LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26513/2016 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BRESCHI;
– ricorrente principale –
SICURITALIA FIDES S.R.L., IN LIQUIDAZIONE (già SICURITALIA FIDES S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO;
CO2 SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, (già SICURITALIA FIDES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 590/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Fides soc. coop. in liquidazione e CO2 soc. coop in liquidazione corrispondere a G.N. la somma di Euro 12.983, 05 a titolo di differenze retributive maturate prima dell’1.8.2005, oltre interessi e rivalutazione dal 31.12.2015 al saldo effettivo; ha condannato Fides Sicuritalia soc. coop. a pagare a G.N. la somma di Euro 378,00 oltre accessori; ha condannato il Centro servizi s.n.c. di T.M. oggi Centro Servizi s.n.c. di R.A. a tenere indenne CO2 soc. coop. per il pagamento della somma di Euro 12.983,05, oltre accessori;
2. la Corte distrettuale, ritenuta la invalidità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore alla Fides soc. coop a r.l., originaria datrice di lavoro del G., ritenuta la invalidità dell’accordo conciliativo implicante rinunzia al pregresso maturato dal G. nei confronti della detta società, ritenuta la configurabilità di una cessione di azienda tra Fides soc. coop. a r.l. e Fides Sicuritalia soc. coop. con continuità giuridica del rapporto di lavoro e conseguente responsabilità solidale delle due società per i crediti del lavoratore maturati nel periodo alle dipendenze della prima società, ha accertato che al G. spettava la somma di Euro 12.983,05 per differenze retributive e di Euro 378,00 a titolo di una tantum; ha respinto le ulteriori domande del lavoratore relative alla indennità chilometrica, al riconoscimento del diritto alle mansioni superiori, al risarcimento del danno da dequalificazione e per l’assegnazione di mansioni incompatibili con lo stato di salute, alla discriminazione nell’assegnazione delle ferie e all’accertamento della illegittimità della sanzione comminata in data 19.9.2007; ha accolto la domanda di Co2 soc. coop. in liquidazione Fides Sicuritalia a essere tenuta indenne per quanto corrisposto sulla base della solidarietà ex art. 2112 c.c..
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso G.N. sulla base di tre motivi; Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi; CO2 soc. coop in liquidazione (già Fides Sicuritalia soc. coop) ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a quattro motivi; il Centro Servizi snc di R.A. non ha svolto attività difensiva;
4. le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
Ricorso principale.
1. con il primo motivo di ricorso principale G.N. deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, Sicuritalia Fides s.r.l., per la quale il G. aveva prestato attività di lavoro nel periodo dal 14.4.2008 al 31.8.2010 sulla basa di asserita cessione di azienda che assume emergere dagli atti di causa;
2. con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2112 c.c., per omessa condanna in solido della sequenziale cessionaria di azienda Sicuritalia Fides s.r.l.; la sentenza impugnata era errata in quanto, pur in presenza di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di Fides Sicuritalia (oggi CO2), non aveva accolto la domanda di condanna in solido della detta società;
3. con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dall’ulteriore cessione di azienda a Sicuritalia Fides s.r.l..
Ricorso incidentale di CO2 soc. coop in liquidazione (già Fides Sicuritalia soc. coop.) 4. con il primo motivo di ricorso incidentale parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1345,2697,428 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere affermato la invalidità dell’atto di dimissioni del G.;
5. con il secondo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la presenza del rappresentante sindacale in sede di accordo conciliativo del 29.7.2005;
6. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112,2094,2560,2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo, in sintesi, che una volta accertata la validità e non impugnabilità del recesso, il difetto di attualità del rapporto di lavoro con la cedente al momento della cessione escludeva la configurabilità nei suoi confronti di una responsabilità solidale ex art. 2112 c.c.;
7. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., censurando l’accertamento del giudice di merito circa la configurabilità, all’esito della prova orale, di un trasferimento di azienda tra Fides soc. coop e CO2; ciò per difetto del presupposto essenziale rappresentato da un atto negoziale tra Fides soc. Coop e CO2, essendosi avuta una mera successione temporale tra due concessioni in capo a soggetti distinti;
Ricorso incidentale di Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione (già Sicuritalia Fides s.r.l);
8. i motivi di ricorso incidentale sono i medesimi di CO2 soc. coop in liquidazione;
Esame dei motivi del ricorso principale.
