LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33920/2018 proposto da:
A.V., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Faleria, n. 37, presso l’avvocato Mazzeo Assunta, rappresentato e difeso dall’avvocato Pepe Franco;
– ricorrente –
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4534/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/10/2021, dal Consigliere relatore Dr. Valle Cristiano, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
A.V. impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 4534 del 04/07/2018, che ha accolto l’appello dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA avverso sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva, viceversa, accolto l’opposizione dell’ A. avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 134.128,35 per capitale e interessi a titolo di restituzione degli aiuti comunitari indebitamente percepiti per la produzione di tabacco degli anni 1993 e 1994.
Resiste con controricorso l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Per l’adunanza camerale del 28/10/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e il ricorrente deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
) In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4534/2018, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’adunanza del 28/10/2021, alla quale era già stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”) fino al 31 ottobre 2025: pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Roma doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.
I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Roma.
Il primo motivo deduce: violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., comma 1, per avere la Corte territoriale accolto una domanda nuova – nuova qualifica della responsabilità addebitata – non sollevata in sede di giudizio di primo grado e basata su fatti costitutivi non dedotti in sede di prime cure; sia dall’ingiunzione impugnata che dagli scritti difensivi di parte appellante nel giudizio di gravame (AGEA) emerge l’introduzione di una domanda nuova rispetto al giudizio di prime cure relativamente alla qualificazione della responsabilità addebitata all’odierno ricorrente: responsabilità solidale contestata con l’ingiunzione impugnata, nonché nel giudizio di opposizione di primo grado, responsabilità diretta e personale dell’ A. contestata con l’atto di appello.
Il secondo mezzo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 111 Cost., difetto assoluto di motivazione in relazione all’eccepita violazione ex art. 345 c.p.c., comma 1, motivazione apparente ed incomprensibile: la Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda nuova, non avrebbe argomentato l’iter logico-giuridico seguito, così compromettendo il diritto di difesa del ricorrente.
Il terzo mezzo propone censura di violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, segnatamente error in iudicando in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 2 e all’art. 116 c.p.c., e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini della decisione in relazione alla mancata disamina della documentazione in atti, omessa valutazione delle risultanze di cui al provvedimento di archiviazione del Ministero delle politiche agricole e forestali: la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione circa la documentazione in atti il cui esame avrebbe legittimato la confermato della sentenza di prime cure.
Infine, il quarto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione alla determinazione del termine di prescrizione quadriennale dell’indebito di cui al Reg. UE n. 2988/1995 e violazione dell’art. 2033 c.c. in combinato disposto con l’art. 2946 c.c. con riferimento alla decorrenza del termine: la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione circa la normativa di riferimento e, significativamente, in relazione al Reg. UE n. 2988/1995 che stabilisce la prescrizione quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall’esecuzione della irregolarità.
Il primo e il secondo motivo, entrambi relativi a violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, per motivazione apparente, possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
Essi sono inammissibili, in quanto, come risulta chiaramente dal testo della sentenza impugnata, l’azione proposta dall’Amministrazione era un’azione di ripetizione di indebito, esercitata per il mezzo dell’ingiunzione di pagamento: pertanto, non vi è stato esercizio alcuno di una nuova azione o domanda, essendo identici sia il bene della vita richiesto che le ragioni poste a base della domanda (recuperatoria) sia in primo che in secondo grado.
La Corte di Appello di Roma lo afferma a pag. 6 nel penultimo paragrafo, ove afferma testualmente che “ciò è sufficiente a rendere legittima la richiesta di ripetizione degli aiuti relativi e già pagati al coltivatore”.
Nelle due pagine precedenti la Corte territoriale precisa adeguatamente che la domanda, proposta per il mezzo dell’ingiunzione, doveva ritenersi rivolta nei confronti dell’ A. personalmente in quanto le somme corrispondenti agli aiuti erano state da lui direttamente percepite, in quanto le società (quali l’Agricola Lucana) erano delle mere delegate alla loro corresponsione.
Il terzo motivo, dedotto per omesso esame di fatto, o fatti, decisivo, è del tutto aspecifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non rappresenta dove e quando la archiviazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il tramite dell’Ispettorato centrale, venne disposta.
Il motivo in esame, inoltre e in via dirimente, non precisa in alcun modo se quello dell’organo ispettivo ministeriale fosse un provvedimento vincolante o meno per l’autorità centrale e quale influenza esso fosse destinato ad avere in sede giudiziaria, né, in ultimo, si fa in alcun modo carico della normale carenza di preclusioni per la P.A. ad una successiva e rinnovata valutazione dei fatti accertati.
L’ultimo motivo, il quarto, e’, infine, inammissibile, in quanto il Regolamento dell’Unione Europea (Reg. UE n. 2988/1995) del quale l’ A. chiede l’applicazione è stato emanato, o comunque è entrato in vigore, dopo il verificarsi dei fatti ai quali dovrebbe applicarsi, poiché gli aiuti comunitari per la produzione del tabacco indebitamente percepiti dall’ A. sono relativi ai raccolti di tabacco degli anni 1993 e 1994, come incontestatamente affermato dallo stesso ricorrente: quindi il detto Regolamento, articolato su norme di carattere sostanziale e non soltanto processuale, non può essere ad essi applicato, con efficacia retroattiva, non trattandosi di norme penali più favorevoli.
Inoltre, la valida scrutinabilità della censura sarebbe anche esclusa dall’affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Cass. n. 1995 del 01/02/2005 Rv. 579476 – 01): “Il regolamento CEE n. 2988 del 18 dicembre 1995 ha introdotto una normativa generale allo scopo di “combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità” (terzo considerando) e finisce per riferirsi a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie, miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto. Il termine di prescrizione quadriennale previsto dall’art. 3, n. 1, del regolamento in questione e’, quindi, direttamente applicabile dalle autorità nazionali, comprese quelle doganali, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, in tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi della L. n. 989 del 1986, le disposizioni nazionali, quale la L. n. 689 del 1981, art. 28, che prevedono un termine di prescrizione superiore a quattro anni non contrastano con il regolamento citato e devono essere applicate anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria”.
Tutte le prospettate censure sono, per quanto sopra motivato, inammissibili.
Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2021
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