Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41341 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17167/2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to Paolo Cognini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona con ordinanza in data 2/4/2020, ha rigettato il ricorso proposto da A.S. nato in *****, volto, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché era stato ingiustamente accusato di aver violentato una donna e temeva di subire le ritorsioni del capo villaggio e dei parenti.

Il Tribunale di Ancona ha ritenuto non credibile la narrazione del ricorrente, ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, sia perché la vicenda narrata era di natura privata e personale, sia perché non emergevano elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,10,13,27, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ritenuto credibile il ricorrente con motivazione incongrua e contraddittoria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale non ha esaminato i documenti presentati in quanto non tradotti in italiano e relativi in parte alla moglie del ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, commi 3 e 9, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ritenendo altresì erroneamente che la domanda era assoggettata alla disciplina successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ordine al primo motivo di ricorso il provvedimento impugnato ritiene che le dichiarazioni del ricorrente e la versione dei fatti alla luce delle dichiarazioni non sia attendibile.

A tal riguardo occorre anzitutto osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017) anche perché i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Nella fattispecie il giudice di merito ha escluso, per le ragioni anzidette, la attendibilità del racconto, per cui non vi era alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

La censura di cui al secondo motivo relativa all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile in quanto non indica il fatto di cui è stato omesso l’esame. Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, n. 8053). E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Nella censura nulla di tutto ciò risulta riportato.

Il terzo motivo di ricorso relativo in particolare alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria è infondato e deve essere respinto. Infatti correttamente il giudice di merito ha ritenuto applicabile alla fattispecie il D.L. n. 113 del 2018 e ciò in quanto la domanda di protezione internazionale era stata depositata in data 21/11/2018 e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della suddetta normativa che ha introdotto specifiche ipotesi per la concessione del permesso di soggiorno.

Ne’ appare accoglibile la tesi prospettata, priva di qualsiasi riscontro normativo, secondo la quale occorre distinguere tra la data di presentazione della domanda e quella di formalizzazione della stessa per cui, a prescindere dalla data in cui la domanda di protezione internazionale sia da considerarsi presentata, già al momento della manifestazione della volontà di avanzare tale richiesta (nella fattispecie in data 25/5/2018 il ricorrente ha fatto ingresso nello Stato Italiano) si acquisisce lo status di richiedente.

Il giudice di merito ha comunque escluso con accertamento di fatto insindacabile in questa sede l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità del ricorrente in mancanza di idonea documentazione sanitaria e della prospettazione di altre situazioni legittimanti tale richiesta. Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto. Nulla per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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