LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27777/2016 proposto da:
Frael s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, presso lo studio dell’avvocato Borraccino Antonio, rappresentata e difesa dall’avv. RICIGLIANO MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Asl Napoli ***** Centro;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2266/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2266/2016, depositata in data 3/6/2016, – in controversia concernente opposizione promossa dalla ASL Napoli ***** Centro nei confronti della Frael sas avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il quale si era ingiunto alla prima di pagare la somma di Euro 18.413,00, a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie concernenti la branca di radiologia diagnostica rese nel ***** dalla società in regime di accreditamento, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva confermato il decreto opposto.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, inammissibile il primo motivo di gravame, vertente sulla statuizione in ordine alla sussistenza di un rapporto di provvisorio accreditamento tra la ASL e la struttura sanitaria privata, dovevano essere accolti i motivi concernenti l’eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, a seguito di comunicazione del 24/3/2009 circa l’impossibilità di retribuire le prestazioni di radiologia erogate oltre il giorno 25/8/2008 per esaurimento del tetto di spesa, considerato che il mancato superamento del tetto di spesa (oltre che della capacità operativa massima applicabile al Centro accreditato o COM) costituiva un elemento integrativo, imposto dal SSN, della fattispecie costitutiva del credito azionato, il cui onere probatorio era a carico del Centro medesimo, e nella specie, non ne era stata offerta prova, essendovi anzi “indizi” idonei a fare ritenere che il tetto di spesa fosse stato superato; inoltre, l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l’osservanza dei limiti di spesa non erano subordinati né condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate ed il ritardo nella istituzione di tavoli tecnici e la mancata comunicazione tempestiva degli eventuali sforamenti nel corso dell’esercizio finanziario non rilevavano, essendo le strutture sanitarie private vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie unicamente nei limiti stabiliti negozialmente e potendo al più intraprendere, a fronte del mancato o ritardato adempimento dell’obbligo informativo, un’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; neppure sussisteva una preclusione da giudicato in ordine al mancato superamento del tetto di spesa assegnato per la branca di radiologia diagnostica nell’anno 2008, trattandosi di giudizi diversi aventi solo identità di questioni di diritto.
Avverso la suddetta pronuncia, la Frael sas propone ricorso per cassazione, notificato il 29/11/2016, affidato a due motivi, nei confronti dell’ASL Napoli ***** Centro (che non svolge difese) La ricorrente ha depositato memoria scritta (allegando pronunce di merito e di legittimità successivamente intervenute su identiche controversie).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c.art. 324 c.p.c., in relazione alla formazione di un giudicato esterno in altri giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ASL Napoli ***** Centro con riferimento alle prestazioni effettuate dalla stessa società nei mesi di *****, giudizi tutti definiti con sentenze di rigetto nel merito delle opposizioni ed anche della contestazione circa lo sforamento del tetto di spesa assegnato per la branca di radiologia diagnostica nel *****, per anomalie procedimentali nel monitoraggio e comunicazione del raggiungimento del tetto di spesa in questione; con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2967 c.c., D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater e quinquies per avere la Corte d’appello ritenuto che il rispetto, rectius il mancato sforamento, dei tetti di spesa della macroarea non sia un elemento impeditivo del credito azionato, il cui onere deduttivo ed istruttorio grava sulla debitrice, ma un elemento costitutivo della pretesa creditoria.
2. La prima censura è inammissibile.
Invero, dovendo il giudicato essere assimilato agli elementi normativi, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, è necessario precisare che il giudicato funziona come norma di diritto, ma costituisce “norma sul caso concreto”. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l’indicazione del suo oggetto, ossia, le specifiche circostanze del caso concreto (Cass. n. 30838/2018; Cass. n. 15339/2018; Cass. SU n. 11501/2008; Cass. SU n. 24664/2007).
Ora, solo con la trascrizione o, quanto meno, la sintesi esatta del contenuto delle altre sentenze di merito, con riferimento all’oggetto della controversia e alle questioni ivi trattate e decise, che fungerebbero da regula iuris nel procedimento de quo, questa Corte avrebbe potuto verificare la reale portata del giudicato.
Ciò che emerge dal motivo, invece, è esclusivamente che nei suddetti giudizi, promossi dalla ASL Napoli ***** Centro in opposizione a decreto ingiuntivo (non si comprende se nei confronti di altre strutture sanitarie accreditate), i giudici del merito hanno statuito che la contestazione della ASL sul superamento del tetto di spesa era infondata “in ragione di anomalie e tardività del procedimento di monitoraggio e comunicazione del raggiungimento del tetto di spesa della macroaerea normativamente imposto in capo alla ASL Napoli ***** Centro” e che vi era una perfetta “sovrapponibilità” del ragionamento espresso dai giudici stessi.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. 23918/2010; Cass. 6543/2014; Cass. 12111/2020) che “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive”.
3. La seconda censura è invece fondata.
Questa Corte ha affermato il principio in base al quale ” “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev’essere dimostrato dalla parte debitrice” (Cass. 17437/2016; Cass. 3403/2018; Cass. SU 15515/2018; Cass. 17735/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021; in motivazione).
Questa Corte ha chiarito quindi che la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo deve dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle effettuate in regime di accreditamento (nella specie, provvisorio) ed autorizzate, mentre spetta alla A.S.L. la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della C.O.M.. Infatti, nell’economia dell’onus probandi, siccome delineato dal paradigma dell’art. 2697 c.c., il fatto negativo va apprezzato considerando che “ciò che assume rilievo è la sua efficacia di impedire il dispiegarsi di un fatto costitutivo”, di talché l’onere di provarlo compete a chi resiste alla pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n. 16380/2019 e n. 3403/2018). Non grava, pertanto, sulla struttura sanitaria privata l’onere di provare di aver rispettato la C.O.M., il cui mancato superamento non si configura come fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Nella specie, la Corte distrettuale ha affermato, difformemente da tale orientamento di questo giudice di legittimità, che la struttura privata era onerata della prova circa il mancato superamento dei limiti determinati dalla c.o.m. (capacità operativa massima della struttura) e dal tetto di spesa e neppure ha accertato, comunque, che nella fattispecie, la ASL avesse effettivamente offerto prova (contraria) del superamento, limitandosi a parlare di “indizi” offerti, con richiamo ad una nota della Asl del 24/3/2009, nella quale la stessa comunicava al Centro accreditato “l’impossibilità di retribuire le prestazioni di radiologia erogate oltre il giorno *****, data di “esaurimento del tetto di spesa”, nonché l’applicazione di una RTU pari all’importo di Euro 75.889,67".
4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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