Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41752 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29725-2020 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE *****, ROMA CAPITALE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7966/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. D.S.A. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sollecito di pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.

4. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 615 c.p.c. e D.Lgs. n. 15 del 2011, art. 7 e art. 2943 c.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento. Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 5 (Codice della strada).

Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7, comma 3, D.Lgs. ora citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato.

Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf. Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000).

Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, comma 3 anche alle censure che investivano la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua priva della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano evidentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c..

Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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