LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3787/2015 proposto da:
FINMEK ACCESS S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Umberto Morera, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandra Calogero, e Matteo De Poli, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FUTURE ELECTRONICS Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 133, presso lo studio dell’avvocato Arturo Leone, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Andrea Giussani, Stefano Silvestri e Federica Masciocchi, giusta procura speciale per Notaio J.N.D. di ***** del 3.3.2015, con Apostille del 4.3.2015;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
FINMEK ACCESS S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Umberto Morera, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandra Calogero e Matteo De Poli, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1473/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
RILEVATO
che:
1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 18.6.2014, ha rigettato l’appello proposto da Finmek Access spa in A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva, a sua volta, respinto la domanda avanzata dall’appellante volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, L. Fall., ex art. 67, comma 2, di due pagamenti eseguiti da Finmek Acces in bonis nel luglio e nel novembre del 2003, ovvero nell’anno anteriore all’apertura della procedura (5.5. 2004), in favore della società di diritto inglese Future Electronics Ltd.
1.1. La corte distrettuale ha in primo luogo ritenuto infondata l’eccezione di nullità della procura ad litem conferita dal sig. O.G., amministratore della convenuta, per il giudizio di primo grado, sollevata dall’A.S. in ragione della non coincidenza tra la data del rilascio della stessa indicata dal conferente (26. 5.2009) e quella, di un giorno successiva, attestata dal Notaio inglese dinanzi al quale l’atto era stato sottoscritto. Ha osservato al riguardo che la data apposta, presumibilmente per errore, dal legale rappresentante di Future accanto alla propria firma era irrilevante, in quanto ciò che attribuisce certezza alla data della scrittura privata autenticata è la attestazione del Notaio che l’attività da lui compiuta (accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma di costui in sua presenza) è avvenuta in un determinato giorno ed ha pertanto ritenute assorbite le ulteriori questioni dedotte dall’appellante in ordine al difetto di efficacia sanante di una seconda procura, rilasciata da O. il 18.2.2010 e dimessa in atti il 5.3.2010, ed all’inapplicabilità dell’art. 182 c.p.c..
1.2. Nel merito, la corte veneziana ha escluso che l’attrice/appellante avesse fornito prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione, rilevando che: a) dalle e-mail inviate nel 2002 da Future a diverse società del gruppo Finmek, contenenti la richiesta sia di pagamento di forniture rimaste insolute, pena l’interruzione dei rapporti, sia della predisposizione di un piano di rientro (che però non risultava essere stato in concreto concordato, risultando piuttosto provato che la creditrice aveva accordato dilazioni dei termini di scadenza dei pagamenti previsti in fattura) emergeva la sicura conoscenza da parte della convenuta/appellata della crisi di liquidità in cui versava la debitrice, ma non del suo stato di insolvenza: i rapporti commerciali erano infatti proseguiti, tanto che nel 2003 Future aveva effettuato 72 consegne di dispositivi elettronici a Finmek Access, per un importo complessivo di oltre 322.000 Euro che non le era stato pagato, e che solo nel marzo del 2004 aveva inviato alla debitrice una formale diffida ad adempiere; b) non era dimostrato che nell’ottobre 2003 Future avesse preteso una garanzia per tutelare l’ingente credito maturato nei confronti di tutte le società del gruppo Finmek; c) la fideiussione rilasciata da Prolink, della cui escussione si faceva menzione in una mail proveniente da un dipendente del gruppo Finmek, non aveva riguardato Future; c) la polizza assicurativa stipulata da Future, relativa anche ai crediti verso detto gruppo, era volta a garantire la solvibilità di molte altre società (fra cui Motorola, General Electric e HP), sicché da tale circostanza non poteva trarsi alcuna presunzione di consapevolezza del dissesto; d) anche a non voler tener conto che Future aveva sede in *****, gli articoli di stampa prodotti dall’appellante, peraltro in parte successivi alla data dei pagamenti, non avevano contenuto univoco, ed anzi le notizie riportate in alcuni di essi (riduzione o trasferimento dei dipendenti del gruppo Finmek, ricorso alla CIG) erano del tutto compatibili con la prospettiva di un risanamento aziendale e di ripresa dell’attività di cui davano conto altri quotidiani; e) il bilancio di dell’esercizio 2002 di Finmek Access – ammesso che Future ne avesse preso visione lungi dal far emergere lo stato di insolvenza della società, evidenziava i risultati positivi da questa raggiunti; f) l’appellante non aveva neppure allegato sintomi esteriori del dissesto.
