LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15907/2016 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mazzini n. 73, presso lo studio dell’avvocato Di Cagno Fabio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 36, presso la sede della Delegazione della Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati Di Lecce Sabina Ornella, Loffredo Antonella, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2058/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1301/2012 il Tribunale di Bari accoglieva l’opposizione proposta da C.S. nei confronti della Regione Puglia avverso l’ordinanza ingiunzione n. 3620/2007 con cui veniva ordinato all’opponente di versare la somma di Euro 76.921,63, ricevuta dallo stesso a titolo di anticipo del finanziamento (pari al 50%) spettante a seguito di ammissione alle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 64 del 1968, per il programma degli investimenti, revocato con provvedimento del 2004 per inadempimento del beneficiario alle prescrizioni previste per l’erogazione del finanziamento.
2. Con sentenza n. 2058/2015 depositata il 28-12-2015, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Puglia avverso la citata sentenza e, in riforma di quest’ultima, ha rigettato l’opposizione proposta da C.S. avverso l’ordinanza ingiunzione n. 3620/2007. La Corte d’appello ha affermato che il termine di prescrizione ordinario decennale aveva iniziato a decorrere dalla data della comunicazione della Delib. Regione Puglia 13 aprile 2004, n. 51, con cui era stata dichiarata la decadenza dell’opponente dall’agevolazione stessa per inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge e/o dagli atti concessivi del contributo. Pertanto la Regione Puglia aveva diritto al rimborso delle somme pagate quale anticipo, avendo la creditrice interrotto il termine di prescrizione il 2-10-2004, chiedendo il pagamento delle somme, e il 20-6-2007 con la notifica dell’ingiunzione di pagamento.
3. Avverso questa sentenza C.S. propone ricorso affidato a un motivo, resistito con controricorso dalla Regione Puglia.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2033 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce che, pur essendo decennale il termine di prescrizione del diritto di restituzione azionato dalla regione, detto termine era iniziato a decorrere dalla data del pagamento del 22-11-1991, considerato che la stessa Amministrazione aveva affermato con la Det. 13 aprile 2004, n. 5, che l’importo erogato non era spettante da quella data, e non aveva, invece, revocato il finanziamento, né dichiarato alcuna decadenza. Richiama giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato in ordine alla ripetizione d’indebito della pubblica amministrazione, ribadisce che l’anticipazione del contributo era stata incassata nel 1991 e, anche a voler ravvisare come primo atto interruttivo quello del 2/10/2004, la prescrizione era già maturata. Deduce, altresì, la contraddittorietà del decisum, per avere la Corte di merito affermato, da un lato, che il termine aveva iniziato a decorrere dalla data della Det. 13 aprile 2004, n. 51 e dall’altro che con il medesimo atto la Regione aveva interrotto il termine di prescrizione.
2. Il motivo è infondato.
2.1. L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art. 2033 c.c., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. Essa va, pertanto, correttamente inquadrata nell’alveo contrattuale (Cass. 13207/2013; Cass. 4889/1979; Cass. 3314/2020), così come nella specie hanno fatto i giudici di merito.
Premesso che non è oggetto di censura la durata decennale del termine di prescrizione, è incontroversa in causa l’inadempienza del beneficiario agli obblighi che egli avrebbe dovuto assolvere per avere diritto al finanziamento, del quale era stato corrisposto dalla Regione un anticipo, pari alla metà dell’intero importo del contributo, prima che la procedura di erogazione del finanziamento fosse stata completata.
Nella specie, il diritto alla restituzione è correlato al venir meno del vincolo obbligatorio e la Corte d’appello, interpretando il tenore del documento costituito dalla Delib. Regionale 13 aprile 2004, ha accertato che il vincolo era venuto meno quando il beneficiario era stato dichiarato decaduto dal finanziamento, per l’appunto mediante la citata Delibera.
Il ricorrente censura genericamente detta interpretazione, senza denunciare specificamente la violazione di canoni ermeneutici, e neppure riporta tutto il contenuto della Delibera suindicata, difettando così la censura anche, in parte qua, di autosufficienza.
Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, perché il primo atto interruttivo indicato dalla Corte di merito non è la Det. n. 134 del 2004, cioè non lo stesso atto da cui inizia a decorrere la prescrizione, ma la successiva richiesta del 2-10-2004, all’evidenza effettuata entro il termine di prescrizione decennale, di seguito nuovamente interrotto il 20-6-2007, tramite la notifica dell’ingiunzione di pagamento da cui, con l’opposizione dell’odierno ricorrente, ha avuto inizio la presente controversia.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021