LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14293-2020 proposto da:
L.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO MARTINI 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA EMILIO FALCETTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5843/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta:
“ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione proposta da L.I. nei confronti del Fallimento ***** s.r.l.; ritenuto che la soccombente appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi di doglianza e che la controparte è rimasta intimata;
ritenuto che con i due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1141 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla decisione di secondo grado:
– di non avere tenuto conto della provata “dinamica contrattuale”, caratterizzata “dallo scambio di una cosa (le antine) contro il prezzo (la rinunzia allo sconto sull’acquisto dell’appartamento in cambio delle due cantinole oppure, al contrario, la consegna delle cantine in luogo dello sconto sul prezzo dell’appartamento”; considerato che l’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:
a) la Corte di Roma, traendo spunto dalle stesse prospettazioni attoree, confermate dal teste escusso, ha chiarito che “la relazione materiale con i beni de quibus non è derivata da una volontaria apprensione dei beni, bensì da un accordo con il venditore avente ad oggetto la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte dell’acquirente in luogo di uno sconto sul prezzo, ovverossia da un atto proveniente dal proprietario possessore e dal riconoscimento dell’altrui proprietà da parte dell’acquirente”; con la conseguenza che una tale dinamica faceva escludere la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., comma 1, in assenza di dimostrato mutamento della detenzione in possesso;
b) attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S. U. n. 25573, 12/ 11 / 2020, Rv. 659459);
c) si è in presenza di “doppia conforme” e, pertanto, “ratione temporis”, trovando applicazione l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenzia di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se z. 2, n. 5528, 10/ 03 / 2014, Rv. 630359; coni, ex multis, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 26714 del 2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto;
d) in ogni caso, sulla base della stessa prospettazione, il denunziato omesso esame di un fatto controverso e decisivo è da escludere, stante che la ricorrente, nella sostanza, non si duole di una omissione di tal genere, ma, ben diversamente, del fatto che la Corte locale abbia assegnato al fatto esaminato un significato diverso da quello sperato dalla predetta”;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che non v’e’ luogo a statuizione sul capo delle spese non avendo la controparte svolto difese;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021