LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31964/2019 R.G. proposto da:
Fallimento ***** S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Aimi, con domicilio eletto in Roma, Via Ovidio, n. 26, presso lo studio dell’Avv. Fabio De Fazio;
– ricorrente –
contro
Euronda S.p.a., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Graziosi, e dall’Avv. Alessandro Mainardi, con domicilio eletto in Roma, Via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Fabio Alberici;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1130/2019, pubblicata il 4 aprile 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 4 aprile 2019 la Corte d’appello di Bologna, pronunciando in controversia relativa alla querela di falso proposta dalla Euronda S.p.a. contro la ***** S.r.l. e sulla accessoria domanda di risarcimento danni, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la falsità del documento datato 28 luglio 1998 quanto ad alcune “frasi manoscritte in caratteri maiuscoli” ivi meglio specificate in dispositivo, rigettando per il resto l’appello di Euronda e condannando l’appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
2. Avverso tale sentenza il Fallimento della ***** S.r.l. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste con controricorso Euronda S.p.a..
3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
La controricorrente ha depositato “atto di correzione di errore materiale” (contenuto nel controricorso là dove è indicata la data di ricezione della notifica del ricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente dare atto della ritualità dell’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del P.M..
Al riguardo converrà rammentare che, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., nei giudizi introdotti con querela di falso (come quello in esame), è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 221, ultimo comma, in relazione all’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5).
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’integrazione del contraddittorio in sede d’impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 c.p.c.), mentre nelle altre ipotesi (come nel caso di specie), le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l’autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest’ultimo (a norma degli artt. 71 c.p.c., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. c.p.c.) (Cass. Sez. U, del 08/05/1986, n. 3078; v., con specifico riguardo all’ipotesi della querela di falso, Cass. Sez. U. 14/01/1987, n. 184; Cass. 05/02/2019, n. 3256).
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., l’adempimento predetto deve ritenersi soddisfatto attraverso la comunicazione del decreto di fissazione del ricorso in camera di consiglio per tale rito prevista (e nella specie eseguita) non solo alle parti ma anche al P.M. per le sue conclusioni, ai sensi del primo periodo di detta disposizione (per completezza, si ricorda che Cass. (ord.), n. 3256 del 2019, cit., a proposito del procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per analoghe ragioni ha ritenuto che la fissazione della trattazione, sebbene in generale in detto procedimento non sia prevista la comunicazione al RG, debba invece essere effettuata).
2. Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, opposta dal ricorrente in memoria, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato tardivamente proposto.
Il rilievo è invero basato (solo) su una indicazione contenuta nello stesso controricorso – circa la data di ricezione della notifica del ricorso – che, nella nota successivamente prodotta entro il termine per il deposito di memoria, la stessa controricorrente ha corretto, attribuendola a mero errore materiale, nel senso che detta notifica è stata in realtà ricevuto (non il 3/11/2019 ma) il 13/11/2019: data, questa, rispetto alla quale il successivo termine per la notifica del controricorso, da calcolarsi nei modi indicati dall’art. 370 c.p.c., risulta nella specie pienamente rispettato.
Detta corretta indicazione la controricorrente ha adeguatamente riscontrato con la produzione di una stampa ricavata dal sito di Poste italiane ove sono riportati l’esito della spedizione della raccomandata postale e la cronologia delle fasi della lavorazione.
Per contro il fallimento ricorrente, cui incombeva l’onere di provare il perfezionamento della notifica (e dunque anche la sua datazione), non ha dimostrato il contrario.
3. Venendo dunque all’esame del ricorso, se ne deve, in via assorbente, rilevare l’inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Risulta, infatti, omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653).
3.1. La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602).
La legittimità di tale requisito di accesso al giudizio di legittimità non può essere messa in dubbio in relazione al diritto di difesa delle parti, o a quello al giusto processo, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost., ovvero dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata – in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – con L. 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955).
