LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14340-2016 proposto da:
T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE n. 7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO FALVO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CANNA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO COSENTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 269/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello di T.I. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari con la quale erano state respinte le domande, proposte nei confronti del Comune di Canna, volte ad ottenere l’accertamento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del 670 anno di età ed a percepire il corrispondente trattamento retributivo, nonché la condanna dell’ente convenuto al risarcimento del danno subito per l’illecito demansionamento accertato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 454/2006, passata in giudicato;
La Corte territoriale, quanto alla prima domanda, ha rilevato che il trattenimento in servizio era stato concesso nei limiti indicati nell’istanza, ossia fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva, ed il rapporto era cessato al momento del pensionamento, deliberato “nella sussistenza del requisito contributo massimo, in conformità della domanda del dipendente”;
3. il giudice d’appello ha ritenuto infondata anche la domanda risarcitoria ed ha evidenziato che il fatto generatore del danno, ossia l’asserito demansionamento, era stato escluso dal giudicato invocato, giacché la Corte di Cassazione, adita dal Comune, aveva corretto la motivazione della sentenza gravata, escludendo che la revoca illegittima dell’incarico di responsabile dell’area tecnica integrasse dequalificazione;
4. il T., pertanto, avrebbe potuto domandare solo il danno derivato dalla eventuale perdita del trattamento economico previsto per la titolarità della posizione organizzativa ma, anche a voler ritenere detto danno ricompreso nella domanda risarcitoria, era mancata ogni prova al riguardo, perché l’appellante aveva omesso di depositare le buste paga e il CCI al quale la contrattazione nazionale demanda la determinazione del compenso;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. sulla base di quattro motivi, ai quali il Comune di Canna ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16” e sostiene che il diritto del dipendente a rimanere in servizio fino al 670 anno di età, ha carattere potestativo e non può essere limitato dal potere discrezionale della P.A. di accettare o meno la prosecuzione del rapporto, sicché nella fattispecie il trattenimento doveva essere disposto per l’intero biennio, non fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva, ed inoltre nel periodo residuo il Comune avrebbe dovuto reintegrare il ricorrente nell’incarico di responsabile dell’area tecnica;
2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla Corte territoriale di avere violato gli artt. 2043 e 2729 c.c., in quanto, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza gravata, il danno subito in conseguenza della illegittima la revoca dell’incarico era stato dimostrato attraverso il deposito delle dichiarazioni reddituali che evidenziavano il mancato guadagno derivato dalla dequalificazione;
2.1. il ricorrente aggiunge che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stato dedotto che la revoca dell’incarico aveva comportato una mortificazione della personalità e della professionalità, sicché il danno patrimoniale e non patrimoniale poteva essere liquidato equitativamente facendo ricorso, quanto alla prova dello stesso, alle presunzioni semplici;
2.2. infine il T. sostiene che non è applicabile all’impiego pubblico la L. n. 4 del 1953 e che i prospetti paga, benché richiesti, non erano stati consegnati dal Comune;
3. con il terzo motivo, egualmente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1226,2043 e 2059 c.c. ed insiste nel sostenere che la mancata prosecuzione del rapporto per ulteriori due anni unitamente all’illegittima revoca dell’incarico, mai ripristinato, hanno prodotto la violazione di diritti garantiti a livello costituzionale dagli artt. 2,35 e 36 Cost., perché sono state lese l’immagine, la dignità personale e la vita di relazione e, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il danno anche non patrimoniale, che era stato tempestivamente e specificamente allegato;
4. con il quarto motivo, rubricato “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5; violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001; D.Lgs. n. 150 del 2009; degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori” il ricorrente deduce che, in violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice d’appello ha ritenuto non prodotta la contrattazione decentrata, sebbene fosse stata depositata “parte della piattaforma Contratto collettivo integrativo 2002/2006, da cui risultava sostanzialmente confermato quanto contenuto nell’art. 36 del CCNL in ordine ai compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità”;
4.1. ribadisce che il pregiudizio patrimoniale subito poteva essere desunto dalla documentazione depositata ed aggiunge che, in ogni caso, il giudice d’appello avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica d’ufficio, che era stata espressamente sollecitata, nonché la prova testimoniale che era volta a dimostrare lo stato di forte depressione insorto dopo il demansionamento, aggravatosi a seguito dell’anticipata cessazione del rapporto;
