LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4941-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
LATTICINI MOLISANI T. SRL, in prona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO BALAS, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate contestava con gli avvisi di accertamento notificati in data 30.12.2015 a V.B. l’esistenza di operazioni contabili non giustificate sostenendo che le relative somme dovevano imputarsi a ricavi della società Latticini Molisani T. s.r.l. di cui V. era socio ed amministratore.
V.B. e la società Latticini Molisani T. s.r.l. impugnavano i due avvisi con distinti ricorsi poi riuniti avanti alla CTP di Campobasso che con sentenza nr 317/2017 accoglieva entrambi.
L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione della CTP avanti la CTR del Molise che, con sentenza n. 433/2019, lo respingeva.
Rilevava che in ordine al versamento effettuato in data 11.1.2010 per Euro 125.000,00 il contribuente aveva dimostrato attraverso la produzione della fotocopia dell’assegno bancario emesso dalla Banca Popolare di Novara che l’importo era frutto di una vincita di gioco.
Osservava per quanto riguarda le altre poste che le stesse erano giustificate da versamenti di somme a disposizione presso il casinò così come il bonifico di Euro 35.000,00 effettuato dalla signora D.N. come confermato dalla dichiarazione prodotta in atti che costituiva quantomeno un elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice.
Condivideva poi la valutazione espressa dalla CTP in merito alla mancanza di collegamento esistente tra le operazioni contestate e l’attività commerciale svolta dal V. all’interno della società Latticini Molisani T. s.r.l. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con controricorso società Latticini Molisani T. s.r.l. e V.B. in proprio e quale rappresentante della società.
Considerato che:
Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38 e delle disposizioni in materia di ripartizione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si lamenta che le generiche statuizioni espresse dalla CTR si porrebbero in contrasto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e con i principi in materia di onere della prova.
Si sottolinea che, con riferimento ai vari versamenti per un totale di Euro 35.970,00, il giudice di appello li avrebbe ritenuti giustificati da versamenti di somme a disposizione presso il casinò senza fare riferimento a puntuali fonti di prova poste a base del suo convincimento.
Si osserva poi con riguardo al versamento di Euro 125.000,00 lo stesso sarebbe giustificato dalla produzione della fotocopia dell’assegno bancario ottenuto a seguito di vincite di gioco malgrado una tale documentazione non possa ritenersi idonea a giustificare l’importo contestato non rinvenendosi un nesso di certa riferibilità tra il versamento effettuato e l’assegno prodotto.
Si sostiene poi per quel che attiene al versamento di Euro 35.000,00 effettuato a titolo di liberalità dalla D.N. in favore del figlio e della nuora come confermato dalla dichiarazione prodotta agli atti che tale documento non avrebbe una efficacia tale da scardinare la presunzione legale posta a base della contestazione dell’Ufficio.
Si rileva in conclusione che la valutazione di merito effettuata dalla CTR in ordine alle prove fornite dalla parte non sarebbe congruamente motivata né conforme ai principi espressi al riguardo dalla Suprema Corte risultando sindacabile in sede di legittimità.
Il motivo è inammissibile.
L’amministrazione non coglie la ratio decidendi.
La CTR ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un collegamento fra le operazioni contestate e l’attività commerciale svolta da V.B. all’interno della società Latticini Molisani con ciò smontando l’assunto posto a base dell’accertamento che traeva invece origine da una presunzione semplice D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 sulla base di accertamenti bancari svolti nei confronti di soci di minoranza V.M.D. (figlia di V.B.) e non sulla società oggetto di verifica.
Da tale assunto in relazione al quale nessuna censura viene svolta discende che le movimentazioni finanziarie non possono essere imputate alla società ed è quindi inoperante la presunzione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2.
Come affermato da questa Corte (Cass. 22 aprile 2016, n. 8112; 2021 n. 2574), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Nel caso in esame nessuna prova risulta fornita dall’amministrazione finanziaria sulla fittizietà dei conti intestati ai soci, peraltro espressamente contestata dalla controricorrente che sottolinea come la rettifica relativa alla società ” Latticini Molisani T. s.r.l.” fosse fondata sulla indimostrata circostanza che alcune movimentazioni bancarie esistenti sul conto corrente intestato a V.M.D. rappresentino ricavi prodotti ed occultati dalla società contribuente, circostanza cui l’Agenzia ricorrente nulla replica nemmeno invocando l’art. 37 cit. in base al quale avrebbe potuto fondare in base al quale avrebbe potuto fondare l’accertamento basato sui conti correnti di altri soggetti.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4941,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021