Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41575 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18261/2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELISIO 9, presso ADRIANO MAJOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RANIERI;

– ricorrente –

contro

Z.A., Z.L., A.A.M., Q.R., C.R., AR.MA.AN., tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato DARIO AMBROSIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3156/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/02/2016 R.G.N. 4234/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3156/2015 del 9 febbraio 2016 la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari da Z.A., A.A.M., C.R., Ar.Ma.An., Q.R., Z.L., ostetriche (già appartenenti alla categoria D c.c.n.l. sanità 1998), riconosceva il diritto di queste ultime a percepire l’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, a decorrere dall’1/9/2001 e sino all’1/7/2004;

riteneva la Corte territoriale che la funzione di coordinamento non si identificasse con il contenuto delle mansioni di cui all’inquadramento in D ma rappresentasse un di più (in quanto eccedente quel contenuto mansionale) in ragione sia del suo oggetto (attività dei servizi di assegnazione) sia delle relative conseguenze giuridiche (assunzione della responsabilità del proprio operato);

evidenziava che per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 del c.c.n.l. sanità 2001 in favore del personale già appartenente alla cat. D nella fase di prima applicazione dovessero essere sussistenti tre requisiti: a) l’incarico doveva risultare documentalmente; b) era sufficiente il conferimento dell’incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione dei compiti di coordinamento; c) l’assegnazione di tali compiti doveva provenire da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente;

riteneva che, nella specie, tutti i suddetti requisiti fossero sussistenti ed in particolare richiamava, per ciascuna delle appellanti, non solo la Deliberazione del Direttore Generale del 29.8.1995 ma anche le schede riepilogative e le note dei competenti Direttori di Clinica il cui contenuto era stato anche confermato, in sede di prova testimoniale, dal prof. S., Direttore di Clinica;

evidenziava che il potere di conformazione non potesse radicarsi in capo ai vertici dell’azienda (che sono, invero, tributari della normazione dell’assunzione ovvero dell’inquadramento del dipendente) ma in capo al direttore responsabile del reparto o divisione nel cui ambito il dipendente esplica la propria attività poiché l’esercizio di tale potere conformativo riguarda l’espletamento dell’attività lavorativa nella sua concretezza e continuità;

2. avverso tale sentenza la Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha proposto ricorso affidato a quattro motivi;

3. le dipendenti hanno resistito con controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il Policlinico ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 3, 4 e 7, del c.c.n.l. sanità 2000-2001 nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 112 c.p.c.;

censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della norma del c.c.n.l. ed in particolare per aver ritenuto sulla base di essa sufficiente il riconoscimento degli svolti compiti di coordinamento da parte del Direttore di Presidio e per aver escluso la necessità di ulteriori valutazioni discrezionali dell’Amministrazione;

sostiene che la norma pattizia, contrariamente a quanto ritenuto, subordina la propria applicazione e l’individuazione dei criteri alla concertazione in sede sindacale;

evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe del tutto pretermesso l’accordo sindacale siglato in data 16/12/2002 in sede aziendale e comunque lo avrebbe disapplicato in modo del tutto illegittimo;

rileva che in sede di tale accordo, nella parte relativa alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 10 si concordò “di acquisire apposita dichiarazione del Direttore responsabile della struttura complessa di assegnazione delle singole unità di personale interessato, già appartenente alla cat. D, confermata dal Dirigente responsabile del Presidio medico in cui si attesti l’eventuale svolgimento di funzioni di coordinamento alla data del 31/8/2001…”;

rileva che dallo stesso senso letterale delle parole utilizzate emergeva che non si poteva prescindere dalla dichiarazione positiva del Direttore responsabile della struttura complessa di assegnazione del dipendente, dichiarazione che, nella specie, mancava;

evidenzia che secondo l’art. 10, comma 3, del c.c.n.l. 2000-2001 il requisito per il riconoscimento dell’indennità in questione non poteva che consistere nell’atto formale del Direttore Generale reso a conclusione del processo accertativo ex post;

2. con il secondo motivo il Policlinico denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, commi 3, 4, e art. 7, e art. 8, commi 4 e 5, del c.c.n.l. 2000-2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del T.U. pubblico impiego, dell’art. 1362 c.c.;

sostiene che l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale è contraria alla comune intenzione delle parti come manifestata anche attraverso il comportamento successivo;

insiste sul fatto che l’applicazione della norma sull’indennità di coordinamento era demandata alla concertazione con i sindacati e nella specie sarebbe stata del tutto ignorata la contrattazione di secondo livello;

