LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8532-2016 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato ALBERTO PICCININI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 380/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 936/2015 aveva rigettato l’appello proposto da Telecom Italia spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva respinto l’opposizione alla ingiunzione di pagamento ottenuta da C.C. in danno di Telecom Italia spa, relativa alle retribuzioni dallo stesso maturate per il periodo 31.12.2011/30.6.2012, sul presupposto della illegittimità della cessione del ramo di azienda da Telecom spa a Hewlett Packard Distributed.
La corte territoriale, per quel che in questa sede interessa, dopo aver valutato illegittimo il trasferimento d’azienda per difetto dei presupposti di cui all’art. 2112 c.c., aveva ritenuto che, pur avendo il lavoratore prestato l’attività di lavoro nei confronti della “cessionaria”, la società Telecom fosse comunque tenuta all’obbligo risarcitorio conseguente al mancato adempimento dell’ordine di reintegrazione, avendo, il lavoratore, cessato il rapporto con la cessionaria nell’aprile 2006.
Avverso detta statuizione Telecom Italia spa proponeva ricorso affidato a 4 motivi cui resisteva con controricorso C.C..
Era depositata successiva memoria del controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento alla contraddizione tra le allegazioni nel ricorso, sulla circostanza che il C. continuasse a lavorare presso la cessionaria, e quanto allegato in memoria circa la cessazione della prestazione all’aprile 2006. Lamenta come la corte abbia deciso sul punto dando rilievo a documenti e allegazioni introdotte solo con memoria e dunque tardive e inammissibili. Rileva che il lavoratore nella memoria in sede di ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dichiarato che il rapporto era ancora esistente. Tale circostanza era dunque da ritenersi pacifica e pertanto la allegazione circa la cessazione risultava essere nuova.
La doglianza deve ritenersi inammissibile poiché, richiedendo una valutazione sulla tardività della allegazione e novità della stessa in sede di appello, avrebbe dovuto essere corredata da specifiche indicazioni circa il quando e il come siffatta allegazione era stata introdotta nel processo. La carenza individuata rende il motivo privo di necessaria specificazione poiché non consente l’esame richiesto.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e art. 2126 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per il mancato rilievo da attribuirsi agli “effetti” della cessazione del rapporto nel 2006 con la cessionaria, anche sul rapporto con Telecom.
3)Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro al 2006 per adesione alla mobilità volontaria.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili in primo luogo perché introducono elementi di novità (adesione alla mobilità volontaria), non trattati dalla corte di appello senza allegare, eventualmente, dove e come fossero già presenti nel processo. Peraltro, argomento non secondario, entrambe le censure non si sono confrontate con la statuizione della corte di merito (pg 5 sentenza), sulla esistenza della sentenza della corte di appello di Bologna (n. 1010/2011), passata in giudicato, attestativa dell’inadempimento di Telecom di reintegrazione del lavoratore ceduto illegittimamente, e del suo diritto al risarcimento del danno subito.
Le attuali censure risultano non considerare tali statuizioni e non colgono il decisum effettivo del provvedimento in questa sede impugnato.
4) L’ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 1206, 1207,1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che la messa a disposizione della prestazione di lavoro (novembre 2011) non poteva essere fatta perché il lavoratore era dipendente da HP.
Il motivo oltre ad essere inammissibile poiché basato su circostanza di fatto non veritiera (il rapporto con HP, come sopra evidenziato, è cessato nell’aprile 2006), è anche infondato alla luce dei principi enunciati da questa Corte secondo cui “In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l’illegittimità, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l’offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni; sancita la natura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, non trova applicazione il principio della “compensatio lucri cum damno” su cui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito ” (Cass.n. 21158/2019; Cass. SU n. 2990/2018).
Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Il recente assestamento degli orientamenti in materia determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1206 - Condizioni | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1207 - Effetti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1223 - Risarcimento del danno | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 345 - Domande ed eccezioni nuove | Codice Procedura Civile