9. il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;
9.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in caso di violazione riconducibile ad error procedendo il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale è tenuto a procedere all’esame diretto degli atti; l’esercizio di tale potere – dovere presuppone, tuttavia, l’ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del “tantum devolutum quantum appellatum”, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 23834/2019, n. 11738/2016, n. 19410/2015, n. 15367/2014);
9.2. parte ricorrente non ha osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in relazione al vizio di omessa pronunzia sulla domanda di condanna in solido (anche) della società cessionaria di azienda, Sicuritalia Fides s.r.l. articolato con il motivo in esame; dall’esame del contenuto del ricorso di primo grado, per come riassunto nella parte espositiva del ricorso per cassazione (ricorso, pag. 3 e sgg.) e trascritto nella parte relativa alle conclusioni, non è dato rinvenire uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere le conclusioni del ricorso di primo grado nelle quali è invocata la condanna in solido “se del caso” (anche) della cessionaria Sicuritalia Fides s.r.l., espressione che denunzia il carattere meramente eventuale e obiettivamente “perplesso” della richiesta; la rilevata carenza di allegazioni in fatto e deduzioni in diritto in ordine al possibile coinvolgimento di Sicuritalia Fides s.r.l. nella vicenda circolatoria che ha interessato il ramo di azienda al quale il G. era addetto non è superata dal richiamo alle deduzioni difensive spiegate dalla Sicuritalia Fides s.r.l. e dalla (peraltro) parziale trascrizione di alcuni atti del giudizio di merito che non dimostrano che effettivamente nei confronti della detta società era stata formulata rituale e tempestiva domanda;
9.3. la inammissibilità del primo motivo di ricorso principale assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo i quali presuppongono entrambi la formulazione di rituale domanda di condanna nei confronti della Sicuritalia Fides, s.r.l. – in veste di cessionaria solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 2112 c.c. – del ramo di azienda al quale era addetto il lavoratore;
Esame dei motivi di ricorso incidentale.
10. preliminarmente deve essere respinta la eccezione con la quale il ricorrente principale ha dedotto la nullità/inammissibilità di entrambi i controricorsi con ricorsi incidentale per essere le parti difese dal medesimo procuratore pur in presenza di conflitto di interessi; le società controricorrenti – ricorrenti incidentali non risultano, infatti, portatrici di istanze fra loro confliggenti in quanto le relative difese esprimono, al contrario, la medesima posizione di contrasto alla pretesa del G. attraverso la negazione in radice che questi possa essere stato coinvolto dal trasferimento del ramo di azienda in ragione – si assume – della valida cessazione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al trasferimento;
11. tanto premesso il ricorso incidentale di Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione risulta inammissibile per difetto di interesse ad impugnare posto che la sentenza impugnata come evincibile dal relativo dispositivo nel testo emendato con l’ordinanza di correzione dell’errore materiale in data 21 luglio 2016, non contiene alcuna statuizione sfavorevole alla detta società;
12. il ricorso incidentale di CO2 soc. coop. in liquidazione è infondato;
12.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che le dimissioni del G., rassegnate da tutto il personale dipendente dalla Fides soc. coop. a r.l., fossero frutto della prospettazione di un male ingiusto rappresentato dalla perdita del posto di lavoro, non sorretta dalla effettiva cessazione di attività, proseguita poi dal cessionario;
12.2. premesso che l’accertamento relativo all’appartenenza del G. al ramo di azienda ceduto poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, neppure prospettato dalla ricorrente incidentale, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate siccome conforme ai principi affermati da questa Corte secondo la quale le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale qualora venga accertata – con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l’invalidità dell’atto di dimissioni – l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso (v. in fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa: Cass. 8298/2012) e secondo la quale il trasferimento di azienda non può essere in sé ragione giustificativa del licenziamento;
12.3. l’accertamento relativo all’esistenza di una condotta intimidatoria della parte datrice tale da configurare violenza morale con conseguente annullabilità dell’atto costituisce frutto di apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione in quanto motivato in modo sufficiente e logico (Cass. 15161/2015);
13. il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile; la questione della presenza o meno del rappresentante sindacale in sede di conciliazione è stata espressamente affrontata e risolta dalla Corte di merito la quale sulla base della prova orale ha ritenuto che questi non fosse stato presente per prestare assistenza al lavoratore; tale accertamento non è validamente incrinato dalla deduzione di omesso esame riferita al fatto che nel verbale di conciliazione si dava atto della presenza del rappresentante sindacale, trattandosi di circostanza priva di decisività; la indicazione a verbale non è sicuro indice della effettività della presenza ma costituisce solo uno degli elementi in tal senso indiziari, la cui valenza probatoria è frutto di accertamento riservato al giudice di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, adeguatamente e logicamente motivato sulla base di emergenze probatorie ritenute prevalenti;
14. il terzo motivo di ricorso incidentale, incentrato sulla validità del recesso del lavoratore, è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti;
15. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per novità della questione, non risultando tale profilo specificamente trattato dalla Corte di merito; a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l’avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013);
16. la reciproca soccombenza comporta la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione;
17. sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di CO2 soc. coop in liquidazione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione. Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di entrambe le società, ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021 a seguito della riconvocazione, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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