LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26423-2020 proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ABRAM RALLO, e FRANCO PASCUCCI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in ROMA, VIA DARDANELLI 15, pec:
abramrallo.pec.avvocatoabramrallo.com;
– ricorrente –
contro
VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ACERBONI, e GABRIELE PAFUNDI, e domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec:
francesco.acerboni.venezia.pecavvocati.it;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1741/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.
CONSIDERATO
che:
1. R.A., autista alle dipendenze della società RTI La Linea S.p.A., con atto di citazione del 4/2/2013, convenne in giudizio la società Venice Newport Container and Logistic S.p.A. (di seguito Venice) proprietaria di un parcheggio nel quale egli si apprestava a lasciare il mezzo a fine turno, rappresentando che mentre accedeva al suddetto luogo, aveva riportato, a causa di una buca presente sul terreno, una lesione al gomito destro, con forti dolori al braccio e alla schiena, di cui chiedeva pertanto il risarcimento a titolo di omessa custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., o comunque ai sensi dell’art. 2043 c.c..
2. La società convenuta si costituì in giudizio ed eccepì la carenza di prova del fatto e del nesso causale tra la buca ed il danno.
Il Tribunale di Venezia ritenne non essere stata fornita adeguata prova del fatto che l’evento dannoso si fosse verificato secondo le circostanze dedotte dall’attore, rigettò, pertanto, la domanda e compensò le spese.
3. La Corte d’Appello di Venezia, adita dal R. con appello principale e dalla Venice con appello incidentale (in ordine alla compensazione delle spese), disposta una CTU medico-legale al fine di accertare la compatibilità delle lesioni con l’evento quale descritto dall’attore, con sentenza resa in data 6/7/2020, ha rigettato l’appello principale ed accolto l’incidentale, condannando il R. alle spese del doppio grado.
Per quel che è ancora qui di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio, anche solo indiziario, fornito dall’attore a mezzo di prove testimoniali e documentali, fosse inidoneo a fornire la prova del nesso causale, non potendo a tale fine sopperire la CTU, che aveva svolto un ragionamento meramente probabilistico sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro allegata dall’attore (“si vera sunt exposita”).
4. Avverso la sentenza R.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito la società Venice Newport Container and Logistic S.p.A. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione ed erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata e contraddittoria motivazione della sentenza – il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia fatto malgoverno dell’art. 2729 c.c., non attribuendo le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza agli indizi di prova acquisiti agli atti quali l’orario di inizio turno, l’orario di ingresso nel piazzale, la presenza della buca, la testimonianza analoga di altro autista, la compatibilità, accertata dal CTU, tra il trauma e la buca.
Ad avviso del ricorrente, essendo presenti tutti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c., il nesso causale avrebbe dovuto essere considerato dimostrato e la domanda accolta in forza dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto quale conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass., S.U. n. 9961/1996).
1.1 Il motivo è inammissibile.
Per quel che riguarda la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., la stessa non è declinata in iure ma in facto: il ricorrente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, censura che si pone al di fuori dell’esatta interpretazione e applicazione della norma di legge per incidere sulla scelta dei fatti, delle regole di esperienza poste a base del percorso logico e sulla valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, rimessi alla valutazione del giudice del merito, essendo il sindacato del giudice di legittimità limitato alla tenuta della relativa motivazione (Cass., 3, n. 5484 del 26/2/2019, Cass., 6-1, n. 1234 del 17/1/2019; Cass., 2, n. 20553 del 19/7/21).
Limitando pertanto lo scrutinio al solo vizio di motivazione, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deve rilevare che esso è prospettato in modo inammissibile perché non è riferito a fatti storici decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti sui quali la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare (non senza rilevare che in ogni caso la Corte ha motivato in modo certamente adeguato al minimo costituzionale sulla insussistenza della prova del fatto), ma a vizi di insufficienza ed erroneità della motivazione che non sono più configurabili all’esito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.
2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, corrispondente a quella già versata per il ricorso, se dovuta.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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