Sotto questo profilo, in particolare, giova ribadire che il requisito di contenuto-forma in questione è imposto in modo chiaro e prevedibile, non è eccessivo per il ricorrente e risulta funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte e segnatamente all’esigenza di “consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti” (Cass. Sez. U. 10/09/2019, n. 22575; Id. 16/05/2013, n. 11826).
Mette conto, altresì, ancora una volta rammentare che la Corte Europea, con la sua sentenza 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia (i cui principi sono stati ribaditi nella recente sentenza, depositata il 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia), ha riaffermato – perfino riconoscendo l’astratta ammissibilità del pure abrogato sistema del c.d. “filtro a quesiti” per l’accesso in cassazione – il basilare principio della piena legittimità di un sistema anche rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi: il quale non solo non viola l’art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali, benché non espressamente codificati nella Convenzione, della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia; solo dovendo la compresente esigenza di tutela del diritto del singolo trovare un contemperamento, così che ogni soluzione possa superare il consueto vaglio di proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati (così, in motivazione, Cass. n. 26936 del 2016).
A tale contesto ermeneutico di riferimento non apporta significative novità la recente pronuncia della Corte Edu 28/10/2021, Succi c. Italia, menzionata in memoria dalla ricorrente (proprio al fine di resistere alla eccezione di inammissibilità sotto il detto profilo opposta dalla controricorrente).
Tale recente pronuncia richiama anzi espressamente, confermandone i principi, tra le altre, la propria sentenza 15/09/2016, Trevisanato c. Italia.
Essa ha bensì riscontrato la violazione dell’art. 6 p. 1 della Convenzione con riferimento ad uno dei tre casi al suo esame (nel quale venivano in rilievo i diversi requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6), ma ciò ha fatto considerando, all’esito di un esame in punto di fatto degli atti ivi considerati, non certo che quei requisiti rispondessero di per sé e in astratto a inammissibile formalismo fine a sé stesso ma che nel caso in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, fossero stati in realtà rispettati (e, peraltro, lo si nota sommessamente, vi sarebbe da interrogarsi sul se la censura effettuata dalla CEDU non fosse in realtà prospettabile con il rimedio interno dell’art. 391-bis c.p.c.).
Quel che dunque è stata in quella sede censurata è la concreta applicazione delle formalità previste dall’ordinamento nazionale, che occorre osservare all’atto della proposizione del ricorso, in quanto nel caso esaminato ritenuta (l’applicazione, non le formalità) in contrasto con il diritto di accesso ad un tribunale perché di fatto ispirata ad eccessivo formalismo e tale dunque da impedire il pur possibile esame nel merito del ricorso proposto dall’interessato.
In tale prospettiva, la Corte EDU con la medesima pronuncia ha invece escluso la violazione della detta norma convenzionale in un altro caso contestualmente esaminato in cui veniva in considerazione proprio il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 (ritenuto in quel caso non rispettato dalla S.C. per l’utilizzo della tecnica redazionale del c.d. assemblaggio), osservando in particolare che:
– l’interpretazione data all’esposizione sommaria dei fatti è compatibile con l’applicazione del principio dell’autosufficienza del ricorso che esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l’annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi;
– la giurisprudenza della Corte di cassazione prevede procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell’esposizione dei fatti rilevanti;
– la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un albo speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste; l’avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell’art. 366 e con l’aiuto dell’interpretazione della Corte di cassazione, definita “sufficientemente chiara e coerente”.
3.2. Ciò premesso occorre quindi ribadire la piena legittimità del requisito in parola e che per soddisfarlo è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (v. Cass. Sez. U. n. 2602 del 2003; ed ancora da ultimo, ex multis, Cass. 03/11/2021, n. 31318; 19/10/2021, n. 28929).
