LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5102/2016 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
S.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI DORONZO, MARIO PRASCINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 544/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2015 R.G.N. 1324/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato LETIZIA CRIPPA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 marzo 2015, la corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del tribunale di Trani del 22 novembre 2011, che aveva rigettato l’azione di regresso volta al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore infortunato (ed indennizzate dall’INAIL), in ragione della decadenza ex art. 112, del testo unico infortuni (il cui termine triennale, computato nella specie a decorrere dalla data del decreto di archiviazione dell’azione penale per difetto di querela, era decorso nella specie, restando inidonee le diffide a interromperlo).
Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL per un motivo, cui resiste S. con controricorso.
Con unico motivo si deduce violazione dell’art. 11, e art. 12, comma 2, del testo unico infortuni, per avere la corte territoriale trascurato che il termine di prescrizione nella specie era stato interrotto dalle diffide in atti.
Il motivo è infondato.
La norma dell’art. 112, comma 5, t.u.i.l.m.p. recita: “Il giudizio civile di cui all’art. 11, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
La presente controversia, in relazione all’applicazione della prima parte della disposizione dell’art. 112, citato, pone un duplice problema: da un lato se la norma preveda una decadenza o prescrizione, dall’altro lato se il termine previsto sia applicabile in caso di archiviazione.
Quanto al primo profilo, il riferimento letterale della norma “il giudizio civile non può istituirsi…”, così diverso al richiamo espresso alla prescrizione contenuto ripetutamente nell’articolo, è chiaro ìndice della natura decadenziale del termine.
Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la norma è stata introdotto prima del nuovo codice di procedura penale, sicché la stessa va applicata anche ad ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono essere ricomprese nella formula legislativa.
Tale è in particolare l’ipotesi dell’archiviazione penale (quale che ne sia la causa, e quindi anche nell’ipotesi di archiviazione per mancanza di querela), ipotesi del resto non dissimile dal “non doversi procedere” (per mancanza di querela) pronunciata all’esito dell’imputazione, ipotesi che pacificamente rientra nell’ambito applicativo della norma.
Nel caso di archiviazione, infatti, non vi è la mera assenza di procedimento penale, ma vi è un provvedimento del giudice che preclude la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona, e ciò fino al momento in cui la riapertura delle indagini sia – con altro provvedimento-autorizzata.
Applica la decadenza in caso di archiviazione, Cass. Sesta Sez. – L, ordinanza n. 12607 del 2020, che evidenzia come la diversa soluzione dettata dalle Sezioni Unite n. 5160/15 e Cass. Sez.Lav. N. 20611/18, affermative dell’applicazione del termine prescrizionale, riguarda il mancato esercizio dell’azione penale ove sia mancato ogni provvedimento del giudice.
Ne’ può ritenersi che l’art. 112 regoli solo le ipotesi di sentenza penale che dichiari non doversi procedere per morte dell’imputato o amnistia, e che, non essendo ammissibile introdurre in via interpretativa o analogica una decadenza, che il caso non regolato restasse privo di una sanzione decadenziale e fosse da assoggettare alla sola prescrizione.
Infatti, come precisato da Cass. Sez. Sesta L-ordinanza n. 32154 del 12/12/2018, tale soluzione non terrebbe conto del significato sistematico assegnato dalla norma all’esito dell’intervento di riforma del codice di procedura penale, e correlativamente della diversa portata dell’art. 295 c.p.c., sicché la fattispecie riguarda oggi ogni ipotesi di mancato inizio del processo penale (come detto accertata dal giudice).
Non si tratta dunque di applicazione analogica delle disposizioni, ma solo di interpretazione del dettato normativo in chiave evolutiva.
Infine, deve precisarsi che, una volta ammesso che l’archiviazione rientri nella previsione normativa, non può farsi alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell’archiviazione, sicché il termine decadenziale opererà anche nel caso di archiviazione per mancanza di querela.
Una volta precisata la natura decadenziale del termine e l’applicabilità all’archiviazione, ne discende la conseguente impossibilità di interruzione del termine.
In termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1061 del 25/01/2012 (Rv. 620918 – 01) ha affermato che l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona. Ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzate dal giudice.
Nel medesimo senso, anche Sez. L, Ordinanza n. 12631 del 12/05/2021 (Rv. 661205 – 01), secondo la quale l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, è assoggettata al termine triennale di decadenza (insuscettibile d’interruzione), decorrente dalla data di emissione della sentenza del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione, trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.
Può dunque affermarsi che l’art. 112 t.u.i.l.m.p., al comma 5, prima parte, prevede un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL. Tale termine decorre, in caso di pronuncia di decreto di archiviazione penale, dalla data di emissione del decreto, quale che sia la ragione della archiviazione, ed anche per il caso di archiviazione per mancanza di querela.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021