contratto di assicurazione per infortuni extraprofessionali con la Winterthur International Ins. C. Ltd., ora XL Insurance Ltd; che detto contratto prevedeva una ripartizione in coassicurazione del rischio assicurato tra XL Insurance Company, Royal & Sunalliance Assicurazioni e Aviva Italia SPA, che dalla CTU acquisita nel procedimento penale, promosso in Italia presso il Tribunale penale di Velletri, per omicidio colposo contro ignoti, e dall’esame del corpo riesumato era emerso che la causa del decesso era riconducibile ad un pregresso evento traumatico, rappresentato da una caduta da cavallo, avvenuta qualche giorno prima, che aveva dato il via ad una sequela di alterazioni cerebro vascolari che aveva provocato l’arresto cardiaco.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 192/2011, dichiarava improcedibile l’azione, in quanto contrattualmente riservata e deferita all’attività tecnico-valutativa di periti contrattuali, sulla scorta dell’art. 23 delle condizioni generali di contratto stipulato da ***** con Winterthur Assicurazioni. Con tale clausola, secondo il Tribunale, le parti avevano inteso devolvere “al terzo o a terzi scelti per la loro particolare competenza tecnica non già la risoluzione della controversia ma la formulazione di un apprezzamento tecnico” che preventivamente si erano impegnate ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
Gli odierni ricorrenti impugnavano la suddetta decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, lamentando che il giudice di prime cure, pur in presenza dell’art. 23 delle condizioni generali di contratto, non avesse risolto le questioni giuridiche preordinate alla perizia contrattuale.
Pur con una diversa motivazione, la Corte d’Appello, con la sentenza n. 2965/2018, oggetto dell’odierna impugnazione, confermava la sentenza impugnata e rigettava il gravame. In particolare, riteneva che l’art. 23, rubricato controversie sulla valutazione e liquidabilità del danno, il quale disponeva che “in caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea nonché sulla liquidabilità dell’indennizzo le parti si obbligano a conferire (…) mandato a decidere se e in quale misura siano dovute le indennità (…) ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti in comune accordo (…)”, fosse una clausola compromissoria devolvente ad arbitri non solo le questioni relative alle conseguenze medico-legali, ma anche quelle relative alla qualificazione giuridica dell’evento morte ed alla valutazione dell’indennizzabilità o meno dell’evento occorso.
T.T., P.F. e T.B. ricorrono per la cassazione della suddetta pronuncia, articolando due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso XL Insurance Company LTD.
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Royal & Sunalliance Assicurazione e da Aviva Italia Spa.
Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore, Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’avvocato Gabriele Catarinacci che nell’interesse di parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avvocato Costanzo Ricciardi che nell’interesse di XL Insurance Company Ltd ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione a cagione di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per violazione del giudicato interno formatosi, nell’assenza di impugnazione, sulla quantificazione, dell’art. 23 delle condizioni generali di polizza, come clausola istitutiva della cosiddetta perizia contrattuale violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
La quaestio iuris sottoposta allo scrutinio di questa Corte riguarda la natura giuridica o medico-legale della controversia relativa alle cause che avevano determinato il decesso di T.B., oggetto di diversa considerazione tra le parti: infortunio, per gli eredi di T.B., cause naturali collocate fuori dal perimetro della copertura assicurativa, per le imprese assicuratrici.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “Violazione degli artt. 1362,1363,1366,1368 e 1369 c.c., ai fini dell’interpretazione dell’art. 23 condizioni generali del contratto di assicurazioni Winterthur International “cumulativa infortuni extra professionali” (doc. 5 fascicolo di primo grado), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto la clausola di cui all’art. 23 del contratto citato una clausola compromissoria in arbitrato anziché una clausola concretizzante la c.d. perizia contrattuale devolutiva di questioni tecnico-mediche a periti contrattuali – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione dell’art. 2907 c.c. e artt. 99 e 112 c.p.c., nonché art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte d’appello (decidendo ultra petitum ed erroneamente inquadrando l’art. 23 quale clausola compromissoria in arbitri) omesso di decidere la questione unica devoluta con l’atto di appello e cioè il motivo d’appello lamentante la dichiarazione di improponibilità totale della domanda giudiziale, pur anche nella sua natura e funzione di accertamento di questioni giuridiche controverse, quali le cause, la natura e qualità dell’evento assicurato (questione distinta e preordinata rispetto all’accertamento della natura, cause e indennizzabilità delle lesioni previsto dall’art. 23 condizioni generali di contratto) e alla operatività della garanzia assicurativa”.
