Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.41578 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16636/2018 proposto da:

AGI – AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MANLIO ABATI, CRISTIANO ANNUNZIATA;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 61, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO FANCELLO SERRA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/03/2018 R.G.N. 1408/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

1. Con sentenza del 23 marzo 2018, la Corte d’appello di Milano accertava la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di F.F. con AGI – Agenzia Giornalistica Italiana s.p.a. dal 25 luglio 2008 con la qualifica di redattore ordinario, annullava il licenziamento da questa intimatogli il 15 dicembre 2015 e la condannava alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria, pari all’ultima retribuzione globale di fatto in misura di dodici mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi legali: così riformando la sentenza di primo grado, resa con rito cd. Fornero, che aveva rigettato le domande del lavoratore.

2. In via preliminare, essa riteneva ammissibile l’adozione del suddetto rito, alla luce della prospettazione del ricorrente, invocante la tutela ai sensi del novellato testo della L. n. 300 del 1970, art. 18 (sul presupposto del previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, formalmente regolato da quattro contratti di collaborazione, di cui l’ultimo a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 dicembre 2012 e di illegittimità del licenziamento, così qualificato il recesso della società) e negava la sua decadenza dall’impugnazione, a norma della L. n. 183 del 2010, art. 32.

3. Nel merito, la Corte territoriale riteneva provata la natura subordinata del rapporto, nella declinazione attenuata in ragione della peculiarità delle mansioni e dell’autonomia della prestazione lavorativa intellettuale del giornalista, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, ritualmente acquisite dal giudizio tra le stesse parti davanti al medesimo Tribunale per l’accertamento della natura subordinata del rapporto (definito in senso favorevole al lavoratore con la sentenza n. 2811/2017); e il conseguente difetto di motivazione scritta del recesso datoriale, privo di una ragione sostanziale, comportante la tutela risarcitoria attenuata riconosciuta con le condanne suindicate.

4. Con atto notificato il 22 maggio 2018, la società ricorreva per cassazione con nove motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso.

5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito da L. Conv. n. 176 del 2020, nel senso del rigetto del ricorso.

6. Entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., per la mancata impugnazione di ognuno dei quattro contratti di collaborazione autonoma tra le parti anteriori al quinto (con decorrenza dal 1 febbraio 2012 al 24 dicembre 2015, data di ricezione della comunicazione di recesso), né delle relative risoluzioni, con la conseguenza della pretesa natura subordinata, anziché autonoma del rapporto, a decorrere eventualmente dal 1 febbraio 2012: circostanza ignorata dalla sentenza impugnata, in quanto apoditticamente, e pertanto immotivatamente, ritenuta irrilevante, anziché estranea al thema decidendum, in difetto di allegazione e domanda di parte, comportante nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.

2. Esso è infondato.

3. In via di premessa, occorre ribadire che la L. n. 183 del 2010, art. 32 (comma 3, lett. a) si applica ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, sul presupposto della necessità di una comunicazione scritta, dalla quale far decorrere il termine di decadenza, non rientrando nel suo perimetro applicativo l’ipotesi di licenziamento intimato oralmente, proprio a cagione della mancanza di un atto scritto (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254, in motivaz. p.to 5.8, con richiamo di Cass. 11 gennaio 2019, n. 523 e Cass. 9 novembre 2015, n. 22825).

3.1. Deve pertanto essere negata la decadenza denunciata, non configurabile in riferimento ai primi quattro contratti di collaborazione autonoma (oggetto di specifica allegazione dal ricorrente e di considerazione dalla Corte territoriale in riferimento a detta questione: ultimo capoverso di pg. 2, primi due alinea del primo capoverso di pg. 3 della sentenza), in assenza appunto di alcun recesso impugnabile: essendo invece stata possibile al lavoratore l’impugnazione soltanto della comunicazione del 15 dicembre 2015, avvenuta tempestivamente come accertato dalla Corte territoriale (ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).

3.2. Ma neppure ricorre un vizio di ultrapetizione, configurabile quando il giudice di merito attribuisca alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, per l’introduzione vietata di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché esso, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) e pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048); ma non quando il giudice ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio di primo grado, naturalmente si offrano alla valutazione del giudice d’appello in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (Cass. 7 maggio 2019, n. 12014).

