Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41690 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25422/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 2911/12/2015, depositata il 25 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno (n. 250/12/12), che aveva accolto il ricorso presentato da D.B. contro l’avviso di accertamento per Euro 700.910,00, emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2006, quale socia e titolare del 100% della società S.G. Costruzioni s.r.l., unipersonale, per maggiori redditi riscontrati in capo alla società. In particolare, il giudice d’appello, pur dando atto che l’Ufficio appellante aveva prodotto la stampa di un tabulato di deposito di ricorso per cassazione da cui risultava la notifica di un ricorso al 7 gennaio 2013, proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (23 maggio 2012), relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, tuttavia “non (risultavano) presentati in appello motivi di merito sulla fondatezza dell’accertamento del reddito da capitale determinati per relationem alla D.”. Non risultavano, dunque, sollevati motivi di appello sulla fondatezza dell’accertamento travolto in primo grado.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resta intimata la contribuente.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La motivazione della sentenza d’appello risulterebbe incomprensibile e, comunque, contraddittoria, sì da poter essere definita meramente apparente. In particolare, mentre, dapprima, la Commissione regionale evidenzia che “i motivi di ricorso enunciati dalla ricorrente oggi appellata” non erano supportati da idonea documentazione, ma neppure (erano) stati riproposti in questa fase di giudizio nevvero confutati dall’appellante”, “se ne (desumeva) un’acquiescenza o comunque la non proponibilità in appello delle ragioni di merito sulla doluta infondatezza dell’accertamento del reddito da capitale”. Pertanto, pur muovendo il giudice d’appello dall’esame dei motivi di ricorso della contribuente, non supportati da idonea documentazione, se ne traeva poi la conclusione di una intervenuta acquiescenza o comunque l’improponibilità in appello delle ragioni di merito sulla infondatezza dell’accertamento, quindi con una affermazione di fondatezza del ricorso della contribuente, in totale contrasto con la premessa sopra indicata. Inoltre, il giudice di prime cure nell’accogliere il ricorso della contribuente, si era limitato ad osservare che “l’esito del presente giudizio non può che essere subordinato a quello principale riguardante la società”; poiché, dunque, la Commissione regionale aveva accolto l’appello della società, doveva essere accolto anche il ricorso della contribuente socia.

2. Con il secondo motivo di impugnazione (denominato sub 3 a pagina 5 del ricorso per cassazione) la ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Invero, la sentenza d’appello ha annullato completamente l’avviso di accertamento, mentre la contribuente, sin dal ricorso, aveva parzialmente riconosciuto parte dei maggiori introiti societari, per la somma di Euro 91.041,00. L’accertamento non poteva quindi essere integralmente annullato.

3. Con il terzo motivo di impugnazione (denominato sub 4 a pagina 6 del ricorso per cassazione) la ricorrente si duole della “violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Il giudice d’appello avrebbe dovuto procedere alla sospensione del presente giudizio, in attesa dell’esito del giudizio di cassazione riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei motivi secondo e terzo.

4.1. Invero, la motivazione della sentenza del giudice d’appello è sostanzialmente incomprensibile e contraddittoria.

4.2. Infatti, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dalla socia, ma esclusivamente in ragione dell’accoglimento in appello (CTR Campania, 23 maggio 2012) del ricorso presentato dalla società, quindi senza entrare nel merito delle questioni sollevate nel ricorso introduttivo.

Il giudice di prime cure, infatti, ha affermato che “l’esito del presente giudizio non può che essere subordinato a quello principale riguardante la società… considerato che la sezione n. 4 della Commissione… Regionale…ha accolto l’appello del contribuente (società),… questo Collegio non può che accogliere il ricorso ora esaminato”. Il ricorso presentato dalla socia è stato, quindi, accolto solo ed esclusivamente per l’accoglimento, nel frattempo, del ricorso presentato dalla società in sede di appello.

La sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 23 maggio 2012, che ha deciso il gravame proposto dalla società S.G. Costruzioni s.r.l., è stata poi cassata dalla Corte di cassazione con sentenza depositata il 30 ottobre 2019, n. 27800. E’ stato accolto, infatti, il primo motivo di impugnazione con cui l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come l’Amministrazione finanziaria, attore sostanziale nel processo tributario, fosse “affrancata” dalla produzione di atti conosciuti o conoscibili da parte della contribuente, tra cui rientrava anche il processo verbale di constatazione.

Il giudice d’appello, nella sentenza oggetto d’esame (Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Palermo, n. 2911/12/2015, depositata il 25 marzo 2015), ha rigettato l’appello della Agenzia delle entrate sulla base di una motivazione del tutto incomprensibile.

