LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4220-2016 proposto da:
COSTRUIRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore e G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 858/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2015 R.G.N. 1589/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 30 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha condannato la società in epigrafe e il suo legale rappresentante signor G. a pagare la somma di Euro 570404 in favore dell’INAIL, che aveva esercitato l’azione di regresso in relazione ad infortunio letale occorso ed indennizzato a lavoratore dell’impresa.
Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo ed il G. per due motivi; resiste l’INAIL con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., nonché artt. 10 e 11 testo unico infortuni, in quanto la corte territoriale non avrebbe rilevato l’assenza di colpa del datore, atteso che invece l’infortunio era derivato da comportamento abnorme ed imprevedibile del lavoratore infortunato (che nella specie aveva di sua iniziativa demolito una parete, con conseguente crollo di altra che lo aveva poi travolto).
Con il secondo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione del G., si deduce la violazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., nonché D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2 e artt. 10 e 11 testo unico infortuni, per avere la corte territoriale ritenuto personalmente responsabile il legale rappresentante di società di capitali in applicazione della disciplina della sicurezza (che ha invece rilevanza solo penalistica e amministrativa e non anche civile aquiliana, tanto più che vi erano altri soggetti responsabili, quali il preposto al cantiere, il responsabile della sicurezza ed il direttore di cantiere).
Con atto del 20/10/21 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata in pari data dall’INAIL, con richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite.
Il giudizio deve dunque essere dichiarato estinto, mentre non si provvede sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021