3.3. Sicché, nel caso di specie, la Corte territoriale ha reso la pronuncia nel perimetro dell’allegazione oggetto di domanda.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e 48, per inapplicabilità del rito speciale ai primi quattro contratti di collaborazione autonoma non impugnati, né al supposto licenziamento nel corso del quinto (unico impugnato), siccome recesso da contratto di collaborazione autonoma, estraneo al perimetro del rito.

5. Anch’esso è infondato.

6. La Corte territoriale ha esattamente applicato (per le argomentate ragioni esposte a pg. 5 della sentenza) il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il c.d. “rito Fornero” è applicabile alle domande di accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto finalizzate a pronunce di illegittimità del licenziamento e di applicabilità del regime di tutele stabilite dalla L. n. 300 del 1970, novellato art. 18, con il solo limite di quelle artificiose, indipendentemente dalla fondatezza delle allegazioni, senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti ne possa precludere l’accesso (Cass. 8 settembre 2016, n. 17775; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2303; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33555). L’accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro e così pure l’individuazione del soggetto che si assuma essere datore di lavoro, è infatti compatibile con detto rito speciale, rientrando le relative questioni tra quelle che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento (Cass. 10 settembre 2018, n. 21959).

7. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, artt. 112,115 c.p.c., per omessa pronuncia, e in ogni caso vizio di motivazione, sull’eccezione di allegazione carente del lavoratore, con il ricorso introduttivo, delle circostanze di fatto caratterizzanti il preteso rapporto di subordinazione, invece accolta dal Tribunale.

8. Esso è infondato.

9. La Corte territoriale ha rigettato implicitamente (il che esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia al riguardo: Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718) l’eccezione di difetto di allegazione, avendo valutato e deciso nel merito le allegazioni del lavoratore (all’ultimo capoverso di pg. 2 della sentenza) in ordine alla prospettata qualificazione di unicità, a fronte della formale pluralità di contratti di collaborazione autonoma, del rapporto di lavoro di natura subordinata, oggetto della domanda di accertamento.

10. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., artt. 1, 11 CCNL Giornalisti, per erroneo accertamento della subordinazione attenuata del lavoratore su circostanze irrilevanti, assolutamente compatibili con un rapporto di collaborazione autonoma, quali la tipologia del servizio giornalistico e la continuità delle prestazioni rese, basate essenzialmente sull’email 10 giugno 2013 del sig. C. e sulla sua testimonianza, a discapito delle altre ignorate, in difetto di un comprovato rapporto di dipendenza.

11. Con il quinto, essa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., 2697 c.c., per mancata indicazione né motivazione della prova dei requisiti (peraltro irrilevanti) della ravvisata subordinazione, non essendone stati da alcun teste (compreso il sig. C.) riferiti gli obblighi di prestazione che la caratterizzano (quanto ad osservanza di orario, presenza, disponibilità costante, esecuzione di direttive specifiche e soggezione a controllo), essendo indiscusso lo svolgimento dal lavoratore di un’attività di informatore sempre dall’esterno, con mezzi propri, senza inserimento nell’organizzazione aziendale.

12. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., art. 2702 c.c., per la rilevanza attribuita all’email 10 giugno 2013 del sig. C., mero frutto (nella valorizzata espressione di “collaboratori di fatto” in riferimento ai collaboratori autonomi ed esterni) di un’opinione personale, non impegnativa, tanto meno con valore confessorio, nei confronti della società, in ogni caso irrilevante rispetto all’accertamento delle modalità effettive di prestazione dell’attività lavorativa.

13. Con il settimo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1730 c.c. e segg., art. 2104 c.c., artt. 112,115 c.p.c. e omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la valutazione di irrilevanza dalla Corte territoriale, a fini di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, della mancanza di potere negoziale del sig. C., in quanto non titolare di un potere di rappresentanza della società nella gestione del rapporto di collaborazione in oggetto, non potendolo egli istituire, né estinguere o modificare, avendo anzi disatteso le direttive al riguardo, agendo quale falsus procurator, senza alcun effetto impegnativo nei confronti della società medesima, ma avendo agito ad esclusivo titolo personale.

14. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

15. E’ risaputo che, in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato comporta una declinazione attenuata della subordinazione, per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, oltre che per la sua natura prettamente intellettuale, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del vincolo, rileva specificamente l’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa (Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785; Cass. 3 maggio 2017, n. 10685; Cass. 7 settembre 2021, n. 24078).