3.3. Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette tali requisiti contenutistici, in particolare per quel che riguarda il fatto sostanziale, le difese di controparte, le ragioni della decisione di primo grado, i motivi d’appello, le difese dell’appellata, le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Nella parte dedicata al “fatto e svolgimento del processo” è infatti dato leggere soltanto:
– la trascrizione del dispositivo della sentenza impugnata (pag. 2), in questi testuali termini: “… in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza impugnata dichiara la falsità del documento datato 28 luglio 1998 prodotto in causa in originale da ***** all’udienza del 2 dicembre 2014 come da processo verbale ex art. 223 c.p.c., quanto alle seguenti frasi manoscritte in caratteri maiuscoli: (a) art. 2 “…, e a non produrli né a commercializzarli in proprio o per proprio conto. “; (b) art. 9 “…, con rinnovo tacito di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza”; (c) art. 12 “Decorsi i primi tre anni, nel caso di violazione degli artt. 2 e/o 9, Euronda verserà al fornitore una penale pari a tre volte l’ultimo fatturato annuale”, (d) “Art. 14) Si dà atto concordemente che l’art. 14) manca. “; (e) alle pagine 1 e 3, la frase “(postille approvate) “; alla pagina 2 la frase “(correzioni approvate); dispone che la cancellazione delle parti indicate sia effettuata a cura del cancelliere mediante annotazione, sull’originale del documento, del presente dispositivo; rigetta per il resto l’appello; – condanna ***** alla refusione in favore di Euronda del 50% delle spese di lite dei due gradi, liquidando la quota in Euro 6.715,00 per il primo grado, ed Euro 4.757,50 per l’appello, oltre il 50% delle spese di iscrizione a ruolo, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge”;
– la trascrizione, nei termini qui di seguito riportati, delle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di querela di falso (pag. 2): “A) nel merito: 1. accertare e dichiarare la falsità delle seguenti frasi manoscritte in caratteri maiuscoli sull’originale trattenuto da ***** del contratto del 28 luglio 1998, denominato “Concessione di esclusiva fornitura”, allegato sub 2 in copia: (a) all’art. 2 “…. e a non produrli né a commercializzarli in proprio o per proprio conto”; (b) all’art. 9 “…con rinnovo tacito di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza”; (c) all’art. 12 “Decorsi i primi tre anni, nel caso di violazione degli artt. 2 e/o 9, Euronda verserà al fornitore una penale pari tre volte l’ultimo fatturato annuale”; (d) “Art. 14) Si dà atto concordemente che l’art. 14) manca”; (e) alle pagine I e 3, accanto alle firme, è inserita la frase “postille approvate”; alla pagina 2, accanto alla firma, è inserita la frase “(correzioni approvate”); 2. condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla attrice, quantificati in Euro 1.633,626 o nel diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. B) In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriori integrazioni e deduzioni: 1. disporre l’interrogatorio libero delle parti; 2. disporre consulenza tecnica d’ufficio con il quesito che si può ipotizzare come di seguito “Svolga il CTU qualsiasi indagine scientifica utile a datare le cosiddette “postille” (come definite e individuate dalla attrice nell’atto di citazione), anche con riferimento alla loro posteriorità o contemporaneità rispetto alle firme tanto del contratto esibito come originale dalla attrice, quanto del contratto esibito come originale dalla convenuta”; 3. ammettere i seguenti capitoli di prova, con i testi ivi indicati, sulle seguenti circostanze, espunta ogni valutazione in essi eventualmente contenuta: (…)”;
– la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla convenuta nella propria comparsa (pagg. 3-4): “Disporre l’anticipazione della prima udienza di comparizione ex art. 163-bis c.p.c. per i motivi dedotti in atto di comparsa di costituzione e risposta. In via preliminare: Disporre la rimessione delle parti al collegio per la decisione sulla querela, ex art. 225 c.p.c., comma 2. Nel merito: Rigettare le domande tutte proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale: Condannare Euronda a corrispondere in favore di ***** S.r.l. una somma a titolo di risarcimento danni ulteriore rispetto a quella già richiesta in sede di arbitrato, per i motivi sopravvenuti ed esposti nel presente atto, quantificata in Euro 2.000.000, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa. Accertare la presenza nel contegno dell’attrice degli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avendo agito con mala fede e, pertanto, condannare la stessa al risarcimento dei danni da valutarsi anche in via equitativa”;
