LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29825-2019 proposto da:
B.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO FRANCESCO BAFFA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione proposta ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 dall’avv. B.A.F. avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovutile, per avere assistito in un procedimento penale un soggetto imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 18 settembre 2019, rigettava l’opposizione, ritenendo che dalla documentazione prodotta non era dato verificare la concreta incidenza dell’attività professionale rispetto alla difesa dell’imputato, mancando una serie di atti (convalida dell’arresto, eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari, provvedimento che ha definito il giudizio, la stessa imputazione) a tal fine fondamentali, così che il compenso liquidato ben poteva reputarsi congruo.
Per la cassazione di questa ordinanza B.A.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, dell’art. 702 ter c.p.c. per non avere disposto il giudice d’ufficio l’integrazione probatoria.
Il rilievo secondo cui la documentazione prodotta non era sufficiente ad apprezzare l’effettiva incidenza dell’attività professionale della ricorrente non consentiva di rigettare l’opposizione, ma imponeva, come specificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, di dover attivare il potere di integrazione istruttoria d’ufficio, richiedendo al difensore o direttamente all’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto opposto copia degli atti ritenuti necessari.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1 e art. 116, comma 1, nonché del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e del D.M. n. 127 del 2004 per avere il giudice liquidato i compensi in ogni caso in misura inferiore ai minimi tariffari.
Il primo motivo è fondato.
Ed, invero, pur dovendosi ribadire che (cfr. Cass. n. 1470/2018) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 – non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere – dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell’onere della prova.
E’ stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 4194/2017) in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015).
Alla luce di tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di integrazione della liquidazione della ricorrente solo perché non risultavano essere stati prodotti una serie di atti processuali che avrebbero permesso di verificare l’incidenza della condotta della ricorrente rispetto alla posizione processuale della parte difesa, atteso che, dovendo il giudice procedere autonomamente all’individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al patrocinio statale, senza essere vincolato dalle indicazioni della parte, ma verificando sia l’an che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione, non potendo quindi arrestare la propria valutazione al mero riscontro dell’assenza in atti dei documenti indicati.
Deve, invero, ritenersi che i poteri istruttori officiosi che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedano non solo alla determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an (cfr. in tal senso Cass. n. 9264/2015).
Il motivo deve quindi essere accolto, il che determina l’assorbimento del secondo motivo, dovendo la verifica anche in ordine al rispetto dei minimi professionali essere condotta previo riscontro della completa attività professionale prestata dalla ricorrente, tenuto conto della doverosa integrazione istruttoria.
Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in composizione monocratica ed in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021