LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6623/2016 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8630/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2015 R.G.N. 7009/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata disattesa la domanda di B.L., dipendente del Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE), con mansioni esecutive, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, sulla base di contratto intercorso tra il 30.4.1998 ed il 29.11.2001 soggetto alla legge locale, con cui la predetta aveva chiesto le differenze retributive rispetto a quanto corrisposto a personale di pari mansioni, nei corrispondenti periodi, con contratti regolati dalla legge italiana o in subordine rispetto ad altri addetti con mansioni di concetto che percepivano somme superiori a quelle a lei erogate; avverso tale pronuncia la B. ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, poi illustrato da memoria e resistito da controricorso del MAE, parimenti seguito da memoria.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di ricorso la B. afferma la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 162, comma 3, nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132, nonché la violazione del combinato disposto dell’art. 157 del medesimo D.P.R., con la L. n. 401 del 1990, art. 17, comma 1 e con L. n. 604 del 1982, art. 28 e art. 27, comma 3, nel testo anteriore alla loro sostituzione ed abrogazione ad opera rispettivamente del D.L. n. 103 del 2000, artt. 1 e 3, come anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.;
dal ricorso per cassazione, pag. 11, punto 3.5. si evince che non è ulteriormente coltivata, come eccepito dal MAE nel controricorso, la domanda principale basata sul raffronto con gli omologhi di ruolo dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado, cui fanno capo contratti sottoposti a legge italiana, precisando ora la ricorrente – con affermazione in sé corretta – che la fissazione in misura pari al 68 % dell’omologo di ruolo era prevista per i contratti sottoposti a legge locale dal previgente art. 162, comma 3, mentre la norma in vigore dal 1996 e dunque all’epoca della stipula del contratto con la ricorrente, nel 1998, prevedeva (art. 162, comma 3, in relazione all’art. 157, comma 1 D.P.R. cit.) il solo criterio del massimo pari al 95% dell’indennità di servizio estero dell’omologo di ruolo;
la B. insiste tuttavia nel raffronto di cui alla pretesa originariamente subordinata, segnalando come la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione di comparazione con essa prospettata fosse quella del regime di cui all’art. 162, comma 3, D.P.R. cit., antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 132;
quest’ultimo profilo, anche a volerne ritenere la correttezza in ragione del fatto che il secondo contratto richiamato per il raffronto risalirebbe al 1.1.1999, è tuttavia inconferente, perché si tratta di contratto che è esposto come riguardante mansioni “di concetto”, mentre la stessa ricorrente assume di avere assunto mansioni impiegatizie solo dopo il 29.11.2001, con contratto estraneo alla presente causa, mentre rispetto al periodo precedente essa ha fatto riferimento a mansioni “esecutive”, sicché, a parte ogni altra questione, sfugge come a fondare l’azione possa stare un raffronto con attività e rapporti diversi dai propri;
la Corte territoriale ha poi espressamente rilevato come fosse mancata l’allegazione, nel ricorso introduttivo, del discostarsi della retribuzione del periodo 1998-2001 dai parametri rispetto ad essa vigenti e di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, comma 1 (nel testo anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 1), in quanto richiamato dall’art. 162, comma 3 vigente ratione temporis e dunque nel testo quale già modificato dalla L. n. 662 del 1996, profilo rispetto al quale il ricorso per cassazione non contiene puntuali repliche, a nulla evidentemente valendo il richiamo al limite del 95% di cui allo stesso art. 157, comma 1 dell’epoca, che è solo un limite massimo;
l’assunto della Corte di merito è dunque del tutto coerente con gli approdi di questa S.C., qui condivisi e cui si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, secondo cui “il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, non può rivendicare una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale se non per difformità dai parametri indicati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157 (nelle sue previsioni di tempo in tempo vigenti, n.d.r.), attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., ovvero, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, dalla contrattazione collettiva, mentre non può invocare, come parametro per quantificare la “giusta” retribuzione, un trattamento di miglior favore riconosciuto ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni” (Cass. 21 giugno 2019, n. 16755);
assunto che, per quanto sopra detto, non resta scalfito da precise deduzioni che contrastino quanto in esso indicato come carente;
in definitiva il motivo di ricorso resta privo di conferenza (prospettando il raffronto rispetto a lavoratori di diversa qualifica) e di pregnanza impugnatoria (non contenendo puntuale replica rispetto alle carenze allegatorie rilevate alla Corte di merito) e ciò ne comporta l’inammissibilità (v. peraltro, per la reiezione in altra analoga ipotesi, Cass. 10 marzo 2021, n. 6715);
le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021