15.1. Non si configura peraltro la violazione delle norme di diritto (soltanto formalmente) denunciate, non conformata al requisito proprio, di deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, essa veicola piuttosto l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Qui peraltro esso non sussiste, in assenza di un fatto storico, posto che le censure vertono sulla contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie, neppure ricorrendo un’ipotesi di motivazione con riduzione al di sotto del minimo costituzionale (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

15.2. Sicché, le doglianze si risolvono nella sollecitazione di una sostanziale rivisitazione del merito, sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e ricostruzione del fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404).

15.3. La Corte territoriale ha anzi esattamente applicato i principi di diritto in ordine alla subordinazione attenuata del giornalista (dal primo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della sentenza), accertando l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, in esito alla complessiva valutazione degli elementi di prova scrutinati, correttamente acquisiti dal processo definito tra le stesse parti dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2811/2017 (per le ragioni argomentate dal primo al penultimo capoverso di pg. 6 della sentenza), tra i quali anche la deposizione testimoniale del vicecapo redattore C.S. e la sua comunicazione via mail del 10 giugno 2013 (dal secondo all’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza), apprezzata nell’ambito del più ampio ragionamento probatorio, congruamente argomentato (dal terzo capoverso di pg. 8 al sesto di pg. 10 della sentenza). Ed esso è insindacabile nell’odierna sede di legittimità, in quanto accertamento in fatto, di spettanza esclusiva del giudice di merito, congruamente argomentato (Cass. 5 novembre 2009, n. 23455; Cass. 4 maggio 2011, n. 9808; Cass. 10 luglio 2015, n. 14434), per le ragioni dette.

15.4. Quanto ai profili, neppure pertinenti, di difetto di rappresentanza della società da parte del predetto sig. C., in particolare riferimento alla mail suindicata, essi sono del tutto irrilevanti, non avendo nel caso di specie la Corte d’appello avuto necessità di verificarne i poteri negoziali (come dalla stessa ben chiarito al quarto e quinto capoverso di pg. 10 della sentenza), essendole stata devoluta la qualificazione di una prestazione lavorativa, da accertare in fatto, come noto, nel suo concreto svolgimento effettivo (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858); posto che non è la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, sebbene rilevante, determinante ex se, dal momento che esse, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia (Cass. 19 agosto 2013, n. 19199).

16. Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., art. 2118 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, per la mancata considerazione, nell’apodittica affermazione della sentenza di mancanza di motivazione del recesso, ritenuto privo di motivo soggettivo od oggettivo, della clausola sub punto 3) del contratto di collaborazione autonoma 27 gennaio 2012, di previsione della facoltà delle parti di recesso ad nutum, oggetto della comunicazione 15 dicembre 2015, senza alcuna indagine della comune volontà delle parti.

17. Infine, con il nono, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362 c.c. e segg., L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, L. n. 604 del 1966, art. 3,artt. 112,115 c.p.c., per mancata indagine della volontà delle parti, non soltanto di libero recesso dal rapporto, ma pure di non poterlo continuare per “le attuali esigenze organizzative”, quale specifica motivazione di un giustificato motivo oggettivo.

17. Entrambi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

18. Al di là della contestazione mera dalla ricorrente dell’interpretazione della lettera di comunicazione, riservata esclusivamente al giudice di merito, in assenza di alcuna deduzione dei canoni interpretativi violati (applicabili anche agli atti unilaterali, a norma dell’art. 1324 c.c.: Cass. 30 maggio 2018, n. 13667; Cass. 14 novembre 2013, n. 25608), né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), la Corte ha compiuto un argomentato accertamento in fatto.

18.1. Ebbene, in esito ad esso, essa ha ritenuto l’esistenza tra le parti di un rapporto di subordinazione a tempo indeterminato, con esclusione pertanto di ogni riferimento alla libera recedibilità, per la sua attrazione, a norma della L. n. 108 del 1990, art. 2, alla regola di giustificazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, esigente una comunicazione scritta, con la specificazione dei motivi che l’abbiano determinato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della stessa legge come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37. Essa si è infatti limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, senza mutare la funzione della motivazione: che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere nei termini essenziali le ragioni del recesso, con la conseguenza che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha appunto l’onere di specificazione detto, senza tuttavia essere tenuto, neppure dopo la modifica legislativa, ad un’analitica esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento (Cass. 7 marzo 2019, n. 6678; Cass. 6 agosto 2020, n. 16975).

18.2. E tale condizione non è stata soddisfatta, nel caso di specie, per l’assoluta genericità delle non meglio precisate “attuali esigenze organizzative”.

19. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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