3. con il terzo motivo il Policlinico denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 10, commi 3,4, e art. 7, e art. 8, commi 4 e 5, del c.c.n.l. 2000-2001;

rileva l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto provato lo svolgimento già al 31 agosto 2001 da parte delle appellanti di funzioni di coordinamento;

assume che la prova fornita fosse, al riguardo, del tutto insufficiente e che la stessa fosse stata in ogni caso contestata;

4. con il quarto motivo il Policlinico denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonché omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

sostiene che la Corte territoriale ha disatteso clamorosamente l’onere della prova ritenendo sussistente l’effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento pur in presenza di specifica contestazione sul punto ed in difetto di prova dell’art. 10, commi 3, 4, e art. 7, e art. 8, commi 4 e 5, del c.c.n.l. 2000-2001;

5. i primi due motivi sono infondati;

5.1. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto – ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili – la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D;

l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di “collaboratore professionale assistente sociale”;

5.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento;

5.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C;

5.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento – v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339);

5.5. il secondo e il comma 3 disciplinano la situazione relativa alla “prima applicazione” della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento – parte fissa – con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala – già appartenenti alla categoria D, e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di Lire 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”;

5.6. sempre in sede di “prima applicazione” del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5;

5.7. nell’ipotesi di “prima applicazione” di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D *****, ai quali l’azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7;

5.8. quindi, provenendo le controricorrenti dalla categoria D, era necessario, ai fini dell’attribuzione, in sede di prima applicazione, dell’indennità di cui all’art. 10, il conferimento di analogo incarico di coordinamento ovvero, previa verifica, il riconoscimento con atto formale dello svolgimento dell’attività di coordinamento al 31 agosto 2001;

5.9. è stato altresì sottolineato che “in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (v. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198);

5.10. inoltre, tale potere di conformazione non necessariamente si colloca in capo ai vertici aziendali, ma riguarda piuttosto non l’atto di assunzione o di inquadramento del dipendente, ma l’attività lavorativa nella sua concretezza e continuità (Cass. 8 novembre 2013, n. 25198; Cass. 28 maggio 2019, n. 14508);

in applicazione di tali principi è stato di recente affermato che “il giudice di secondo grado, affermando che il conferimento dell’incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all’attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell’organo preposto ad esprimere la volontà dell’ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario, si è discostato da tale consolidato orientamento” (Cass. 14 dicembre 2020, n. 28413);

5.11. nella specie, la Corte territoriale, ha fatto corretta applicazione degli indicati principi e, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha ritenuto che per tutte le ricorrenti vi fossero gli atti formali di conferimento dell’incarico di coordinamento presso i reparti e i servizi della II U.O. di Ginecologia ed Ostetricia tali essendo in particolare le attestazioni dei Direttori responsabili delle UU.OO. di appartenenza ovvero dei Direttori di Clinica, “che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa delle ricorrenti”, corredate dalle schede tecniche riepilogatine delle funzioni ad personam;

5.12. quanto al verbale di accordo sindacale del 16 dicembre 2002, lo stesso doveva limitarsi a far applicazione del medesimo art. 10, commi 3 e 4 e a definire i criteri di valutazione del personale interessato ma non avrebbe potuto introdurre requisiti non previsti dalla contrattazione collettiva (e così richiedere non solo l’attestazione del dirigente responsabile dell’unità operativa ma anche quella del Direttore responsabile della struttura complessa);

ed infatti, a termini dell’art. 10, comma 8, del c.c.n.l. del 2001: “l’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2 del c.c.n.l. 7 aprile 1999 (…)”;

il chiaro riferimento alla “definizione” dei criteri di valutazione esclude che possa essere stata delegata alla fase di concertazione la possibilità di introduzione di “nuovi” criteri;

del resto, come sopra evidenziato, l’Amministrazione non poteva subordinare il diritto riconducibile ai suddetti atti formali a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (v. sul punto la già citata Cass. n. 10009/2010);

6. il terzo e quarto motivo sono inammissibili;

6.1. non sono trascritti gli atti di causa cui si fa riferimento, in violazione degli oneri di specificità e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904);

6.2. a ben guardare, poi, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e dunque per avere attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata;

il rilievo, allora, si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360 c.p.c., comma 1, perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. un., 10 giugno 2016, n. 11892);

7. il ricorso va quindi complessivamente respinto;

8. la regolazione delle spese segue la soccombenza;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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