LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29730-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, MINISTERO DELL’INTERNO, *****, PREFETTURA DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10767/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. F.G. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.
2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92,112,615 c.p.c. degli artt. 2943 e 2967 c.c., del D.Lgs. n. 15 del 2011, art. 7, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il ricorso in opposizione non era tardivo e, pertanto, non poteva applicarsi il criterio della soccombenza virtuale senza provvedere sulle spese”.
3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore.
Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7.
Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condannare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condanna che, peraltro, non trova riscontro nel dispositivo, ma solo nella motivazione della sentenza impugnata.
4. La sentenza del Tribunale di Roma, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla motivazione circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come si è detto non liquidate stante l’assenza della convenuta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti.
5. Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di A.C. al pagamento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione. Spese del giudizio di legittimità non ripetibili.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2943 - Interruzione da parte del titolare | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2967 - Effetto dell'impedimento della decadenza | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 615 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile