LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7628/2019 proposto da:
H.T., elettivamente domiciliato in Roma Via Giuseppe Mercalli, 13, presso lo studio dell’avvocato Altomare Ugo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Belluccio Dario;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto da H.T. cittadino pakistano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce ricevute da alcuni abitanti del suo villaggio perché aveva iniziato a lavorare presso un allevamento di suini gestito da cristiani, sito in un villaggio vicino, che era un’attività più redditizia di quella di muratore che svolgeva in precedenza e che non era sufficiente per pagare le spese mediche di cui necessitava il fratello.
Il tribunale a supporto delle ragioni di rigetto, ha ritenuto il racconto inattendibile per la vaghezza della ricostruzione degli accadimenti e le incongruenze e contraddizioni esposte. Il tribunale non ha, pertanto, ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. In particolare, il tribunale ha accertato l’insussistenza di situazioni di violenza indiscriminata nel paese di provenienza per l’assenza di conflitti armati. Infine, il tribunale non ha ravvisato la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e dieci motivi di ricorso, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, in via preliminare, con una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46 p.3 dir. n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg., e relative deroghe espresse dal Legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale, e per la soppressione dell’appello (rectius del reclamo); (ii) sotto un secondo profilo, per nullità del decreto e del procedimento, per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il tribunale aveva erroneamente statuito, senza che nessun lo avesse chiesto, che la vicenda narrata era estranea alla nozione legale di status di rifugiato, (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lettera e), artt. 7 ed 8, nonché dell’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con L. 14 febbraio 1970, n. 958 e dell’art. 4 Cost., art. 10Cost., comma 3 e art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 comma 1, lett. g), art. 8 e art. 14, comma 1, lett. a) e b), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (v) per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e art. 14, comma 1, lett. a) e b), dell’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. 24 luglio 1954, n. 722 e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con L. 14 febbraio 1970, n. 958, perché erroneamente il tribunale aveva ritenuto il ricorrente non credibile, utilizzando le fonti solo in riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria declinata sotto l’ipotesi di cui alla lett. c); (vi) sotto un sesto profilo, per violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per violazione del criterio dell’onere della prova agevolato; (vii) sotto un settimo profilo, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché il tribunale non aveva indagato se la situazione individuale del richiedente potesse effettivamente essere inquadrata nel difficile contesto sociale locale, affidandosi, invece, a pure valutazioni soggettive; (viii) sotto un ottavo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 28 bis, comma 2, lett. a), art. 12, par. 1 lett. b), art. 14 par. 1 e 2, artt. 36 e 46 par. 3, dir. 2013/32 e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata audizione del richiedente; (ix) sotto un nono profilo, per omessa motivazione circa un fatto decisivo, riferita alla previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (x) sotto un decimo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e degli artt. 3 e 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (xi) sotto un undicesimo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 126 e 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il tribunale aveva revocato l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Il primo motivo è infondato, in quanto, secondo quanto statuito da questa Corte, l’abolizione dell’appello mira a soddisfare esigenze di celerità e non esiste una copertura costituzionale del principio del doppio grado ed, inoltre, il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. n. 27700/18).
Il secondo motivo è infondato, in quanto è insussistente il dedotto vizio di ultrapetizione, essendosi il tribunale pronunciato sulla richiesta di protezione internazionale, senza nessuna statuizione “a sorpresa”, anche perché l’attività di qualificazione giuridica del giudice non incontra limiti nelle difese delle controparti.
Il quinto motivo, che per priorità logico-giuridica va esaminato prima del terzo e quarto, è inammissibile, perché censura il giudizio il giudizio di non credibilità che è discrezionale e di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie, di talché il medesimo giudice non era tenuto ad alcun approfondimento istruttorio (cfr. ex multis Cass. n. 16925/2018).
Il terzo e quarto motivo sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio del giudizio di non credibilità (censurata solo nell’ambito del quinto motivo di ricorso), che è alla base del mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria lett. a) e b), oltre al fatto che sollevano censure di merito che mirano ad una “revisione” del giudizio.
Il sesto e settimo motivo sono inammissibili, perché nel loro sviluppo censurano il governo dell’istruttoria, che è decisione discrezionale del giudice del merito, incensurabile in cassazione (infatti, la discrezionalità del giudice del merito nel non ammettere le prove non costituisce vizio della sentenza ma può eventualmente configurare un omesso esame di un fatto decisivo, nella specie non dedotto).
L’ottavo motivo di ricorso è infondato, in quanto il richiedente non risulta aver introdotto nel giudizio di merito fatti nuovi a sostegno della domanda ovvero specificato i profili che riteneva meritevoli di ulteriori approfondimento davanti al tribunale (Cass. n. 21584/20).
Il nono motivo è inammissibile, perché solleva censure sull’accertamento di fatto espresso dal tribunale sulla situazione generale e sulla zona di provenienza del ricorrente, condotto sulla base delle fonti consultate che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso; inoltre, la circostanza della ubicazione del villaggio di provenienza del ricorrente a 100 km dalla zona di guerra è nuova e quindi inammissibile.
Il decimo motivo sulla protezione umanitaria appare fondato, in quanto il ricorrente ha dedotto ed allegato in appello l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato come addetto alla lavanderia e sua proroga, riscontrato da buste paga che tuttavia il tribunale non ha ritenuto idonee ad esprimere un indice adeguato di integrazione socioeconomica, ma senza effettuare una valutazione comparativa (“attenuata”) come richiesto da recente pronuncia di questa Corte (v. Cass. sez. un. 24413/21), e ciò solo perché la proroga del contratto andava a scadenza il 31.1.19, mentre la decisione è stata depositata il 13.2.19, senza tener conto che il ricorrente non aveva possibilità di depositare altri documenti successivamente all’unica udienza che si è celebrata in data 14.1.19 (v. p. 49 del ricorso).
L’undicesimo motivo è inammissibile perché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
In accoglimento del decimo motivo, rigettati gli altri, il decreto va cassato e la causa va rinviata al tribunale di Bari, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il decimo motivo di ricorso, rigetta gli altri.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
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