Infatti, ha completamente glissato in ordine alla considerazione che la sentenza del giudice d’appello, riguardante la società (23 maggio 2012), era stata impugnata con ricorso per cassazione, iscritto con il numero 2151/13, sicché non poteva certo essere posta a fondamento della decisione relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento nei confronti della socia. Al contrario, la Commissione regionale ha rilevato che “in udienza, però, l’ufficio appellante ha prodotto la stampa di un tabulato di deposito ricorso per cassazione proveniente dall’ufficio affari legali, da cui risulta la notifica di un ricorso al 7/1/2013”. Ciononostante, il giudice d’appello dopo avere osservato che “al di là della mancanza di riferimenti oggettivi certi sull’attribuzione di quel numero di protocollo del deposito del ricorso per cassazione la sentenza di cui CTR di cui si discute, superando anche le modalità di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza a cura della segreteria della CTR ovvero le verifiche di tempestività del ricorso di legittimità – non spettanti a questa AG ed in questa fase-“, ha concluso nel senso che “non(risultavano) presenti in appello motivi di merito sulla fondatezza dell’accertamento del reddito da capitali determinati per relationem alla D.”.

4.3. Proseguendo nella motivazione, il giudice d’appello muove dalla premessa della infondatezza del ricorso presentato dalla contribuente (“lo stesso avviso di accertamento originariamente impugnato partiva dalla considerazione che l’accertamento per la società fosse stato confermato in primo grado di giudizio dalla CTP….ed i motivi di ricorso enunciati dalla ricorrente oggi appellata non soltanto non sono supportati da idonea documentazione ma neppure sono stati riproposti in questa fase di giudizio nevvero confutati dall’appellante”), per poi giungere alla conclusione che era infondato l’appello della Agenzia delle entrate (“se ne desume un’acquiescenza o comunque la non proponibilità in appello delle ragioni di merito sulla doluto infondatezza dell’accertamento del reddito da capitali”).

Vi e’, dunque, una totale contraddittorietà tra le premesse logiche e giuridiche del ragionamento e le rispettive conclusioni.

Inoltre, si è generata, nella motivazione in esame, una estrema confusione anche nella corretta identificazione delle parti processuali; si fa riferimento nell’incipit della motivazione alla circostanza che “L’appellato ha prodotto la certificazione del 26/9/2012 proveniente dalla Segreteria della CTR Salerno attestante il passaggio in giudicato della sentenza n. 306/4/12”, ma la produzione è stata effettuata dalla socia “appellata”; poi si fa riferimento in modo poco comprensibile sia all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sia a quello emesso nei confronti dell’unica socia; si confondono, poi, la socia ricorrente in prime cure, con l’Agenzia ricorrente in appello (“i motivi di ricorso enunciati dalla ricorrente oggi appellata… neppure sono stati riproposti in questa fase di giudizio nevvero confutati dall’appellante”).

4.4. Inoltre, prosegue la motivazione evidenziando che l’Agenzia delle entrate, nell’atto di appello non avrebbe indicato le ragioni idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento nei confronti della società (“quanto ai motivi per relationem. Del tutto inammissibile il motivo di appello concernente l’illogicità e contraddittorietà di altra sentenza riguardante la società, mancando le censure in fatto sulla contestata fondatezza nel merito della pretesa nei riguardi della originaria ricorrente”). Pertanto, “ove pure si reputasse non correttamente attestato il passaggio in giudicato della sentenza della CTR che annullava l’avviso di accertamento per la SG Costruzioni circa la determinazione di maggiori ricavi non contabilizzati per oltre Euro 1.752.000,00, indipendentemente dai motivi che hanno sorretto il suo annullamento in via giudiziale”, non sarebbero stati articolati specifici motivi di appello con riferimento alla legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società (“non risultano sollevati motivi di appello sulla fondatezza dell’accertamento travolto in primo grado”).

Anche in questo caso, al di là della comprensibilità del ragionamento del giudice d’appello, è evidente che il gravame proposto dall’Ufficio censurava in modo specifico la sentenza di prime cure, anche con riferimento alla correttezza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, come emerge dalla trascrizione di stralci dell’appello riportati nel ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate (“nello stesso ricorso in primo grado del contribuente… si riportano… passi del processo verbale… se la CTR avesse ritenuto indispensabile l’acquisizione del PVC… avrebbe potuto ordinare l’esibizione di un documento… conosciuto da entrambe le parti… del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 1”). Pertanto, è evidente, la confutazione, con l’atto di gravame, da parte dell’Agenzia delle entrate della decisione d’appello adottata in ordine alla controversia sulla legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, non essendo necessaria la produzione in giudizio del processo verbale di constatazione, che era già perfettamente conosciuto dalla società.

5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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