3. Prima di esaminarne i motivi, occorre verificare l’ammissibilità del ricorso per cassazione.
La sentenza impugnata, infatti, pur con una motivazione diversa, ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri di improcedibilità della domanda, pervenendo alla conclusione della compromettibilità in arbitri, ai sensi dell’art. 23, della controversia in esame.
Il problema che fa dubitare dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è rappresentato dall’applicabilità alla vicenda per cui è causa della prescrizione di cui all’art. 819 ter c.p.c., comma 1, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, a mente del quale la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c..
Rilevata l’assenza di una disciplina transitoria, alcune pronunce di questa Corte ritengono – cfr. Cass. n. 16863/2017; Cass. n. 6666/2018; Cass. n. 26007/2018; Cass. n. 29359/2018; Cass. n. 20139/2019; Cass. n. 12145/2019; Cass. n. 26180/2019; Cass. 23665/2021 – a partire dalla decisione n. 21523/2016, che, in applicazione del principio tempus regit actum, il regime di impugnabilità debba essere desunto dalla disciplina vigente quando i provvedimenti sono venuti a giuridica esistenza, con la conseguenza che l’art. 819 ter c.p.c., sarebbe applicabile a tutte le pronunce depositate dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo.
Tale conclusione muove dalla premessa che l’art. 819 ter c.p.c., non contenga una innovazione relativamente alla competenza, bensì in ordine al mezzo di rilevazione e di impugnazione di una questione di giurisdizione; conclusione necessaria a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale – n. 376/2001 e n. 223/2013 – e di quelle di questa Corte – Cass., Sez. Un., n. 24153/2013, Cass. n. 23675/2014rche hanno riconosciuto natura giurisdizionale all’arbitrato, sicché “allo stato attuale, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e dunque partecipa della giurisdizione” (Cass. n. 21523/2016).
Questo giudizio è stato introdotto in primo grado il 30 giugno 2005, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma la sentenza di prime cure è stata adottata nel 2011, quindi dopo l’entrata in vigore dell’art. 819 ter c.p.c.. In presenza di detti dati fattuali, applicando l’orientamento evocato dovrebbe escludersi che la sentenza impugnata potesse essere impugnata con ricorso ordinario per cassazione.
Il che porrebbe il Collegio dinanzi ad un ulteriore interrogativo, cioè la convertibilità del ricorso ordinario per cassazione in ricorso per regolamento di competenza, stante che l’inammissibilità del ricorso ordinario fa comunque salva la possibilità di conversione dell’impugnazione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrenti non già dalla data di notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., bensì da quello della ricezione della comunicazione da parte della cancelleria dell’avviso di deposito della sentenza ai sensi (Cass., 10/07/2017, n. 17025).
La prova del rispetto di tale termine non è stata offerta dagli istanti, né è stato soddisfatto, da parte loro, l’onere di allegare la mancata comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata, con la conseguente operatività del termine lungo, cui è possibile ricorrere, in assenza della notificazione della sentenza, quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o risulti effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto (Cass. 11/03/2014, n. 5598; Cass. 07/05/2015, n. 9268).
