LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14823/2020 R.G. proposto da:
F.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Tortora;
– ricorrente –
contro
HDI Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Zuccarello;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e nei confronti di:
C.V., Fa.Sa.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 670/2019, pubblicata il 20 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. F.R. convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Patti, Fa.Sa., C.V. e la HDI Assicurazioni Danni S.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro occorso il *****, in ora serale. Espose che: in quella occasione stava viaggiando quale trasportato sul sedile posteriore dell’autovettura Alfa 147 targata ***** di proprietà del C. ed assicurata con la HDI, quando il conducente Fa.Sa., nell’approssimarsi ad un tornante della *****, aveva perso il controllo del mezzo senza tuttavia collidere con la recinzione stradale; per effetto della rocambolesca manovra e della brusca frenata egli aveva riportato gravi lesioni con esiti permanenti, nonostante la cintura di sicurezza allacciata.
Il Tribunale accolse la domanda nei confronti del Fa., avendo riconosciuto decisivo valore confessorio di una condotta di guida negligente alle dichiarazioni dallo stesso rese in risposta all’interrogatorio formale deferitogli; lo condannò conseguentemente a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento, la somma di Euro 31.495, oltre interessi e rivalutazione.
La rigettò, invece, in quanto proposta contro gli altri convenuti, avendo ritenuto inoperante, nella specie, la previsione di cui all’art. 141 Cod. Ass., e prive di valore nei loro confronti sia la confessione giudiziale resa dal conducente, sia la deposizione resa dalla teste f.e., in quanto anch’essa danneggiata a seguito del medesimo sinistro e, pertanto, incapace di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c..
2. La Corte d’appello di Messina ha confermato tale decisione, rigettando l’appello interposto dal F. (al quale aveva aderito il Fa.), volto alla condanna anche degli altri convenuti/appellati.
Pur ammettendo la riconducibilità della fattispecie alla previsione di cui all’art. 141 Cod. Ass., e pur considerando la presunzione (ex art. 2054 c.c., comma 3) di responsabilità solidale del proprietario del veicolo, ha tuttavia ritenuto non offerta idonea prova della stessa storicità del sinistro.
Ha in particolare ritenuto “non valutabile in termini vincolanti a carico della HDI Assicurazioni S.p.A, come pure del C., anche la sola affermazione del Fa. che il F. avesse riportato le lesioni per effetto di un sinistro occorso all’autovettura da lui condotta, pur indipendente da ogni ammissione di colpa o ricostruzione circa la dinamica del fatto”. Analogamente ha escluso che tale prova potesse desumersi dalla deposizione della teste f., sia per le ragioni indicate dal primo giudice, non fatte segno di specifica censura, sia, comunque, per le contraddizioni esistenti tra le sue dichiarazioni e quelle del Fa..
3. Avverso tale sentenza F.R. propone ricorso con unico mezzo, cui resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a., proponendo anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta validamente notificato all’intimato Fa.Sa., essendo stata la notifica diretta (ed eseguita) all’indirizzo di detta parte personalmente, anziché presso il suo procuratore costituito in grado d’appello, in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1.
Per le considerazioni appresso esposte, che – come si dirà – devono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria rinnovazione della notifica nulla.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).
2. Con l’unico motivo del ricorso principale F.R. denuncia “violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 2043 c.c., e dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dei principi di legge, omessa, insufficiente ed errata motivazione” (così testualmente nell’intestazione).
Lamenta che contraddittoriamente la corte d’appello, pur ritenendo applicabile nella specie la disciplina di favore per il terzo trasportato prevista dall’art. 141 Cod. Ass., l’ha in concreto disattesa, rigettando la domanda per difetto di prova.
3. La censura si appalesa inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto incongruente rispetto alla ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
Tale ratio riposa, nel suo nucleo essenziale, chiaramente desumibile da quanto sopra esposto, sul rilievo della mancanza di idonea prova della storicità del sinistro.
Rispetto a tale ratio si appalesa inconferente l’assunto censorio secondo cui, avendo la corte territoriale comunque ritenuto l’ipotesi in astratto descritta (danno causato a terzo trasportato a causa di incidente automobilistico autonomo, ossia non coinvolgente altri veicoli) riconducibile alla previsione di cui all’art. 141 Cod. Ass., ne seguiva l’alleggerimento dell’onere della prova a carico dell’attore danneggiato, tenuto solo a dimostrare il sinistro e la riconducibilità causale allo stesso dei danni lamentati, non anche la dinamica dell’incidente al fine di individuare la responsabilità circa la verificazione dello stesso. Ed infatti, come appunto riconosce lo stesso ricorrente (v. pag. 8, penultimo cpv. del ricorso), anche in tale prospettiva qualificatoria (peraltro nella specie inutile oltre e prima che erronea, per quanto appresso si dirà), il danneggiato resta pur sempre gravato, appunto, dell’onere di dar prova della storicità del sinistro e della sua efficacia causale.
Tale prova il giudice d’appello ha ritenuto non offerta, con motivazione sul punto non fatta oggetto di censura, di guisa che rimane del tutto ultronea ogni disquisizione sulla riconducibilità della fattispecie astrattamente dedotta in giudizio (ma, ripetesi, ritenuta non provata dal giudice a quo) alla previsione di cui all’art. 141 Cod. Ass., e sulle conseguenze applicative di tale qualificazione.
4. Al riguardo converrà comunque ribadire che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina dell’art. 141 Cod. Ass., concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del “terzo trasportato”, cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti (profilo letterale opportunamente rimarcato da Cass. 08/10/2019, n. 25033, e ripreso da Cass. 23/06/2021, n. 17963).
L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso l’azione soffrirebbe il limite della prova della responsabilità, salva l’ipotesi della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c..
Nel caso di sinistro nel quale risulti coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato tale esigenza non emerge perché l’onere probatorio del danneggiato è di portata equivalente a quella prevista dall’art. 141.
Ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, infatti, il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141 Cod. Ass..
L’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall’art. 144 Cod. Ass., nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile (ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1) (così, in motivazione, Cass. n. 17963 del 2021).
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato proposto da HDI Assicurazioni S.p.a., in quanto tardivo.
Esso risulta infatti notificato in data 3 luglio 2020, oltre un mese dopo la scadenza del termine lungo per impugnare, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (20 settembre 2019): scadenza che infatti – trattandosi di causa introdotta in primo grado successivamente all’entrata in vigore (4 luglio 2009) del nuovo testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) che fissa in sei mesi detto termine e pur considerata la sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio 2020 dettata per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 83, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e poi prorogata dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 – deve intendersi maturata il 25 maggio 2020.
6. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo alla ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto.
Con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese.
In tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443).
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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