2. Avverso la sentenza Finmek Access spa in A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Future Electronics Limited ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo, al quale la ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo del ricorso l’A.S. deduce violazione degli art. 83 c.p.c., artt. 2699 e 2703 c.c., lamentando il rigetto dell’eccezione di nullità della procura ad litem con cui Future Electronics Ltd si era costituita nel giudizio di primo grado. Ribadisce che detta procura era insanabilmente viziata perché recante una data anteriore di un giorno a quella in cui il Notaio aveva attestato che il legale rappresentante della società l’aveva sottoscritta in sua presenza.
2. Col secondo motivo la procedura ricorrente lamenta violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, assumendo di aver provato la sussistenza della scientia decoctionis di Future in base ad una pluralità di circostanze, gravi precise e concordanti – rispetto alle quali la prosecuzione dei rapporti di fornitura risultava irrilevante – che la corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato, “con ferrea volontà di sminuirne il rilievo e piegarle alle conclusioni volute”, laddove: ha escluso che vi fosse prova della stipulazione, già nel 2002, di un piano di rientro poi non rispettato; ha posto un’incomprensibile distinzione fra piano di rientro e dilazione nei pagamenti; ha ritenuto irrilevante la stipulazione della polizza assicurativa solo perché estesa anche ai debiti di altre società; ha sottovalutato il contenuto delle notizie di stampa e i dati di bilancio.
3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., l’A.S. contesta in via generale di non aver fornito prova della sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione e sostiene che la corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una lettura ipotetica e indiziaria dei documenti da essa allegati, o addirittura su fatti contrari alle nozioni di comune esperienza, e non avrebbe valutato le risultanze istruttorie con prudente apprezzamento.
4. Il primo motivo deve essere respinto per l’evidente ragione che, stante il disposto degli artt. 2702 e 2703 c.c., la ricorrente avrebbe potuto far valere la nullità della procura rilasciata per il giudizio di primo grado da Future Electronics al proprio difensore solo impugnando di falso l’atto proveniente dal Notaio inglese, munito di fede privilegiata, nel quale questi attestava che il legale rappresentante della società l’aveva sottoscritta in sua presenza il 27.5.2009.
Vale la pena di aggiungere che l’eventuale difetto originario di procura avrebbe comportato, quale unica conseguenza, la contumacia di Future Electronics nel giudizio di primo grado sino alla data di deposito della seconda procura, posto che al contumace non è precluso di costituirsi tardivamente, ma non avrebbe certo dato luogo all’inversione dell’onere probatorio gravante sull’A.S, che dunque sostiene a torto che le sue domande avrebbero dovuto essere accolte “già solo per questo motivo”.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, si risolve nella richiesta di un’interpretazione delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dalla corte del merito, che le ha tutte ampiamente e approfonditamente esaminate, traendone però un convincimento diverso da quello auspicato dalla ricorrente. E’ appena il caso di rilevare che l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito in ordine alla portata dei mezzi di prova allegati dalle parti è sindacabile nella presente sede di legittimità solo nei ristretti termini contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che l’A.S. non ha denunciato l’omesso esame da parte della corte d’appello di circostanze decisive che, ove considerate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda.
6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo del ricorso, che veicola censure generiche e assertive e che non tiene conto che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 27847/021, Cass. S.U. n. 20867/020).
Il ricorso va, in conclusione, integralmente rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna Finmek Access spa in A.S. al pagamento delle spese processuali in favore di Future Electronics Ltd, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, se dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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