LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 345-2016 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente principale –
contro
COOPER SANGRO AVENTINO SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MOSCARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato EVO TALONE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonché contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 949/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 81/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, ha accolto l’opposizione proposta dalla Coop. Sangro Aventino s.r.l. avverso la cartella esattoriale emessa dall’Inail per i premi dovuti dalla stessa per il periodo *****, oggetto del verbale ispettivo dell'*****;
la Corte aquilana ha affermato che alla data della notifica della cartella esattoriale (marzo 2012), era già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10;
in particolare, ha statuito che la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, del termine di scadenza per il pagamento dei debiti previdenziali nei confronti delle imprese con sede legale o operativa nei comuni dell’Abruzzo colpiti dall’alluvione del 23, 24 e 25 gennaio 2003, prevista dall’O.P.C.M. 18 aprile 2003, era ininfluente quanto alla decorrenza della prescrizione;
ha rilevato che il meccanismo di favore contemplato dalla stessa O.P.C.M., che stabiliva una rateizzazione delle somme dovute pari a otto volte i mesi di sospensione (80 rate) lasciava intatta l’unitarietà dell’obbligazione, pur modificandone la modalità di esecuzione (art. 2948 c.c., n. 4) e che pertanto, la sospensione prevista dall’O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3281, art. 7 non aveva nessuna incidenza sul decorso del termine quinquennale;
ha, in conseguenza, valutato che nel marzo 2012, data dell’atto interruttivo, i crediti dell’Inail erano già prescritti, a prescindere da quanto disposto dalla norma emergenziale;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inail sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
la società “Coop. Sangro Aventino s.r.l.” ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui l’Inail ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
il ricorrente principale, nell’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3281, art. 7, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2003 e dell’art. 2935 c.c.”;
sostiene che il pagamento del premio costituisce un’obbligazione unitaria, in tutto assimilabile al pagamento dei ratei per l’adempimento dell’obbligo da parte del mutuatario, sicché la prescrizione inizia a decorrere solo dalla scadenza dell’ultima rata per il versamento, ossia dal 30.04.2011;
la società cooperativa Sangro Aventino a r.l., con l’unico motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.M. 18 giugno 1988, art. 13 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale la riqualificazione tariffaria attuata dall’Inail sarebbe stata resa necessaria in esito all’espletamento di nuovi compiti da parte della cooperativa, dei quali l’Istituto aveva fornito prova in giudizio;
il ricorso principale è fondato e va accolto;
con O.P.C.M. n. 3281 pubblicata in G.U. 29 aprile 2003, n. 98, per fronteggiare la particolare intensità degli avversi eventi meteorologici che hanno interessato, fra gli altri, il territorio della Regione Abruzzo nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, sono state introdotte, in considerazione delle “gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate”, misure urgenti “per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate”;
nell’ambito di tali misure il legislatore ha contemplato la sospensione, fino al 31 dicembre 2003, per quel che qui rileva, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti dalle imprese residenti, o aventi sede operativa o legale nei territori colpiti, alla data degli eventi calamitosi, precisando che la regolarizzazione non è gravata da sanzioni od oneri accessori;
l’art. 7 del citato O.P.C.M. ha, quindi, disciplinato ex novo l’obbligazione trasformandola in un unico debito rateizzato, in numero di rate mensili corrispondente a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, a decorrere dal 16 gennaio 2004;
il tenore della ratio del provvedimento normativo, comune, d’altronde, ad analoghe iniziative emergenziali, e le conseguenze di esso sul piano della eventuale prescrizione dell’obbligazione assicurativa, è stato già affrontato da questa Corte in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto della presente controversia (Cass. n. 19681 del 2021);
l’O.P.C.M., afferma la decisione richiamata, ha introdotto una causa legale di sospensione dell’esecuzione dell’obbligo assicurativo, finalizzata ad agevolare chi al tempo si trovava ad operare nel tessuto economico e sociale delle zone colpite dagli eventi calamitosi, lasciando unico il debito, ma incidendo unicamente sulle modalità del suo adempimento, mediante il differimento della scadenza dell’obbligo allo spirare del termine utile per il versamento dell’ultima rata del piano di graduale regolarizzazione (30.04.2011);
come per tutti i debiti rateizzati, vale anche in questo caso il noto insegnamento in virtù del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata (cfr. Cass. n. 9695 del 2011 e Cass. n. 25047 del 2009);
conseguentemente, solo trascorso inutilmente il termine per il versamento dell’ultima delle ottanta rate (cioè alla data del 30 aprile 2011) iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che, quindi, nella specie non risulta esaurito;
il ricorso incidentale va rigettato;
la società non censura adeguatamente la pronuncia d’appello, nel punto in cui ha rinviato alla memoria di costituzione dell’INAIL con riferimento ai criteri adottati al fine di addivenire alla riclassificazione delle attività e, conseguentemente, alla rivalutazione dei premi assicurativi;
sotto il profilo della denuncia di violazione di legge, la doglianza non merita accoglimento, poiché in realtà, solo apparentemente deduce una violazione di legge, mentre domanda una rivalutazione del merito, inibita in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017); sotto il diverso profilo del vizio di motivazione essa e’, altresì, inaccoglibile, poiché fuoriesce dal rigido perimetro del vizio di motivazione, che ne limita il sindacato al cd. minimo costituzionale, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (In tal senso, ex multis, Cass. n. 23940 del 2017);
in definitiva, il ricorso principale va accolto; il ricorso incidentale va rigettato; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito col rigetto della domanda originaria proposta dalla “Cooperativa Sangro Aventino s.r.l.”; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’accoglimento del ricorso principale, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso;
in virtù del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla “Cooperativa Sangro Aventino s.r.l.”. Condanna la stessa Cooperativa al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INAIL, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
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