– l’indicazione sommaria dell’istruzione svolta (con l’assunzione di prove testimoniali e degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle società, ma senza che fosse disposta la c.t.u. grafologica richiesta da Euronda, perché ritenuta irrilevante) (pag. 4);
– la trascrizione del dispositivo della sentenza di primo grado (pag. 4): “… dichiara improponibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da ***** s.r.l.; rigetta la querela di falso proposta da Euronda S.p.a.; rigetta ogni altra domanda formulata da Euronda s.p.a. e da ***** S.r.l.; ordina la restituzione a favore di ***** s.r.l. del documento impugnato; dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza di rigetto sull’originale del documento impegnato; condanna Euronda alla rifusione, a favore di ***** s.r.l., dell’ottanta per cento delle spese di lite che liquida per l’intero in Euro 21.387,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, compensando il restante venti per cento”;
– la trascrizione delle conclusioni dell’atto d’appello (pagg. 4-5): “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, contrariis reiectis, integralmente riformare l’impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Modena, n. 1082/16, in data 19 aprile 2014, depositata in cancelleria il 20 aprile 2016, comunicata il 27 maggio 2016, rep. 2609/2016, accogliere l’appello e per l’effetto così giudicare: Nel merito: A) Nel merito: 1) accertare e dichiarare la falsità delle seguenti frasi manoscritte in caratteri maiuscoli sull’originale trattenuto da ***** del contratto del 28 luglio 1998, denominato “Concessione di esclusiva fornitura”, allegato sub 2 in copia: (a) all’art. 2 “….e a non produrli né a commercializzarli in proprio o per proprio conto”; (b) all’art. 9 “…con rinnovo tacito di tre anni in tre anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza”; (c) all’art. 12 “Decorsi i primi tre anni, nel caso di violazione degli artt. 2 e/o 9, Euronda verserà al fornitore una penale pari tre volte l’ultimo fatturato annuale”; (d) “Art. 14) Si dà atto concordemente che l’art. 14) manca”; (e) alle pagine 1 e 3, accanto alle firme, è inserita la frase “postille approvate”; alla pagina 2, accanto alla firma, è inserita la frase “(correzioni approvate”); 2) per l’effetto, accertare e dichiarare la falsità del documento, recante le fasi manoscritte, 3) rigettare tutte le domande formulate da ***** perché infondate in fatto e diritto; 4) condannare l’appellata al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, quantificati in Euro 1.633,626 o nel diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”);
– la trascrizione delle conclusioni della comparsa di costituzione in appello: “rigettarsi tutte le domande formulate nell’appello proposto contro la sentenza n. 1082/2016 depositata e pubblicata dal Tribunale di Modena in data 27.05.2016 in quanto infondato in fatto ed in diritto ed illegittimo, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, per i motivi tutti esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari”;
– infine, l’indicazione di alcuni eventi processuali (cronologia delle udienze; produzione di comunicazione attestante la parziale cessione da parta di ***** del proprio credito nei confronti di Euronda; l’aver il P.G. concluso per il rigetto dell’appello) (pag. 5).
3.4. Tali indicazioni non consentono di avere alcuna contezza dei fatti da cui origina la controversia e dei termini della stessa, in funzione della valutazione di pertinenza e fondatezza delle ragioni di critica: non è dato sapere quale fosse il rapporto intercorrente tra le parti e quale il contenuto della scrittura; quali le ragioni della denunciata falsità di alcune parti della stessa e quali quelle ad esse contrapposte.
3.5. Ne’ maggiori lumi è possibile trarre dalla lettura del motivo, secondo l’impostazione qui condivisa che ammette che il requisito in questione possa ritenersi soddisfatto dalla complessiva formulazione dell’atto, pur in mancanza (o, come nella specie, nella palese inidoneità) di una espressa parte ad esso dedicata nella sua struttura redazionale, sempre che essa “risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi” (v. Cass. 28/06/2018, n. 17036; pronuncia richiamata più volte anche dalle Sezioni Unite: v. Cass. Sez. U. 13/11/2018, nn. 29080-29081; Id. 30/01/2020, n. 2089; Id. 03/03/2020, nn. 5906-5907, entrambe in motivazione p. 2).
