Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41759 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31079-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N. 77, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO LAUTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO CODOGNOTTO;

– ricorrente –

contro

CA.AL., elettivamente domiciliato in Bologna, via Belvedere n. 10, presso lo studio dell’avv.to VALENTINA QUATTROCOLO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. C.A. ha proposto ricorso avverso sentenza della Corte d’Appello di Bologna di rigetto di appello avverso sentenza del Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento per inadempimento della controparte con condanna al risarcimento per equivalente.

2. Ca.Al. si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c..

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto: il ricorrente secondo la ricostruzione risultante dagli atti aveva chiesto l’equivalente del valore commerciale della merce al posto della sostituzione dei beni invenduti. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto che il Ca. non fosse obbligato al pagamento dell’equivalente della merce e che il C. non avesse la possibilità di scegliere tra la sostituzione della merce invenduta o il pagamento dell’equivalente di mercato. La censura relativa alla qualificazione della promessa unilaterale non tiene conto di questa ratio decidendi e, così qualificata l’obbligazione del Ca., si è accertato in fatto che questi non è stato inadempiente rispetto alla richiesta di sostituzione della merce perché appunto il C. ha preteso il pagamento dell’equivalente in denaro senza averne diritto”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Si ribadisce che l’obbligazione a carico del Ca. era solo quella di provvedere alla sostituzione della merce, obbligazione rispetto alla quale si è accertato non esservi stato alcun inadempimento.

4. La Corte rigetta il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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