5. il primo motivo di ricorso è infondato, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente interpretato il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16 ed è inammissibile per il resto;
5.1. la disposizione citata, nel testo originario applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva che: “E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”;
5.2. il biennio, quindi, segna solo il limite massimo del trattenimento in servizio, sicché è coerente con il tenore letterale della norma e con la ratio della stessa l’interpretazione che la Corte territoriale ha presupposto lì dove ha escluso profili di illegittimità della condotta dell’amministrazione, evidenziando che il Comune aveva accolto la richiesta nei termini formulati ed aveva consentito la protrazione del rapporto sino alla maturazione da parte del T. della massima anzianità contributiva;
5.3. non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 16, giacché l’istanza, che costituisce esercizio di un diritto potestativo, deve essere accolta all’Amministrazione, ma nei limiti della domanda formulata dal dipendente il quale, così come è libero di scegliere fra il trattenimento ed il collocamento a riposo, parimenti può circoscrivere temporalmente il primo, decidendo di utilizzare non l’intero biennio, bensì solo una frazione dello stesso;
5.4. per il resto la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul tenore della domanda presentata dal ricorrente, in relazione alla quale il T. nulla deduce;
5.5. il ricorso, infatti, non riporta il contenuto dell’istanza né addebita al giudice del merito un errore interpretativo commesso, in violazione dei canoni di ermeneutica, nell’individuazione della volontà manifestata dal richiedente;
5.6. inammissibile e’, poi, la denuncia del vizio motivazionale che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ad opera del D.L. n. 83 del 2012 (applicabile alla fattispecie poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 aprile 2016), è deducibile in sede di legittimità, ex art. 360, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., solo qualora si traduca nella violazione di legge costituzionalmente rilevante e, quindi, nei limiti indicati da questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014;
6. il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, perché attengono tutti al rigetto della domanda di risarcimento del danno, che il giudice d’appello ha respinto rilevando, da un lato, che erroneamente l’appellante, trascurando il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti, aveva ritenuto di potere ravvisare una dequalificazione nella revoca dell’incarico di responsabile dell’Area tecnica, dall’altro che l’unico pregiudizio risarcibile, ossia il danno patrimoniale derivato dalla perdita dell’indennità aggiuntiva, non era stato documentalmente provato, come sarebbe stato onere del ricorrente;
6.1. i motivi, che fanno tutti leva sul demansionamento subito e sulla lesione della professionalità asseritamente derivata dalla privazione dell’incarico, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza gravata, che ha ritenuto la prospettazione di un danno diverso da quello patrimoniale preclusa dalla sentenza n. 19009/2010 di questa Corte, nella cui motivazione si legge: “non si versava nell’ipotesi di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, ma di revoca di incarico relativo alla responsabilità dell’Area tecnica, incarico per sua natura temporaneo e suscettibile di essere revocato, senza che la restituzione ai compiti propri della qualifica possa concretare de qualificazione”;
6.2. è consolidato l’orientamento secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
6.3. tutte le considerazioni che si leggono nei motivi di ricorso sulla mancata ammissione della prova testimoniale, sulla possibilità di fare ricorso alle presunzioni, sulla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, prescindono del tutto dalle ragioni per le quali il giudice d’appello ha ritenuto che voci di danno diverse da quello patrimoniale non potessero essere neppure allegate, prima ancora che provate, sicché l’inammissibilità in parte qua dei motivi, derivata dall’assenza della necessaria specificità, impedisce ogni valutazione di questa Corte sulla correttezza o meno della ratio decidendi non censurata;
6.4. parimenti inammissibili sono le critiche riferibili alla prova del danno patrimoniale, che la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato, perché i motivi, attraverso la deduzione solo apparente di errores in iudicando ed in procedendo, sollecitano una diversa valutazione della produzione documentale, riservata al giudice del merito, e ciò fanno, oltretutto, senza assolvere agli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, nei termini precisati da Cass. S.U. n. 34469/2019;
6.5. occorre ribadire che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;
l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 34476/2019 che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018 e Cass. S.U. n. 33679/2018);
6.6. l’erronea o insufficiente valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di trova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020, Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
6.7. è stato anche affermato al riguardo, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);
7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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