LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18036/2016 proposto da:
C.E., G.D., in qualità di eredi di G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 829/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/08/2015 R.G.N. 909/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza del 21 agosto 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Paola e rigettava la domanda proposta da C.E. e G.D. nella qualità di eredi di G.B. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, presso la quale il de cuius aveva ricoperto il ruolo di direttore amministrativo fino all’anticipato collocamento in quiescenza avvenuto a decorrere dall’1.1.1997, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius ad ottenere L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, come modificato dal D.L. n. 66 del 2004, conv. in L. n. 126 del 2004 e dall’art. 19, comma 7, del CCNL per l’area della dirigenza sanitaria del 3.11.2005, a fronte della cessazione anticipata del rapporto, che si assumeva dovuta al coinvolgimento del medesimo in due procedimenti penali, entrambi conclusi con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, la ricostruzione della carriera con computo del periodo lavorativo non espletato a far data dall’1.1.1997 o, in subordine, il reinserimento nel ruolo organico della convenuta Azienda Sanitaria con le funzioni ed il trattamento economico riconosciuti all’atto del collocamento in quiescenza.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente, alla stregua dell’invocata normativa ed altresì di quella sopravvenuta ai sensi del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, commi 30, 31 e 32, conv. in L. n. 10 del 2011, la pretesa al conseguimento dei previsti benefici, per aver il de cuius avanzato la domanda relativa, da identificarsi in quella presentata il 25.10.2005, soltanto una volta decorso il termine di decadenza a suo tempo fissato dal D.L. n. 66 del 2004, art. 2, pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa Legge di Conversione n. 126 del 2004.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi G., affidando l’impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l’Azienda Sanitaria intimata non ha svolto alcuna difesa;
Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57 e D.L. n. 553 del 1994, art. 1, commi 1, 2 e 3 (ora abrogato) in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’irrilevanza, ai fini dell’anticipata cessazione del rapporto, del secondo procedimento penale avviato a carico del G., essendo viceversa tale evenienza risultata determinate ai fini della mancata revoca delle rassegnate dimissioni viceversa consentita in base al disposto dell’invocato del D.L. n. 553 del 1994, art. 1, commi 1, 2 e 3.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57, D.L. n. 66 del 2004, art. 2, comma 1, come modificato dalla L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 31 e del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, commi 30, 31 e 32, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale relativamente all’ambito di applicazione dei benefici in questione quale risultante dal succedersi delle richiamate disposizioni, da leggersi, a detta dei ricorrenti, come volte a rimettere in termini quanti fossero incorsi nella decadenza originariamente prevista.
Con il terzo motivo rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione delle censure avanzate in sede di gravame avverso il disconoscimento della rilevanza quale domanda di accesso ai benefici in questione dell’istanza in data 10.6.2004, che sarebbe risultata tempestiva risposta alla decadenza originariamente prevista.
Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 7, del CCNL per l’area della dirigenza sanitaria del 3.11.2005, artt. 1362,1363 e 1367 c.c., imputando alla Corte territoriale l’erronea applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti con riferimento alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della predetta disciplina contrattuale.
Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., ed il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono prospettati con riferimento all’interpretazione del predetto art. 3, come istitutivo di una relazione causale tra procedimento penale e collocamento in quiescenza, alla valutazione del materiale istruttorio come fondante il convincimento espresso dalla Corte territoriale della carenza di allegazione e prova di tale nesso causale, all’inconsistenza delle argomentazioni addotte a sostegno del maturato convincimento.
Con il sesto motivo si impugna la statuizione assunta dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite sul presupposto della fondatezza dei motivi di censura qui svolti.
E’ preliminarmente opportuno precisare come l’impugnazione proposta dai ricorrenti si sviluppi secondo due direttrici corrispondenti alla duplice ratio decidendi nella quale trova fondamento la pronunzia della Corte territoriale, così che, mentre i motivi dal primo al quarto sono volti a sostenere, a contrastare il pronunciamento della Corte territoriale, l’applicabilità nel caso di specie, in cui deve riconoscersi l’incidenza sulla decisione del G. di cessare anticipatamente il rapporto di entrambi i procedimenti penali in cui era stato coinvolto, di tutte le disposizioni succedutesi nel tempo concessive dei benefici in questione, per essere tutte riferibili a quanti in ogni tempo si fossero trovati nella situazione di essere stati assolti con formula piena all’esito dei procedimenti penali in cui erano stati ingiustamente coinvolti, a prescindere dal regime decadenziale fissato già dalla prima novella di cui al D.L. n. 66 del 2004, conv. in L. n. 126 del 2004, del resto nella specie ininfluente dovendo ritenersi valida quale domanda diretta alla concessione dei benefici in questione quella inoltrata il 10.6.2004, il quinto motivo è invece inteso a confutare l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui il vincolo di conseguenzialità tra cessazione anticipata del rapporto e coinvolgimento nel procedimento penale è elemento costitutivo della previsione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57, con onere probatorio a carico di colui che agisce in giudizio e l’iter logico-giuridico in base al quale la Corte medesima è approdata alla conclusione del mancato assolvimento dell’onere della prova, profilo questo assorbente ai fini della decisione sulla proposta impugnazione.
Ciò posto e limitando, dunque, il giudizio a questo ultimo profilo – pur potendo affermare la correttezza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale quanto alla complessiva normativa implicata dalla fattispecie, dovendosi ritenere che il succedersi in sequenza di disposizioni volte ad assicurare continuità nel tempo ai benefici accordati ai dipendenti pubblici assolti con formula piena all’esito dei procedimenti penali in cui erano stati ingiustamente coinvolti non ricomprenda quanti in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente non si fosse attivata entro il termine di decadenza di volta in volata fissato – deve rilevarsi come il quinto motivo risulti per un verso infondato, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10572/2017), secondo cui la correlazione tra domanda di anticipato collocamento in quiescenza e l’instaurazione del processo penale costituisce elemento costitutivo della fattispecie disciplinata alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57, della cui prova è pertanto onerato colui che agisce in giudizio e per altro verso, inammissibile, risolvendosi la censura relativa all’incongruità dell’iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale approda al convincimento per cui la predetta correlazione risulta carente di prova, censura dai ricorrenti ricondotta al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella deduzione di un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021