Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41755 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12344/2020 R.G. proposto da:

D.M., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Ferrara, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma via Barnaba Tortolini 30.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il giorno 19 marzo 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 18818/2018.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. Alessandro Ferrara per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

D.M., cittadino gambiano – che aveva già avanzato in precedenza una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, fondata sulla sua condizione di omosessualità, respinta sia in sede amministrativa che davanti ai giudici di primo grado e di appello -, impugnò innanzi al Tribunale di Napoli la nuova decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, che aveva per la seconda volta negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 19 marzo 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che non vi era prova che i fatti sopravvenuti addotti con la seconda domanda, non potessero essere allegati, senza colpa del richiedente, durante la fase giurisdizionale avviata con la prima domanda di protezione internazionale.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Napoli, D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., avendo il giudice di merito posto a fondamento della decisione la questione dell’assenza di fatti nuovi rispetto alla prima domanda di protezione internazionale, senza prima sottoporla al contraddittorio delle parti.

1.1. Il motivo è infondato.

Com’e’ noto, la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione, non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. 08/06/2018, n. 15037).

E nella vicenda all’esame la circostanza che il tribunale abbia verificato l’inammissibilità della domanda del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b), per carenza di “nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”, costituisce rilievo d’ufficio di una questione di puro diritto, come tale non bisognosa di previo contraddittorio.

1.2. In ogni caso va soggiunto che l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista, di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio e sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, solo se la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 30/04/2021, n. 11440); e nel caso a mano il ricorrente non ha neppure dedotto quali ragioni avrebbe in concreto prospettato davanti al giudice di merito.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 29, comma 1, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il tribunale omesso di valutare gli ulteriori elementi allegati dall’istante, quali fatti sopravvenuti rispetto alla prima domanda di protezione e, in particolare, la relazione psicologica di un esperto, la nuova relazione omosessuale in corso e il percorso terapeutico intrapreso.

3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 11, nonché vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché la mancata valorizzazione della relazione omosessuale in corso e del percorso terapeutico intrapreso, rende apparente la motivazione resa dal tribunale.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 737,244 e 245 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 29, comma 1, lett. b), nonché vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale erroneamente respinto la richiesta di prova orale articolata dal richiedente, che aveva indicato come testimone l’estensore della relazione psicologica.

4.1. I tre motivi, chiaramente connessi per l’oggetto e perciò meritevoli di trattazione congiunta, sono tutti inammissibili, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).

Va soggiunto che in tema di protezione internazionale, i nuovi elementi alla cui allegazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 35 del D.Lgs. citato (Cass. 09/07/2019, n. 18440).

Nella vicenda che ci occupa, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, il tribunale ha preso in considerazione il percorso terapeutico intrapreso, la relazione psicologica di un esperto, nonché le dichiarazioni rese a verbale (compresa quindi la dedotta relazione sentimentale), ma ha ritenuto che tutte siffatte o allegazioni non fossero utilmente invocabili quali nuove prove dei medesimi fatti costitutivi della precedente domanda di protezione internazionale respinta, cioè della pregressa condizione di omosessualità del richiedente, risalente al periodo in cui ancora viveva nel paese di provenienza.

Va soggiunto che la circostanza che la detta relazione psicologica di un esperto, sia stata considerata irrilevante ai fini della dimostrazione della condizione di omosessualità – essendo meramente riproduttiva del racconto del richiedente -, giustifica ampiamente la mancata ammissione in giudizio del predetto esperto quale testimone.

4.2. Peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla circostanza che l’odierno ricorrente non risulta avere efficacemente censurato il provvedimento impugnato, laddove ha affermato che gli unici elementi nuovi rispetto alla precedente, domanda respinta – l’iscrizione e la frequentazione di una associazione di tendenza, pacificamente risalenti agli inizi del 2016 -, avrebbero potuto essere dedotti ed esaminati nel corso della precedente fase giurisdizionale, conclusasi innanzi alla corte d’appello sul finire del 2016 e, dunque, per siffatta ragione non potevano più essere presi in esame nel nuovo giudizio intrapreso dal medesimo richiedente.

5. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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