3.1. Peraltro, anche là dove avesse operato il termine lungo, non avrebbe potuto che negarsi ai ricorrenti il beneficio della conversione, avendo essi avviato la notificazione del ricorso per cassazione in data 17 giugno 2019, quando cioè anche il termine lungo era scaduto. La sentenza, infatti, è stata resa pubblica il 7 maggio 2018 e la notificazione del ricorso, non applicandosi la riduzione di cui alla L. n. 69 del 2009, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato nel 2005, sarebbe dovuto avvenire entro il termine di un anno e, tenuto conto che la sospensione feriale applicabile nel caso di specie aveva la durata di 31 giorni, dall’1 al 31 agosto, perché trovava applicazione la riduzione dai 46 giorni, previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, a 31 giorni del periodo di sospensione feriale, introdotta con il D.L. n. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, risulta scaduto il 7 giugno 2019 Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare che l’art. 16, comma 3, del provvedimento evocato, secondo cui le “disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015”, non contiene alcun riferimento al compimento di atti processuali, ma solo il riferimento preciso all’anno solare 2015: segno che l’intenzione del legislatore è stata quella di ancorare gli effetti del nuovo termine di sospensione a quelle fattispecie relativamente alle quali i presupposti per l’operatività della sospensione fossero maturati nel 2015. In altri termini, l’efficacia del nuovo regime della sospensione presuppone, rispettivamente, che la sentenza sia stata pubblicata nel 2015, ai fini del decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ovvero che essa sia stata notificata nel medesimo anno, quanto alla decorrenza, invece, del termine breve, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. (Cass. 23/06/2021, n. 17949).
4. Pur dandosi atto della ricorrenza dell’orientamento che esclude la ricorribilità per cassazione della sentenza impugnata e delle conseguenze cui comporterebbe la sua applicazione, non può non osservarsi che è tuttora seguito un altro indirizzo giurisprudenziale, il quale ritiene che la questione della deferibilità ad arbitri per tutti i procedimenti iniziati, come quello per cui è causa, prima del 2 marzo 2006, sia una questione di merito, perché l’art. 819 ter c.p.c., che impone il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione nei confronti di sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l’esistenza di clausola compromissoria, trova applicazione solo relativamente ai giudizi promossi successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell’art. 819 ter c.p.c. (Cass. 9801/2018, Cass. n. 15850/2015; Cass. n. 29261/2011; Cass. n. 21926/2008). Tale conclusione è basata sull’interpretazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, che dispone l’applicabilità della norma che ha introdotto l’art. 819 ter c.p.c. (D.Lgs. art. 23) ai procedimenti arbitrali iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs., cioè al 2 marzo 2006 e, quindi, nella sostanza esclude che possa applicarsi a procedimenti arbitrali pendenti: segno che tutti i problemi relativi all’efficacia della nuova norma riguardo ai procedimenti pendenti dinnanzi ai giudici sono stati ritenuti risolvibili sulla base della norma dell’art. 5 c.p.c., e, dunque, nel senso che riguardo ad essi la nuova norma non sia in alcun modo applicabile. Detto esito interpretativo non sarebbe inficiato dal primo inciso dell’art. 819 ter c.p.c., che afferma che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice, posto che il suo coordinamento con l’art. 27, comma 4, citato, impone di restringere l’applicazione di tale inciso solo all’ipotesi in cui il giudizio arbitrale sia iniziato dopo il 2 marzo 2006 ed anteriormente la causa pendesse dinanzi al giudice.
4.1. Anche ammettendo la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata, il ricorso sarebbe da dichiarare inammissibile per tardività. Quanto riportato supra al p. 3.1, cui si rinvia, vale, infatti, anche per il conteggio del termine per la notificazione del ricorso per cassazione. Anche tale termine era venuto a scadenza il 7 giugno 2019.
5. Ad abundantiam, si rileva che la censura mossa alla sentenza impugnata, ove esaminata nel merito, sarebbe stata rigettata, perché la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che la clausola di un contratto di assicurazione che affidi ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (Cass. n. 28511/2018); per converso, si ha arbitrato quando, come in questo caso – in tal senso sono conducenti le espressioni “in quale misura siano dovute le indennità” e “a norma nei limiti delle condizioni di polizza” – le parti conferiscono al terzo (in questo caso il collegio medico) il compito di esprimere anche valutazioni concernenti la operatività della polizza (Cass. n. 10705 del 2007).
6. Il ricorso e’, pertanto, inammissibile.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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