L’unico motivo non risulterebbe, infatti, autonomamente comprensibile senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione della vicenda processuale e della motivazione della sentenza impugnata, per poi muovere ad essa una critica ragionata ed ancorata al motivo (v. sul punto, oltre alla giurisprudenza già sopra citata, anche, in motivazione, Cass. Sez. U. 28/11/2018, nn. 30754-30755).
Il motivo si struttura infatti attraverso:
a) la trascrizione di uno stralcio della sentenza, tratto dalle pagg. 10 e 11, che non espone ma anzi dà per presupposta la descrizione dei termini della lite; si dice in esso soltanto che: è stato certamente sottoscritto il primo contratto; questo non presenta alcuna irregolarità; è quindi provato un accordo tra le parti che regolava ogni aspetto della fornitura; è stato poi prodotto il secondo contratto che ***** sostiene costituire pattuizione nuova destinata a sostituire la prima; nulla però è dato evincere da tale stralcio di quali fossero le parti delle quali controparte sosteneva la materiale falsificazione e delle relative ragioni;
b) il riferimento ad un altro breve passo della sentenza in cui si evoca il criterio di riparto dell’onere della prova in caso di riempimento di foglio in bianco absque pactis, per dire che esso si riferisce ad ipotesi non assimilabile alla fattispecie in esame, per essere in questa dedotta – non il riempimento di foglio in bianco ma – l’alterazione in diversi punti dell’originale del contratto;
c) il riferimento ad altro passo ancora della sentenza in cui, in base a detta premessa, si afferma più confacente al caso il principio affermato da Cass. n. 3718 del 1981, in base al quale il querelante deve solo fornire la prova della contraffazione del documento, incombendo invece al querelato l’onere di dimostrare che l’alterazione del documento è stata compiuta o consentita dal sottoscrittore;
d) la trascrizione di altro passaggio della sentenza nel quale si afferma che, nel caso di specie, la prova della alterazione “e’ agli atti, sussistendo un primo contratto, perfetto in ogni parte e certamente, al momento della sottoscrizione, totalmente condiviso dai contraenti, e un secondo contratto difforme dal primo, con aggiunte a mano apposte da un soggetto terzo”;
e) l’esposizione vera e propria quindi delle ragioni di critica e cioè, anteposto il richiamo alla nota divaricazione del riparto dell’onere della prova a seconda che si deduca il riempimento di foglio in bianco absque pactis o contra pactis, l’osservazione che:
– essendo stata nella specie proposta querela di falso, la prova della falsità incombeva sul querelante;
– quand’anche si dovesse ritenere che nella specie si trattava di riempimento contra pacta, il relativo onere incombeva sull’attore;
– nel caso in cui si ritenga nella specie trattarsi di falsità materiale e di riempimento abusivo del foglio firmato in bianco in assenza o in difformità del patto di riempimento, l’onere di provare il riempimento unilaterale del documento incombeva su Euronda.
Appare evidente che si tratta però di affermazioni astratte che non è possibile valutare in assenza di alcun riferimento ai termini fattuali della controversia.
3.6. Può comunque soggiungersi che il ricorrente, ragionando, in astratto, su oneri della prova in caso di riempimento abusivo di foglio in bianco absque o contra pactis, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza (che, come detto, non viene nemmeno compiutamente esposta), la quale, sebbene dopo avere evocato la giurisprudenza corretta sulla querela, ha anche positivamente ritenuto che le risultanze probatorie deponessero per l’accoglimento della stessa e, dunque, non ha deciso in concreto applicando la regola di cui all’art. 2697 c.c., ma ha valutato le risultanze istruttorie.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
A tale attestazione non può ostare l’attuale condizione del ricorrente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, “il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).
Spetterà dunque all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021
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