Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41665 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 28039-2020 proposto da:

COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO MARIA CANTORE;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO BARILE;

– controricorrente –

contro

SIRC SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 101/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARI, che visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il presente regolamento.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 1 novembre 2020 il Comune di Serrara Fontana propone regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del tribunale di Napoli, con la quale è stata declinata la competenza per territorio di quel Tribunale in favore, alternativamente del Tribunale di Roma e/o del Tribunale di Nocera Inferiore nella controversia tra Groupama ass. ni e il predetto Comune, e ciò in ragione della ritenuta opponibilità a quest’ultima della clausola n. 15 del contratto (polizza fideiussoria rilasciata in relazione a un appalto pubblico stipulato tra il Comune e una impresa) che prevede una deroga alla competenza, pur essendo il Comune parte estranea alla convenzione, stipulata tra l’impresa appaltatrice e la compagnia assicuratrice. Parte resistente ha presentato memoria per resistere. Il Pm ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Per quanto interessa, il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza statuendo che il Comune trae la sua legittimazione a pretendere l’escussione della garanzia in applicazione dell’art. 1413 c.c., secondo cui il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto. Pertanto, le clausole del contratto che va a favore del terzo sono opponibili a quest’ultimo.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione dell’art. 1182 c.c., e dell’art. 20 c.p.c.. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 28 c.p.c., e degli artt. 1411-1413 c.c., per avere ritenuto il Tribunale che la clausola di elezione del foro convenzionale derogatrice della competenza territoriale fosse opponibile al Comune, insistendo sul fatto che il Comune non abbia preso parte all’accordo de quo.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 28 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto il Tribunale non avrebbe motivato sul punto.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 38 e 183 c.p.c., per non avere deciso il Tribunale la questione di competenza pur avendo invitato le parti a precisare le conclusioni sull’eccezione. Violazione delle norme sul procedimento, in quanto il Tribunale, dopo lo scambio della precisazione delle conclusioni, cui erano state invitate le parti dopo la prima udienza di trattazione, avrebbe proseguito nel giudizio invitando le parti a produrre memorie istruttorie. Dunque, dopo quattro anni, ha deciso pronunciandosi esclusivamente sulla questione di competenza, declinandola.

4. Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue in relazione ai tre motivi, da analizzare congiuntamente in quanto collegati alla medesima questione.

5. I motivi sono infondati.

6. Il Giudice ha declinato la propria competenza ritenendo, a definizione del giudizio, opponibile al terzo beneficiario del contratto di garanzia (polizza fideiussoria) – emessa da Groupama in suo favore per il caso dell’inadempimento dell’appaltatore secondo la normativa di contratti pubblici la clausola derogatoria della competenza territoriale stipulata inter partes, richiamando il disposto di cui all’art. 1413 c.c., motivando esaustivamente sul punto in questione, sulla base di una interpretazione della normativa sul contratto a favore del terzo del tutto conforme alla giurisprudenza espressasi sul punto, in quanto qualora il terzo abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme, non potendosi configurare un’accettazione solo parziale del contratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11261 del 27/05/2005; Sez. 3, Sentenza n. 21875 del 19/11/2004; Sez. 1, Sentenza n. 13474 del 10/10/2000; Cass. sez. 3, 18/3/1997 n. 2384).

7. Le pronunce di segno contrario, riportate dal ricorrente (tra le quali spicca Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24415 del 2013), invero lasciano espressamente fuori dal contesto della decisione la speciale ipotesi, qui discussione, del contratto a favore del terzo, riguardando l’invocato principio del “res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet” solamente i contratti che non riguardano questo particolare schema regolato da disposizioni speciali, ove il terzo si pone come parte in senso sostanziale del contratto cui sono opponibili le pattuizioni del contratto stipulato certamente inter alios, ma a suo esclusivo favore.

8. Per completezza, giova rilevare che nessun rilievo assume la circostanza che sia pendente dinanzi al Tribunale di Napoli la causa promossa dal Comune nei confronti dell’appaltatrice S.I.R.C. s.p.a. per conseguire il risarcimento del danno provocato dall’inadempimento dell’appalto pubblico.

9. Invero, non sussiste alcuna connessione tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella introdotta nei confronti del garante perché tali cause sono destinate a svolgersi tra soggetti diversi, di guisa che la decisione dell’una non può spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell’altra, tanto che tra le predette non può neppure astrattamente configurarsi la pregiudizialità di cui all’art. 295 c.p.c., che, a ben vedere, ricorre soltanto a condizione che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento della fattispecie, di un’altra situazione sostanziale, tale per cui la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto (Cass. n. 1285 del 2006; Cass. n. 27426 del 2009).

10.Va, infine, rilevato che nessun giudicato implicito sulla competenza si è formato in epoca antecedente alla emanazione del provvedimento impugnato.

11. A ben vedere, infatti, il giudice istruttore aveva concesso termine per interloquire sulla questione di competenza senza tuttavia invitare le parti a precisare le conclusioni onde rimettere la causa in decisione sulla questione preliminare pregiudiziale.

12.Per tali ragioni, dunque, non è dato affermare che, disponendo la prosecuzione del processo attraverso la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, il giudice abbia implicitamente affermato la propria competenza.

13. Per quanto riguarda la scansione del processo, soccorre il principio per cui quando il giudice decide, decide su tutta la causa ex art. 187 c.p.c., comma 3, potendo il giudice discrezionalmente portare in decisione unitamente al merito anche le questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza. Quindi, un eventuale ripensamento circa l’opportunità di decidere separatamente la questione di competenza, una volta esaminate le note ammesse, come non comporta un giudicato implicito di rigetto dell’eccezione di incompetenza (per quanto sopra detto), così anche non incide sulla validità del procedimento, essendo il giudice dominus della direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., sempre che i poteri siano stati intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo.

14. Sul punto, peraltro, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento tale da evidenziare la violazione di detto precetto da parte del giudice nella direzione del processo, a parte il mutamento della intenzione iniziale di portare la questione in decisione separatamente dal merito, il che non comporta alcuna lesione del giusto contraddittorio, tra l’altro non dedotta.

15. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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